Con nota del 20 ottobre 2011 INAIL rilascia il nuovo modello OT24
destinato alle imprese che intendono presentare istanza di riduzione del
tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione, dopo il primo
biennio di attività.
Le novità più rilevanti della nota INAIL del 20 ottobre
2011
1.
Automatismo nella concessione della riduzione - Si è teso a favorire un
maggiore automatismo nell'assentimento dello sconto da parte delle Unità
territoriali. Sono stati eliminati i campi a testo libero e la necessità di
allegare documentazione in fase di richiesta. Eccepisce a detta logica la sola
Sezione Altro che resta a testo libero ed è oggetto di verifica Contarp. Gli
interventi individuati nella Sezione Altro infatti esigono una particolare
attenzione in quanto le casistiche rilevate in sede di statistica dalla
scrivente Direzione testimoniano molto spesso la non pertinenza della scelta
effettuata dalla Ditta alle logiche sottese agli interventi volti ad ottenere
l'oscillazione per prevenzione. Per gli altri interventi si procederà
esclusivamente ad una verifica successiva servendosi delle funzioni procedurali
già rilasciate in produzione (procedura verifica a campione, ad uso esclusivo
delle Direzioni Regionali). A breve, a sostegno della operatività delle
Strutture verrà trasmessa e pubblicata in internet apposita tabella contenente
l'individuazione della documentazione probante.
2.
Coerenza con i finanziamenti per prevenzione - Si è cercato di uniformare
tendenzialmente i criteri di assentimento della riduzione a quelli propri dei
finanziamenti per la prevenzione in modo da dare maggiore coerenza alle
agevolazioni che l'Istituto prevede a beneficio delle aziende che effettuano
interventi per la prevenzione.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver
effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a
100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad
eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo
intervento. In questa ottica l'intervento particolarmente rilevante è quello
con punteggio pari a 100 che di per sé consente l'accesso in automatico allo sconto.
I criteri tecnici sono stati individuati dalla Contarp Centrale tenendo conto
principalmente della ampiezza e della estensione dell'intervento prevenzionale
rispetto alla complessiva organizzazione aziendale.
3.
Nuovi interventi - La tipologia degli interventi è stata aggiornata in
relazione all'innovazione delle norme in materia di prevenzione. In tale
ambito, sono stati valorizzati interventi concernenti i lavoratori con
tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, la
filiera degli appalti
e sub appalti, i lavoratori stranieri, e gli interventi che abbiano valenza
pluriennale, fermo restando, l'obbligo di presentazione dell'istanza ogni anno.
Tali interventi, puntualmente indicati nella Guida alla Compilazione, mantengono
la loro validità negli anni sin quando l'azienda continua a mantenere ed
attuare le procedure e le modalità operative oggetto dell'intervento. È però
necessario che l'azienda possa dimostrare anno per anno tale continuità di
attuazione fornendo la documentazione probante richiesta dalla specifica
tabella, che verrà a breve rilasciata e pubblicata in internet. Ampio spazio è
stato dato tra gli interventi particolarmente rilevanti alla Responsabilità
Sociale d'impresa, agli SGSL
e alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. In
conseguenza sono stati modificati i relativi allegati, completamente rinnovati
e più specifici e dettagliati dei precedenti (All. I. II e III). Con
riferimento al nuovo modulo e relativi allegati è stata infine predisposta la
"Guida alla compilazione", aggiornata. Si precisa, infine, che entro
la fine dell'anno il nuovo modello sarà disponibile in "Punto
cliente" per le istanze inoltrate per via telematica.
Oscillazione del tasso
L’INAIL
premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende,
operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a
quelli minimi previsti dalla normativa in materia ( D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
A
cosa serve - L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio
applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo
dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in
misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come
segue:
lavoratori-anno riduzione
fino
a 10 30%
da
11 a 50 23%
da
51 a 100 18%
da
101 a 200 15%
da
201 a 500 12%
oltre
500 7%
Chi
può beneficiarne - Su domanda, tutte le Aziende in possesso dei requisiti per
il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le
disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro (pre-requisiti).
In
aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a
quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
Come
ottenere la riduzione - L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il
28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la
riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa
Istruzioni per la compilazione. La domanda può essere presentata online alla
sezione Punto Cliente.
Valutazione
e decisione - L’INAIL, entro i 120
giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente
motivato. E' stato predisposto un elenco contenente la documentazione che l'Istituto ritiene
utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello
OT24. Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle
aziende che presentano l'istanza di riduzione.
Applicazione
della riduzione - La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno
nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in
sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Esempio
- La richiesta di riduzione per l’anno 2010 può essere presentata da un’azienda
che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi
di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2009. La riduzione
riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall’azienda in
sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).
Requisiti
- Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate
tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente
alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la
domanda.
L'oscillazione
per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici
normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è
necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro
siano in possesso dei seguenti
requisiti:
•
applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei
contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché
degli altri obblighi di legge;
•
inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla
commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro,
di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del
periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause
ostative");
•
il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per
il settore edile, anche delle Casse Edili.
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