mercoledì 28 marzo 2012

SGSL nelle piccole imprese: la fase di attuazione

Un supporto per le micro e piccole imprese nella fase di attuazione relativa a un sistema di gestione. Le competenze, il piano annuale di formazione, le comunicazioni, la partecipazione, le procedure di lavoro e l’analisi di sicurezza delle attività.



Dopo aver affrontato più volte il tema della fase di pianificazione relativa all’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) da parte delle piccole imprese, ci soffermiamo oggi sul alcuni aspetti della vera e propria fase di attuazione.
Lo facciamo facendoci guidare dal documento Inail dal titolo: “ Linee di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese”, linee di indirizzo redatte proprio per supportare le micro e piccole imprese nell’implementazione di un SGSL attraverso la proposta di modalità applicative semplificate, appropriate alle caratteristiche dimensionali e strutturali.
Riguardo all’attuazione di un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro il documento prende in considerazione diversi argomenti: formazione, comunicazione, partecipazione, procedure di lavoro, manutenzione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di Protezione Individuale e emergenze. Rimandandovi ad una lettura esaustiva delle linee di indirizzo, ne riprendiamo brevemente alcuni.
Competenza, formazione e consapevolezza
Le linee di indirizzo sottolineano che è necessario “sviluppare una adeguata consapevolezza tra i lavoratori in merito all’importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL, alle conseguenze che la loro attività ha rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro e alle possibili conseguenze causate da uno scostamento rispetto a quanto previsto”.
Per garantire tutto l’azienda deve dunque “definire le modalità informative, formative e di addestramento, tenendo conto dell’esperienza maturata da ogni lavoratore, al fine di rendere il proprio personale competente per garantire una efficace partecipazione al funzionamento del SGSL”.
In particolare il DL/RSPP “in base alle risultanze della Valutazione dei Rischi ed in conformità con la legislazione vigente ed i contratti collettivi di lavoro applicati, valutate le capacità e le condizioni dei lavoratori, pianifica le necessità informative, formative e di addestramento sulla salute e la sicurezza. Predispone il ‘Piano annuale di informazione - formazione - addestramento per la sicurezza’ e lo aggiorna in occasione della revisione ed eventuale rielaborazione della valutazione dei rischi, coinvolgendo, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, il RLS/RLST ed il Medico Competente”. Tale piano contiene “l’articolazione delle attività informative, formative e di addestramento: formazione e aggiornamento per il RSPP, per eventuali ASPP, per il RLS, per gli addetti alle emergenze e al primo soccorso, per i preposti, per i lavoratori e per il DL nel caso in cui svolga direttamente i compiti del S.P.P.”.
Si ricorda poi che “al termine degli interventi formativi deve essere verificato il grado di apprendimento”.
Comunicazione, consultazione, partecipazione, rapporto con l’esterno
Il DL/RSPP “gestisce le comunicazioni interne ed esterne relativamente alle tematiche di Salute e Sicurezza; consulta e coinvolge i lavoratori, anche attraverso i loro RLS/RLST come previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro. Oltre a garantire la comunicazione in modo da rendere partecipi tutti i lavoratori, assicura, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a chiunque ne abbia titolo e ne faccia richiesta (enti locali, cittadini, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.) una risposta esauriente e comprensibile”.
Ad esempio l’azienda:
- “diffonde informazioni sulla organizzazione della sicurezza e su chi siano i soggetti che hanno incarichi specifici in materia;
- raccoglie osservazioni, commenti e proposte, dai lavoratori e dagli altri soggetti interessati, sulle misure preventive e protettive adottate, sulle procedure e sui metodi di lavoro adottati”. Le comunicazioni possono essere diffuse “per mezzo di bacheche, posta interna, posta elettronica, ovvero tramite riunioni specifiche, opuscoli”.
Inoltre l’Azienda incoraggia la partecipazione di tutti i lavoratori, promuove la “cooperazione in materia di sicurezza”, “assicura il tempo necessario e la massima collaborazione al RLS/RLST”.
Vi rimandiamo alla lettura del documento in merito ad un elenco esemplificativo di temi per i quali è auspicabile consultare e coinvolgere i lavoratori.
Procedure di lavoro
Il DL/RSPP “identifica le procedure, istruzioni e strumenti di programmazione che regolano i processi aziendali che possono avere influenza sulla salute e la sicurezza sul lavoro al fine di attuare quanto previsto dal sistema di gestione, in conformità alla politica definita dall’azienda, alla valutazione dei rischi e alle altre disposizioni di legislazione in materia”.
In particolare dalla valutazione dei rischi “connessa con l’analisi dei processi di lavoro e delle attività svolte in azienda il DL/RSPP individua e definisce le caratteristiche e i punti critici da controllare nei processi e nelle attività lavorative”. E una volta individuate le criticità il DL/RSPP, “in collaborazione con gli eventuali preposti, redige idonee procedure di lavoro che individuano, in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le corrette modalità lavorative specificando ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti ed includono le relative attività di sorveglianza, misurazione e controllo”.
E se necessario “ulteriori dettagli operativi su elementi particolari che necessitano di indicazioni dedicate (macchine, sostanze, operazioni, ecc.) possono essere riportate in specifiche istruzioni operative”. È evidente che tali procedure operative sono oggetto di informazione, formazione e addestramento.
Alle linee di indirizzo dell’Inail è allegato un “Modulo Analisi di Sicurezza delle Attività”.   
L’analisi di sicurezza delle attività (ASA) ipotizza in questo caso “la presenza di pochi o, addirittura, di un solo addetto operativo nell'area interessata. Non sono considerate le possibili interferenze fra persone, mezzi o macchine diverse, richiedendo la soluzione dei problemi di coordinamento fra i diversi operatori alla messa a punto di adeguate misure organizzative procedurali”.
Nel modulo sono riportati i seguenti stadi:
- “identificazione delle operazioni compiute dai vari lavoratori (la ripartizione in mansioni - in quanto fatto formale - non appare spesso sufficientemente dettagliata allo scopo);
-  scomposizione logica di ogni operazione relativamente complessa in una serie di singole operazioni elementari (massimo dieci, altrimenti è opportuno ripartirle in più attività)”.
Tutto ciò consente di studiare i potenziali pericoli insiti in ciascuna di esse, “in quanto per ogni situazione elementare è più facile:
- individuare e valutare qualitativamente le condizioni di potenziale pericolo, di probabilità e conseguentemente di rischio;
- predisporre adeguate misure di contenimento - procedure, DPI, eccetera - rendendo possibile il conseguimento della sicurezza preventiva;
- valutare il rischio dopo l’applicazione delle misure”.
È evidente che la tecnica “prevede una attiva collaborazione da parte dei lavoratori”, ricordando che un loro coinvolgimento degli operatori nella fase di identificazione dei potenziali pericoli e delle soluzioni “comporta anche di riflesso un loro maggior impegno nel rispetto delle scelte procedurali (e costituisce quindi una differente ed efficace forma di informazione e formazione)”.
Si ricorda infine che le ASA “possono essere predisposte in fase redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per ognuna delle singole attività e aggiornate dinamicamente per l’esecuzione di ogni singola commessa, anche su base giornaliera”.
   
