Rinviati l’obbligo per le microimprese fino a 10 dipendenti di
effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate
e l’applicazione del D.Lgs 81/08 ai settori ferroviario, marittimo e
portuale.
È stato pubblicato in Gazzetta
ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente
“Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.” che contiene
il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare
la valutazione dei rischi secondo le procedure
standardizzate.
Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure
standardizzate, il cui utilizzo per le aziende che occupano fino a 10
lavoratori è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono
ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. In assenza di
queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste
microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei
rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1°
luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di
valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L’avvicinarsi di questa
scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla
proroga prevista dal nuovo decreto legge.
Sottolineiamo come il termine previsto inizialmente dal
D.Lgs. 81/08 per l’elaborazione delle procedure standardizzate e del loro
recepimento tramite un decreto interministeriale fosse il 31 dicembre 2010!
Il decreto legge prevede inoltre un ulteriore rinvio per l’applicazione
del Decreto 81 ad alcuni ambiti
lavorativi indicati nell’articolo 3 comma 2 (settori ferroviario, marittimo e portuale).
Infatti, senza una ulteriore proroga del termine del 15
maggio 2012 (48 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) previsto dal
comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, si sarebbe venuto a creare un vuoto
normativo dovuto all'abrogazione della normativa speciale in materia di
sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.
Il nuovo decreto legge, eliminando la frase “decorso
inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al
presente decreto” sposta quindi l’applicazione del Decreto 81 a questi settori al futuro
recepimento dei decreti attuativi (il cui termine di emanazione, come appena
evidenziato, scadeva anch’esso ieri, 15 maggio…).
Un’eccezione a questo panorama di proroghe è invece
rappresentato dall’ambito degli uffici all’estero [1] di
cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, per i quali il decreto attuativo è uscito proprio in questi giorni e che
PuntoSicuro approfondirà con un articolo nei prossimi giorni:
Federica Gozzini
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