La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato il 16 maggio le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.
Procedure,
già citate nel decreto 626/1994 ma mai definite compiutamente, e che riguardano
sia le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, sia le aziende che ne
occupano fino a 50, benché, come vedremo, in “modalità” differenti.
Questo
importante e atteso documento non è ancora pubblico e per poter dare
indicazioni sui contenuti, sull’evoluzione del documento, sui motivi che hanno
portato alla proroga al 31
dicembre 2012 per l’autocertificazione per le aziende fino a 10 lavoratori,
parliamo con la D.ssa Cinzia Frascheri,
Responsabile nazionale Cisl salute
e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese.
Cinzia Frascheri ha partecipato
attivamente ai lavori del Comitato 2 (Elaborazione delle procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi) della Commissione
Consultiva e ci descrive non solo il documento, ma anche il clima in
cui il documento è stato approvato.
Senza
dimenticare qualche anticipazione sui futuri lavori della Commissione.
Parliamo con la
D.ssa Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul
lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese...
In relazione
all’approvazione della Commissione consultiva delle procedure standardizzate
per la valutazione dei rischi e in assenza di un documento da presentare, diamo
alcune indicazioni relative ai contenuti del documento...
Cinzia Frascheri: Sì, in realtà il
documento non c’è ancora perché, come giustamente veniva detto, è stato sì approvato
in Commissione Consultiva, però deve essere trasformato in decreto
interministeriale. È richiesto del tempo per questa trasformazione... Questa è
la differenza tra l’approvazione e l’essere messo già a disposizione in maniera
pubblica. Questo è il motivo per cui non si ha l’ufficialità del testo, pur
avendo l’approvazione a tutti gli effetti.
Intanto
bisogna sottolineare che è la prima volta che si arriva a questo risultato, un
risultato importante. Questo rimando alle procedure standardizzate era già nel decreto 626/94 e, se ricordiamo questa sorta
di deroga all’obbligo dello svolgimento del documento di valutazione dei rischi
per le aziende fino a 10 lavoratori in realtà era stata una deroga ponte per un
tempo limitato immediatamente dopo il 626. Poi questo tempo si è prolungato in
maniera fin troppo ampia e siamo arrivato ad oggi. Questo è già un cambiamento
importante: per la prima volta si hanno le procedure standardizzate...
Vediamo qualche
caratteristica delle procedure... In fondo dobbiamo anche capire se la logica
semplificatoria che c’è dietro la standardizzazione delle procedure non lede la
possibilità di fare una buona valutazione dei rischi...
C.F.: Di questo documento si parla già da
due anni (...). C’è voluto molto tempo, guardandolo dall’esterno, ma per chi
l’ha vissuto dall’interno, con tutti i lavori e le riunioni, questo era un
tempo che necessitava. In realtà l’errore iniziale e comunque la non attenzione
iniziale era data dal fatto che si pensava e si riteneva che queste procedure
standardizzate poi fossero solo una sorta di struttura, di modulo che
trasformasse l’autocertificazione in documento di valutazione dei rischi.
In
realtà se si va a leggere l’articolo 29, quinto comma, parla proprio di
procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Cioè sulla base di
queste procedure si deve fare la valutazione e poi di conseguenza il documento.
Quindi di per sé attenevano anche al contenuto, non solo a una struttura che
potesse essere sostitutiva, anche se più esaustiva, di una certificazione.
Andava dunque nel merito della valutazione del rischio.
(...)
Era necessario fare qualcosa che prendesse per mano i datori di lavoro che
devono svolgere questa valutazione dei rischi per le aziende fino a 10
lavoratori o gli RSPP che devono svolgere questa funzione e gli aiutasse a svolgere
una valutazione che fosse adeguata sia come dimensione, sia come specificità di
rischio, per queste realtà. Non ci dimentichiamo, sullo sfondo, che la
dimensionalità minima di queste aziende non è collegata alla percentuale o
comunque all’intensità di rischio. La battuta che si fa con il pennello e
l’imbiancatura, cioè “pareti grandi, pennello grande” o viceversa, non è in
questo caso valido per le aziende, in quanto di per sé le aziende piccole
possono avere veramente rischi alti e quindi occorre una valutazione dei rischi che sia assolutamente
puntuale. Tenuto conto comunque che le aziende che hanno una tipologia di
rischi, quelle che sono elencate all’articolo 31 comma 6 (quelle che hanno un
elemento di rischio alto tipo le aziende a rischio di incidente rilevante),
sono escluse comunque dall’applicazione di queste procedure. Però non ci
dimentichiamo che alcuni rischi che sono nelle piccole aziende sono rischi di
grande interesse, importanza e rilevanza anche per l’esposizione al rischio di
infortunio e malattie professionali.
È bene ricordare
che queste procedure standardizzate, come indicato dall’articolo 29 del Decreto
81, non valgono solo per le aziende che impiegano fino a 10 lavoratori, ma
anche per le aziende che impiegano fino a 50 lavoratori, con i limiti relativi
all’articolo 31...