Inail - Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione e Direzione Centrale Prevenzione, “ Linee di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese” (formato PDF, 1.82 MB).
Tiziano Menduto

lunedì 19 marzo 2012

Nuovi Accordi: quale formazione pregressa è riconosciuta?

I punti poco chiari e di dubbia interpretazione dell’Accordo relativo alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti commentati da Cinzia Frascheri. Gli enti bilaterali, i docenti, le verifiche, le disposizioni transitorie e la formazione pregressa.


L’ Accordo tra lo Stato e le Regioni, approvato il 21 dicembre 2011, sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, costituisce un adempimento sostanziale - benché non puntuale - di quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008.
Un adempimento che, tuttavia,  se colma un vuoto che ha generato in questi anni confusione e disomogeneità nella qualità della formazione alla sicurezza erogata, non è tuttavia esente a sua volta da piccole lacune e ambiguità.
Lacune riconosciute dagli stessi estensori del testo, tanto da costringerli all’elaborazione e alla futura pubblicazione di una nota esplicativa dell’Accordo.
Per approfondire i punti meno chiari dell’Accordo riprendiamo un articolo, pubblicato sul sito Salute & Sicurezza della CISL, scritto da Cinzia Frascheri (giuslavorista e responsabile nazionale C.I.S.L. per la Salute e Sicurezza sul Lavoro), dirigente sindacale che più volte PuntoSicuro ha consultato in passato, anche in relazione alla sua partecipazione ai lavori della Commissione Consultiva Permanente.

