giovedì 27 settembre 2012

Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione

Approvata una circolare per l’applicazione degli accordi sulla formazione con riferimento alle recenti linee interpretative. Enti bilaterali, repertorio degli organismi paritetici, formazione pregressa, registro delle presenze e attestati di frequenza.


lunedì 3 settembre 2012

Valutazione dei rischi: la bozza delle procedure standardizzate

In relazione al breve tempo che le imprese avranno per adeguarsi alle procedure standardizzate in via di recepimento, PuntoSicuro pubblica una bozza provvisoria del documento approvato a maggio. Schema delle procedure e principi generali.
Facciamo brevemente il punto sul percorso delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi che moltissime piccole imprese italiane potrebbero essere obbligate (imprese fino a 10 lavoratori) o potrebbero scegliere (imprese fino a 50 lavoratori) di applicare nei prossimi mesi.
Partiamo dall’ennesima proroga lasciata in eredità dal Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”.  L’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate non scatta più dal 1° luglio, ma dal 31 dicembre 2012.
Il16 maggio, qualche giorno dopo il decreto legge, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approva le procedure standardizzate, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.
Successivamente l’accordo raggiunto sulle procedure standardizzate viene recepito all’interno di un decreto ministeriale, ma il 25 luglio in sede di Conferenza Stato Regioni – come ricordato da Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro - le Amministrazioni competenti, probabilmente per la mancanza di tempo per discutere il provvedimento, non rilasciano il parere preliminare positivo necessario.
 
Lo schema della procedura prevede quattro passi:
-descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda, delle lavorazioni e mansioni);
-individuazione dei pericoli presenti in azienda;
-valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure).
 
Il documento riporta inoltre il campo di applicazione: la procedura “si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).
Dopo aver riportato uno schema riepilogativo che entra nel dettaglio delle imprese che devono/possono usufruire delle procedure standardizzate, il documento definisce compiti e responsabilità e fornisce precise istruzioni operative per operare i quattro “passi” che abbiamo già evidenziato.
 
Il documento sottolinea e sintetizza i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi (D.Lgs. 8120/08 s.m.i., art. 15):
- “l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza”.
 
Infine la modulistica comprende, a meno di future variazioni:
- l’intestazione/copertina del documento di valutazione realizzato secondo le procedure standardizzate;
- modulo per la descrizione generale dell'azienda;
- modulo relativo alle lavorazioni aziendali e mansioni;
- modulo relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- modulo relativo alle misure di prevenzione e protezione attuate e al programma di miglioramento.
 
Sottolineiamo ancora che, quanto riportato nel nostro articolo, è la presentazione di un testo provvisorio, soggetto dunque a variazioni.
Sperando in un iter veloce del provvedimento, rimaniamo in attesa del testo definitivo, pronti a evidenziare le eventuali differenze con quanto da noi segnalato.
 
Tiziano Menduto

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fonte:  http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/valutazione-dei-rischi-la-bozza-delle-procedure-standardizzate-art-12143/