C.F.: Però c’è una
differenza tra il comma 5 e il comma 6, cioè tra il fatto di poterle utilizzare
fino a 10 lavoratori e poterle utilizzare fino a 50. Nel caso dei 10 è
vincolante utilizzarle, nel caso del comma 6, cioè fino a 50, è una
possibilità. Qui c’è una differenza. Il testo nel caso del comma 5 dice
“effettuano la valutazione dei rischi sulla base...”, dall’altra parte dice
“possono effettuare..,”. Aspetto non secondario...
Veniamo al
documento. Il documento come è articolato? È articolato immagino con passaggi,
con delle fasi per le aziende...
C.F.: Il documento in
realtà si compone di due parti che sono assolutamente collegate e coerenti. Una
parte che è proprio modulistica, quindi richiama e traccia quelle che sono le
possibili schede e anche la “copertina” che potrà avere questo documento di
valutazione dei rischi. Dall’altra parte abbiamo invece una sorta di manuale
che aiuta a compilare non solo il documento, ma che ti aiuta quindi a fare la
valutazione dei rischi nell’azienda. Quindi abbiamo questa sorta di percorso
parallelo, dove abbiamo le spiegazioni, l’aiuto e anche le sottolineature su
alcuni passaggi nodali – tipo l’organigramma aziendale, tipo la valutazione dei
rischi tenendo conto del rapporto con la mansione svolta, con il tempo di
lavoro, con l’organizzazione di lavoro – e dall’altra parte abbiamo proprio una
sorta di facsimile di un documento di valutazione dei rischi semplificato per
queste realtà lavorative.
Ci sarà nel
documento anche una sorta di supporto, che si potrebbe definire una lista di
controllo, per l’analisi dei rischi?
C.F.: Sì, noi siamo
allergici a chiamarle check-list perché purtroppo abbiamo in questi anni avuto,
da parte del mercato, esperienze negative delle check-list. Sorta di elenchi in
cui basta apporre una crocetta e questo corrispondeva a l’aver fatto la
valutazione.
Se
guardiamo invece allo strumento in quanto tale, sì, è un elenco di rischi che
dovrebbe essere per il 90% dei casi esaustivo di tutti i rischi che si possono
incontrare nell’ambito della realtà lavorativa.
Una
cosa che va detta è che abbiamo fatto, anche se in tempo breve, una piccola
sperimentazione con alcune realtà, con alcuni RSPP, con alcuni datori, su tutto
il territorio nazionale e per diversi settori produttivi. Quindi abbiamo avuto
un feedback di adeguatezza e di efficacia dello strumento, anche in relazione
al linguaggio semplice, al linguaggio facile e accessibile. Questo già ci ha
aiutato... E abbiamo visto infatti che, ad esempio, dovevano essere inseriti
alcuni riferimenti un po’ più specifici al mondo dell’agricoltura, perché in
questo caso non c’erano elementi specifici...
Termino
col dire che comunque al di là della lista dei rischi, c’è uno strumento – a
mio parere molto utile – che associa a ogni rischio tutti i richiami normativi
e i richiami anche delle norme tecniche di riferimento. Quindi in realtà è
veramente è uno strumento e non un fine. Perché dice “per quel rischio vai
vedere quel punto normativo, quell’articolo, quella norma tecnica,
quell’allegato, ...”, cioè ti aiuta ad approfondire e a studiare.
Oltre
a questo è previsto espressamente che uno possa poi, a partire da queste
procedure standardizzate, integrare con tutte quelle che sono le banche dati, i
registri relativi all’infortunistica, ... Questo apre a tutta una serie di
riferimenti di documenti di cui ognuno può avvalersi,... Anche in relazione ai
dati dell’Inail/ex Ispesl o anche a livello di ASL regionali.
Veniamo a questo
punto al tema dell’evoluzione di questo documento che immagino sia frutto di diversi
compromessi. Ci sono state delle discussioni?
C.F.: Diciamo sì, però
non c’è stata una discussione forte sul piano delle parti rappresentate, cioè
ad esempio le organizzazioni sindacali in contrasto con la parte datoriale o
con le Regioni o con altro. C’è sempre stato per tutto il tempo dei lavori una
grossa discussione, ma discussione di merito... Anche perché non dobbiamo
sottovalutare il fatto che era la prima volta che le procedure si facevano. E
quindi non era solo il fatto di approfondire aspetti tecnici del rischio in
quanto tale (ormai c’è una letteratura consolidata tecnica), ma di riuscire a
capire cosa vuol dire procedura standardizzata, qual è la procedura migliore,
quali sono gli elementi che devono essere centrali per queste aziende e quali
sullo sfondo. La discussione ha occupato molto tempo nel capire che cosa si
volesse fare e quale fosse lo strumento migliore. Torno a dire: una discussione
assolutamente con propri contributi di merito e non legati a schieramenti di
parti per criteri di appartenenza o di rappresentanza...