In “ I nodi interpretativi da sciogliere in merito all’Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, c.2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 s.m.”, la D.essa Frascheri sottolinea che il lavoro di regolazione svolto dall’Accordo “è senz’altro da considerare complessivamente di rilevante valore e di grande importanza”, tuttavia tale valore e l’urgenza di renderlo operativo, “non cancella o vanifica (ma di più, forse, ne rafforza) la necessità di rilevare i tanti punti disseminati nel testo che risultano, non solo alquanto poco chiari e di dubbia interpretazione ma, ancor più problematicamente, di non univoca attuazione, alimentando così, in modo esponenziale la determinazione di future prossime situazioni di contenzioso, di disparità di trattamento e di garanzia di tutela, tenuto conto della centralità della formazione nell’azione di prevenzione e protezione nell’ambito lavorativo”.
Rimandando i lettori ad una lettura diretta ed esaustiva del documento, riassumiamo brevemente alcuni dei nodi non chiari e di difficile applicazione citati:
-premessa: il datore di lavoro, a fronte dell’obbligo di formazione relativo alle figure del dirigente e del preposto (art.37, comma 7), non è tuttavia vincolato in questo caso a rispettare le disposizioni previste nell’ Accordo Stato-Regioni. Potendo programmare percorsi formativi “alternativi” dovrà dimostrare, comunque, “l’altrettanta adeguatezza e specificità di questi”. Il punto di debolezza qui rappresentato “è dato dalla mancanza di chiarezza e di regolazione relativa proprio alla dimostrazione da dare”: “non si chiarisce in maniera puntuale il datore di lavoro a chi deve dimostrare, in quale forma, con quale documento e in base a quali parametri di confronto, l’aver programmato dei percorsi formativi ‘alternativi’, ma comunque garanti di fornire una formazione ‘adeguata e specifica’ (concetti quest’ultimi anch’essi di non univoca interpretazione)”;
-enti bilaterali ed organismi paritetici: l’Accordo dispone che i corsi di formazione per i lavoratori debbano essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali (…) e agli organismi paritetici. Questa “e” determina così “l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di dover far pervenire la richiesta di collaborazione, non in modo alternativo - ad almeno uno dei due soggetti - ma inevitabilmente ad entrambi. Considerato poi che il datore di lavoro è chiamato obbligatoriamente a tenerne conto delle eventuali indicazioni espresse dall’ente bilaterale e dall’organismo paritetico, ancora più complicata si potrebbe venire a determinare la situazione nel caso in cui entrambi i soggetti (l’ente bilaterale e l’organismo paritetico) dovessero rispondere, sostenendo posizioni diverse od ancor peggio, contrastanti”;
-requisiti dei docenti: non ci soffermiamo su questa parte dell’accordo che fornisce alcune “regole-ponte in attesa dell’elaborazione, da parte della Commissione consultiva permanente dei criteri di qualificazione della figura del formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro”. Tuttavia ricordiamo che l’autrice dell’articolo sottolinea che in relazione all’arco di tempo previsto, un triennio, per garantire il minimo dell’esperienza e della competenza necessarie, “è l’indeterminatezza delle modalità, nei modi e nei tempi per poter accertare tale requisito che crea non poche perplessità”;
-organizzazione della formazione: si riscontra nell’accordo “l’assenza per i lavoratori dell’obbligo della prova di verifica dell’apprendimento al termine del percorso formativo”, una scelta e non una mera dimenticanza degli estensori del testo, in quanto questa questione è “da sempre portatrice di contrasti e posizioni critiche, di natura diversa”. In realtà “l’inserimento della prova obbligatoria di verifica dell’apprendimento, al termine di ogni percorso formativo, dovrebbe essere un elemento essenziale (anche quale modalità indiretta per la verifica dell’efficacia dell’azione formativa svolta da un determinato docente)”. La D.essa Frascheri indica che si potrebbe prevedere “una prova di verifica svolta con modalità che possano esaltare le capacità del soggetto nello svolgimento del suo lavoro/mansione, evitando così sterili richiami a modalità scolastiche (spesso discriminanti)”;
-lavoratori stranieri: se per i lavoratori stranieri viene prevista obbligatoriamente una prova di verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare, “a mancare, sono le specifiche secondo le quali si debba svolgere tale verifica”. Il rischio è quello di creare, per questo e per altri aspetti non chiariti, una “condizione di totale difformità sul territorio nazionale”;
-e-Learning: “alcune non chiarezze emergono nell’ambito delle categorie e dei percorsi formativi per i quali ne è consentito l’utilizzo”. Ad esempio “prevedendo la possibilità di poter erogare in e-Learning la formazione dei preposti, nell’Accordo si precisa che solo le tematiche di natura ‘generale’ possano farne parte. Nella chiarezza dei punti previsti (dal numero 1 al numero 5, dell’elenco complessivo delle materie oggetto di formazione per i preposti), a mancare è l’attribuzione della quantità di ore ‘adeguata’ per poter svolgere tale parte del percorso formativo”.
-condizioni particolari: il “problema dell’indeterminatezza torna, nel testo dell’Accordo, anche in tema di crediti formativi”. In particolare “la linearità dell’indicazione, in merito ai crediti formativi permanenti, e ai soggetti autorizzati, non la si ritrova per quanto riguarda l’indicazione dei contenuti e della durata necessari affinché si possano ritenere ‘conformi’ ai percorsi formativi delineati dall’Accordo, lasciando ampi (e, pertanto, assoluti) margini di discrezionalità nella valutazione, in primis ai datori di lavoro e, comunque, agli organi di vigilanza, attivi su tutto il territorio nazionale e non così puntualmente coordinati e raccordati”;
-formazione dei preposti: riguardo alla previsione delle prove di verifica finale per dirigenti e preposti, la disposizione “risulta alquanto generica, ma soprattutto scarna (e pertanto di difficile concretizzazione) nella parte relativa alla documentazione necessaria per poter dare ufficialmente conto dell’avvenuta prova di verifica”;
-disposizioni transitorie e formazione dei dirigenti: - “anche in tema di durata dei percorsi formativi, la mancanza di chiare (puntuali e semplici) indicazioni, crea terreno fertile per un ulteriore ritardo nell’applicazione delle disposizioni, dal valore estremamente significativo (e inaccettabile, visto il già troppo tempo trascorso nell’attesa delle indicazioni fornite dall’Accordo, dopo circa quattro anni di attesa, dal mandato legislativo previsto dal d.lgs. n.81 del 2008 s.m.)”. In particolare “nella sezione dedicata al percorso formativo dei dirigenti si precisa in modo esplicito che la formazione dei dirigenti dovrà essere completata nell’arco temporale di dodici mesi. Nella sezione delle Disposizioni transitorie, però, si legge che i percorsi formativi dei dirigenti (e dei preposti) dovranno, unicamente in sede di prima applicazione, essere conclusi entro e non oltre il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione, con una ulteriore specifica (che modifica ancora i termini di realizzazione della formazione) che prevede, per i nuovi assunti, (dirigenti e preposti) nel caso il datore di lavoro non possa far completare il percorso prima dell’adibizione al ruolo o contestualmente ad essa, il termine di conclusione del percorso entro e non oltre i sessanta giorni dall’assunzione”. Se dalla lettura combinata del testo si evince (“o meglio, servirebbe una indicazione per essere certi di poter evincere”) che il tempo ritenuto di prima applicazione  “andrebbe individuato nei primi diciotto mesi di vigenza, considerandolo pertanto a regime solo a partire dalla data dell’11 giugno 2013 (tenuto conto che si fa riferimento alla data di pubblicazione e non di entrata in vigore)”, è necessaria una definizione chiara di questi tempi. La determinazione del periodo di tempo relativo alla fase di prima applicazione è importante anche in riferimento al “riconoscimento dei percorsi formativi per i lavoratori, preposti e dirigenti, formalmente e documentalmente approvati (in questo punto, almeno, la chiarezza sulle modalità di verifica è precisa) alla data di entrata in vigore dell’Accordo, se rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi”;
-riconoscimento formazione pregressa: anche in questo caso l’autrice riscontra una leggerezza nel confondere l’utilizzo della congiunzione «e» con l’espressione «e/o» tale da fornire ancora una volta “un motivo di scarsa chiarezza e di deleteria indeterminatezza applicativa”. Infatti quanto indicato in relazione all’obbligo a carico del datore di lavoro di “comprovare di aver svolto una formazione rispettosa, nella durata, contenuti e modalità, delle previsioni normative ‘e’ delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro” determina “l’obbligo di dover dimostrare il duplice rispetto (e, di contro, l’impossibilità a far valere la formazione pregressa ad oggi svolta, in caso di mancata indicazione specifica nel contratto; condizione attualmente piuttosto ancora frequente). Se di certo la formazione è uno strumento fondamentale nell’azione di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non consentire ai datori di lavoro di poter far valere la formazione fino ad oggi svolta (se adeguata e specifica), costringendoli a ripeterla totalmente a causa di un maldestro inserimento nel testo, in parola, di una ‘e’ al posto di una ‘o’, appare alquanto insostenibile e improduttivo, tenuto anche conto del non dover trascurare la pro-attività di questi in confronto a chi, in questi anni, si è limitato ad aspettare le regole”;
-aggiornamento: l’articolo si conclude ritenendo “estremamente dubbia” la quantità di ore previste per il percorso di aggiornamento del preposto. Malgrado quanto indicato nel testo in tema di Aggiornamento di un obbligo formativo (a cadenza quinquennale) di durata minima di sei ore, “la specificazione riferita al preposto (e al dirigente), sull’oggetto dell’aggiornamento (in relazione ai propri compiti in materia di salute sicurezza sul lavoro) crea incertezza interpretativa. Tenuto conto che il percorso formativo complessivo del preposto è formato da una parte relativa al percorso formativo dei lavoratori e ad una particolare sul ruolo del preposto, in tema di aggiornamento, emerge il dubbio se tale soggetto debba svolgere l’aggiornamento sia per la parte del suo ruolo riferita alla figura del lavoratore sia, in modo aggiuntivo, per la parte riferita espressamente al ruolo di preposto (determinandosi così, nel quinquennio, un obbligo di sei ore di formazione di aggiornamento, più altre sei ore, rispettivamente l’una per la parte relativa al ruolo del lavoratore e l’altra relativa al preposto)”.