Quindi è stato più
facile trovare compromessi...
C.F.: È stato più
facile trovare terze vie, non li chiamerei compromessi. Nel senso di arrivare a
condividere il prodotto che stava uscendo.
Si riesce, secondo
lei, a riunire insieme in questo documento facilità ed efficacia?
C.F.: Sì, assolutamente
sì. E quindi, senz’altro, sarà uno strumento utile.
Da
parte datoriale è stato sollevato più volte il problema del fatto che l’impatto
sarà un impatto molto forte, sarà un impatto dirompente per queste aziende
l’arrivo di queste procedure.
Il
problema, lo sappiamo, sta nel fatto che purtroppo l’autocertificazione aveva
preso una piega sbagliata. Come sappiamo in molte situazioni, non dico tutte,
l’autocertificazione era poi concretamente il non fare la valutazione dei
rischi. Quindi non era solo una forma di non obbligo per il documento, ma
spesso era una forma molto blanda e leggera di valutazione dei rischi. E quindi
ecco che l’impatto che avranno queste procedure sarà piuttosto rilevante, ma
sarà rilevante perché si arriva in molte situazioni dal nulla. Perché se uno ad
oggi avesse fatto già la valutazione e avesse la documentazione, il problema
sarebbe solo quello di riportare, di ritradurre il tutto in queste procedure.
Il problema è che molte aziende si trovano a rispondere ad un obbligo che fino
a ieri avevano quasi archiviato o pensavano di non avere. Questo è il vero
impatto, è la vera problematicità.
E
questa proroga che è stata fatta – e
su cui come organizzazione sindacale ci siamo espressi in modo negativo - ci mette anche in difficoltà nei riguardi
dell’Europa. Non ci dimentichiamo che a ottobre scorso noi abbiamo avuto una
procedura d’infrazione da parte dell’Europa per il mancato rispetto della
direttiva europea 89/391 su otto punti. Al punto quattro era proprio richiamato
il fatto che non si rispettavano le regole introdotte dalla direttiva perché lì
era previsto che tutte le realtà lavorative devono fare la valutazione dei
rischi e in Italia era stata fatta questa deroga che stava durando
eccessivamente. Quindi in questo caso il far slittare l’obbligo da giugno a,
complessivamente, dicembre – se si legge dice “a tre mesi” dalla pubblicazione
delle procedure e “comunque, non oltre il 31 dicembre 2012” – ci mette ancor
più in difficoltà nei confronti dell’Europa. Comunque diciamo che per dicembre
la cosa si chiuderà.
E per
l’elaborazione delle procedure standardizzate questa volta – al di là delle
proroghe passate - la Commissione
Consultiva era nei tempi previsti...
C.F.: Sì, se posso fare
un’annotazione visto che mi riguarda da vicino, avendo partecipato a non solo
questo Comitato, non è solo “questa volta”. Anche nei riguardi dello stress
siamo arrivati assolutamente in tempo. In quel caso avevamo tempo fino al 31
dicembre, ma siamo usciti con le indicazioni il 17 novembre.
Ci
tengo a dirlo perché da quando è uscito il decreto 81 c’è veramente una
stagione nuova per il lavori della Commissione Consultiva. Io penso che tutti
ce ne possano dare atto, al di là del “si potrebbe fare meglio” o “si potrebbe
fare diversamente”. Si sta lavorando veramente tanto: c’è una produzione di
strumenti, di regolamentazioni, di decreti attuativi molto ampia... Questo
bisogna sottolinearlo, di solito si vede sempre tutto in negativo... Ad esempio
richiamo quanto è stato recentemente fatto e pubblicato come buona prassi nei lavori in ambiente
confinato o a rischio di inquinamento. È un manuale operativo, una procedura
operativa molto efficace. E anche questo è stato un lavoro che ha portato via tanto
tempo. Non è solo una procedura scritta, ma ci sono anche riferimenti, disegni,
... Un lavoro molto completo.
Manuale che abbiamo
già presentato ai nostri lettori. Come ultima domanda diamo qualche notizia dei
futuri provvedimenti in uscita dalla Commissione Consultiva...
C.F.: In realtà sono
già stati approvati i criteri della figura
del formatore, che saranno assolutamente a supporto di quello che poi è
l’accordo Stato-Regioni per quanto riguarda il contenuto della formazione.
Questi criteri sono stati approvati e adesso devono essere trasformati in
decreto interministeriale e poi ci dovrà essere un nuovo passaggio in
Conferenza Stato-Regioni, ma pensiamo che entro questo mese ci saranno e sarà emanato
il decreto.
E
poi ci sono in arrivo, ma con tempi più lunghi, i decreti che riguardano
l’articolo 30, quindi i modelli di organizzazione e gestione.