I nodi interpretativi da sciogliere in merito all’Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, c.2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 s.m.”, a cura di Cinzia Frascheri, giuslavorista e responsabile nazionale C.I.S.L. per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, intervento pubblicato sul sito Salute & Sicurezza della CISL e sulla rivista “Ambiente & Sicurezza” de IlSole24Ore (formato PDF, 47 kB).

RTM


martedì 13 marzo 2012

Sicurezza sul lavoro e ambiente, da Fondimpresa 22 milioni per la formazione

9 marzo 2012. L'associazione costituita da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil finanzia la realizzazione di azioni formative a vantaggio dei lavoratori delle imprese aderenti. Il 16 aprile il primo termine per la presentazione delle domande.

Ventidue milioni di euro per la realizzazione di piani formativi volti a migliorare le competenze sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle tematiche ambientali. A metterli a disposizione è Fondimpresa, associazione costituita da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle aziende aderenti.
Tre scadenze per le richieste di accesso ai finanziamenti. Dei 22 milioni messi a disposizione complessivamente, 16 sono destinati a progetti formativi per la salute e la sicurezza sul lavoro, suddivisi in due tranche da otto milioni di euro: la prima per il finanziamento dei piani presentati entro la scadenza del 16 aprile e la seconda per quelli per cui sarà fatta domanda tra il 17 settembre e il 16 ottobre 2012. Nel caso dei piani relativi alla formazione sui temi dell'ambiente, invece, le domande dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 31 maggio e i fondi a disposizione sono pari a sei milioni di euro. La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo presentazione@avviso.fondimpresa.it.
Ogni attività deve coinvolgere almeno 80 lavoratori. La conclusione delle attività formative deve avvenire entro 11 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento. Le azioni formative devono avere una durata di norma non inferiore alle otto ore e non superiore alle 80 ore. Nel caso della formazione sulle tematiche ambientali, però, la durata può arrivare fino a un massimo di 400 ore, ma solo nell'ambito di percorsi che si concludono con l'acquisizione di competenze verificate e certificate. Ciascun piano deve prevedere la partecipazione di almeno cinque aziende aderenti a Fondimpresa beneficiarie della formazione e di un numero di lavoratori non inferiore a 80. Su richiesta di Fondimpresa, i soggetti attuatori del piano sono tenuti a mettere a disposizione il materiale realizzato nell'ambito delle attività, che il fondo può utilizzare per altre attività formative a vantaggio delle aziende aderenti.
A ogni piano un importo compreso tra 60mila e 180mila euro. Ogni piano formativo può riguardare un solo ambito, deve essere condiviso con accordo sottoscritto da rappresentanze delle parti sociali riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria, e sarà finanziato con un importo compreso tra i 60mila e i 180mila euro. L'erogazione avverrà con un anticipo fino al 70% dell'importo del finanziamento, da richiedere entro 120 giorni dalla data di comunicazione di ammissione, mentre il saldo sarà versato entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale da parte di Fondimpresa. Per i dettagli relativi alle modalità di partecipazione e alle procedure di erogazione dei fondi è possibile consultare il testo integrale dell'Avviso n. 1/2012 e gli allegati disponibili sul sito www.fondimpresa.it.


lunedì 5 marzo 2012

Decreto semplificazioni: soppressi i controlli sulla sicurezza?

L’articolo 14 contenuto nel D. Legge 5/2012, relativo alle semplificazioni dei controlli sulle imprese, contiene alcuni punti critici che rischiano di ridurre o rendere meno efficaci i controlli sulla sicurezza, sulla salute e sui temi ambientali.



In questi giorni organi di stampa, politici, esponenti sindacali e associazioni stanno lanciando un allarme in merito al possibile depotenziamento relativo ai controlli ambientali e sulla sicurezza sul lavoro in merito ai contenuti del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
E un primo segnale di ascolto di questo allarme è stato il parere favorevole espresso ieri dalle Commissioni riunite I e X della Camera ad alcuni cambiamenti al testo del decreto-legge che potrebbero, se approvati in aula (in relazione anche al percorso che il governo sceglierà per la votazione del decreto), portare a un cambiamento di impostazione al concetto di “Semplificazione dei controlli sulle imprese".
Vediamo comunque di fare un po’ di chiarezza e approfondire nel merito queste “grida di allarme”, rimandando tuttavia una più appropriata interpretazione della normativa a futuri articoli e approfondimenti di PuntoSicuro.
Stiamo parlando del decreto-legge n. 5 del 2012 che, nel solco dei precedenti decreti-legge n.112 e 200 del 2008, persegue l' obiettivo della semplificazione, incidendo su un ampio spettro di settori normativi.
Il decreto-legge, che è entrato in vigore il 10 febbraio 2012 e che in qualche caso si intreccia con il decreto-legge che riguarda il tema contiguo delle liberalizzazioni, si compone di 63 articoli che, come detto, incidono su un ampio spettro di settori normativi.
Tuttavia la norma che ha portato a queste denunce di depotenziamento e soppressione dei controlli è contenuta nell’articolo 14 che tratta della “Semplificazione dei controlli sulle imprese".
Dopo aver ricordato, al comma 1, che la disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le  aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della  proporzionalità dei controlli stessi e  dei  relativi  adempimenti  burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del  coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali, si arriva al comma 3 che recita: al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo é autorizzato ad adottare (…) uno o più regolamenti (…) volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
Alcomma 4 è previsto che tali regolamenti siano emanati su proposta del Ministro per la P.A., dello sviluppo economico e dei Ministri competenti (…) sentite le associazioni imprenditoriali, ma senza riferimento, ad esempio alle associazioni dei prestatori di lavoro, ai sindacati.
Il comma 4 riporta poi i principi e criteri di tali regolamenti.
Si parla di “proporzionalità dei  controlli”, di “eliminazione di attività di controllo non necessarie”, di “coordinamento e programmazione dei controlli”, di “informatizzazione  degli  adempimenti”. Fino ad arrivare al punto f) dove si legge: soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
E nel comma 5 si indica che le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, devono confermare le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4 (entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata).
Torniamo alla lettera f) e rileviamo che la norma UNI EN ISO 9001:2008 indica in realtà i principi relativi alla qualità di processo per produrre beni o erogare servizi mirando prioritariamente alla soddisfazione del cliente. Un’azienda che adotta il sistema di gestione per la qualità (SGSQ), UNI EN ISO 9001:2008, si assume degli obblighi relativi al proprio rapporto di qualità con i clienti, obblighi che non hanno riferimento ai controlli in relazione, ad esempio, a salute, ambiente e sicurezza.
Insomma potrebbe bastare avere un certificato UNI ISO-9001 o altra appropriata certificazione emessa, per vedere ridotti o soppressi tutti i controlli della pubblica amministrazione, tranne che in materia fiscale e finanziaria.
Inoltre lo stesso comma 4, lettera d), riguardo ai controlli parla di collaborazione amichevole con i soggetti controllati  al  fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità. E in tema di controlli, al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità cui corrispondono sanzioni penali, il termine “amichevole” potrebbe essere interpretato in forma distorta. E le soluzioni “amichevoli” potrebbero fare riferimento a controlli concordati e con preavviso.
In riferimento a questi contenuti e al rischio che questo articolo si risolva in un effettivo depotenziamento dei controlli, sono stati presentati diversi emendamenti dall’ onorevole Antonio Boccuzzi.
Ad esempio un emendamento presuppone la soppressione della lettera f) in quanto le UNI EN ISO 9001:2008 non hanno a che fare con i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
Un altro emendamento non sopprime il punto f) ma ne cambia il testo facendo riferimento a “programmazione e modulazione dei controlli sulle imprese tenendo conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
I pareri positivi espressi ieri dalle Commissioni della Camera citati all’inizio dell’articolo, riguardano nello specifico l’ipotesi di cancellazione della Lettera f.
Inoltre, il termine collaborazione “amichevole” sarebbe mutato in collaborazione “leale”.
 
Tiziano Menduto

martedì 28 febbraio 2012

Fondimpresa: nuovi finanziamenti alle imprese per il 2012

Pubblicato l’avviso 1/2012 di Fondimpresa: 16 milioni di euro disponibili per la formazione specifica per la sicurezza sul lavoro, 6 milioni per l’ambiente. Prima scadenza il 1° marzo.



Con l'Avviso 1/2012 Fondimpresa mette a disposizione delle aziende aderenti 22 MEuro per la realizzazione di Piani formativi condivisi rivolti alla formazione per l'innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro ed alla formazione sulle tematiche ambientali, a vantaggio dei lavoratori delle imprese aderenti a Fondimpresa.
Lo stanziamento dell'Avviso è così suddiviso:
A - Salute e Sicurezza:
- euro 8.000.000,00 (ottomilioni), per il finanziamento dei Piani formativi presentati nei termini
previsti per la prima scadenza;
- euro 8.000.000,00 (ottomilioni), per il finanziamento dei Piani formativi presentati nei termini previsti per la seconda scadenza.
B - Ambiente:
- euro 6.000.000,00 (seimilioni), per il finanziamento dei Piani formativi presentati nei termini previsti per la scadenza unica.
Il valore minimo del finanziamento Fondimpresa per ciascun Piano è pari a 60.000 euro, quello massimo è di 180.000 euro.
Il Piano formativo deve essere stato condiviso con accordo sottoscritto da organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria (settore) e può riguardare un solo ambito.
Lescadenze dell'Avviso sono:
Perl'ambito A - Salute e Sicurezza:
Prima scadenza: a decorrere dal 1° marzo 2012 fino alle ore 13.00 del 16 aprile 2012.
Seconda scadenza: a decorrere dal 17 settembre 2012 fino alle ore 13.00 del 16 ottobre 2012.
Perl'ambito B - Ambiente:
a decorrere dal 19 aprile 2012 fino alle ore 13.00 del 31 maggio 2012.
Per consentire la più ampia e corretta informazione sui contenuti dell'avviso e sulle modalità di partecipazione, sono stati organizzati sei incontri seminariali, distribuiti sul territorio, secondo il seguente calendario:
15 febbraio 2012 –
h. 10.30
Roma
Centro Roma Eventi, Via Alibert 5
24 febbraio 2012 –
h. 10.30
Milano
NH President, L.go Augusto 10
28 febbraio 2012 - h.10.30
Torino
Centro Congressi Unione Industriale, Via Manfredo Fanti n° 17 (sala Torino)
9 marzo 2012 –
h. 10.30
Venezia
Laguna Palace Hotel, V.le Ancona 2  (Mestre)
23 marzo 2012 –
h. 10.30
Napoli
NH Ambassador, Via Medina 70
30 marzo 2012 –
h. 10.30
Palermo
NH Palermo, Via Foro Umberto I
Le aziende aderenti e gli organismi interessati a presentare i piani formativi sono invitati a intervenire per approfondire tutte le questioni di loro interesse.
Presentazione delle domande di finanziamento esclusivamente tramite posta elettronica certificata, dalla casella del Soggetto Proponente all'indirizzo presentazione@avviso.fondimpresa.it.
Il testo integrale dell'Avviso.
Fonte: Fondimpresa. 

lunedì 20 febbraio 2012

Privacy e decreto semplificazioni: eliminato l’obbligo del DPS

Le novità in materia di trattamento dei dati personali: eliminato l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Inoltre i primi chiarimenti operativi in materia di lavoro e il rinvio della PEC.


Brescia, 20 Feb - Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Semplificazioni ( Decreto-Legge 9 febbraio 2012 , n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo) è stata introdotta un’importante novità in materia di trattamento dei dati personali.
L’art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali - ha infatti eliminato l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS); la scelta è dovuta al fatto che il documento in questione non è previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, quindi è stato ritenuto un adempimento meramente superfluo.
Ricordiamo alle aziende che restano comunque ferme tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente ( Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e l’obbligo di aggiornare la documentazione relativa alla Privacy quando necessario.
Vediamo l’articolo 45 del D.L. 5/2012:

Art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»;
    b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
    c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
abrogato il comma 1-bis;
    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
19.8 e 26.
 Ecco come si presentano gli articoli modificati (in corsivo le modifiche):

Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati trattati e delle operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;

a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; (soppressa)
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a 19.8 e 26.

a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; (soppressa)
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a 19.8 e 26.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Novità in materia di lavoro
Il Decreto ha inoltre introdotto importanti novità in materia di interdizione anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.
A questo proposito il Ministero del lavoro si è espresso con la Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012, dove la Direzione generale per l’attività ispettiva fornisce i primi chiarimenti operativi in ordine alla applicabilità delle nuove disposizioni.
Segnaliamo anche alle imprese che il Decreto Semplificazioni ha anche prorogato al 30 giugno 2012 il termine ultimo entro il quale devono comunicare Registro Imprese il proprio l'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 37
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

lunedì 13 febbraio 2012

Riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per interventi di prevenzione

Con nota del 20 ottobre 2011 INAIL rilascia il nuovo modello OT24 destinato alle imprese che intendono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione, dopo il primo biennio di attività.


 
Le novità più rilevanti della nota INAIL del 20 ottobre 2011
1. Automatismo nella concessione della riduzione - Si è teso a favorire un maggiore automatismo nell'assentimento dello sconto da parte delle Unità territoriali. Sono stati eliminati i campi a testo libero e la necessità di allegare documentazione in fase di richiesta. Eccepisce a detta logica la sola Sezione Altro che resta a testo libero ed è oggetto di verifica Contarp. Gli interventi individuati nella Sezione Altro infatti esigono una particolare attenzione in quanto le casistiche rilevate in sede di statistica dalla scrivente Direzione testimoniano molto spesso la non pertinenza della scelta effettuata dalla Ditta alle logiche sottese agli interventi volti ad ottenere l'oscillazione per prevenzione. Per gli altri interventi si procederà esclusivamente ad una verifica successiva servendosi delle funzioni procedurali già rilasciate in produzione (procedura verifica a campione, ad uso esclusivo delle Direzioni Regionali). A breve, a sostegno della operatività delle Strutture verrà trasmessa e pubblicata in internet apposita tabella contenente l'individuazione della documentazione probante.
 
2. Coerenza con i finanziamenti per prevenzione - Si è cercato di uniformare tendenzialmente i criteri di assentimento della riduzione a quelli propri dei finanziamenti per la prevenzione in modo da dare maggiore coerenza alle agevolazioni che l'Istituto prevede a beneficio delle aziende che effettuano interventi per la prevenzione. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento. In questa ottica l'intervento particolarmente rilevante è quello con punteggio pari a 100 che di per sé consente l'accesso in automatico allo sconto. I criteri tecnici sono stati individuati dalla Contarp Centrale tenendo conto principalmente della ampiezza e della estensione dell'intervento prevenzionale rispetto alla complessiva organizzazione aziendale.
 
3. Nuovi interventi - La tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione all'innovazione delle norme in materia di prevenzione. In tale ambito, sono stati valorizzati interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, la filiera degli appalti e sub appalti, i lavoratori stranieri, e gli interventi che abbiano valenza pluriennale, fermo restando, l'obbligo di presentazione dell'istanza ogni anno. Tali interventi, puntualmente indicati nella Guida alla Compilazione, mantengono la loro validità negli anni sin quando l'azienda continua a mantenere ed attuare le procedure e le modalità operative oggetto dell'intervento. È però necessario che l'azienda possa dimostrare anno per anno tale continuità di attuazione fornendo la documentazione probante richiesta dalla specifica tabella, che verrà a breve rilasciata e pubblicata in internet. Ampio spazio è stato dato tra gli interventi particolarmente rilevanti alla Responsabilità Sociale d'impresa, agli SGSL e alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. In conseguenza sono stati modificati i relativi allegati, completamente rinnovati e più specifici e dettagliati dei precedenti (All. I. II e III). Con riferimento al nuovo modulo e relativi allegati è stata infine predisposta la "Guida alla compilazione", aggiornata. Si precisa, infine, che entro la fine dell'anno il nuovo modello sarà disponibile in "Punto cliente" per le istanze inoltrate per via telematica.
 

Oscillazione del tasso
L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia ( D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
 
A cosa serve - L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
 
lavoratori-anno          riduzione
fino a 10                         30%
da 11 a 50                      23%
da 51 a 100                    18%
da 101 a 200                  15%
da 201 a 500                  12%
oltre 500                          7%
 
Chi può beneficiarne - Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
 
Come ottenere la riduzione - L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL. Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione. La domanda può essere presentata online alla sezione Punto Cliente.
 
Valutazione e decisione -  L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un elenco contenente  la documentazione che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24. Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di riduzione.
 
Applicazione della riduzione - La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
 
Esempio - La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009. La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).
 
Requisiti - Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
 
L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007.  Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti:
• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
• il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
 
 
Fonte: Inail