martedì 4 dicembre 2012
Come fare in ogni azienda una formazione efficace ed effettiva
Un opuscolo riassume le indicazioni normative, gli accordi e i
chiarimenti sulla formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro. Le
quattro fasi di una formazione, le buone pratiche, il libretto formativo
e le prescrizioni per ogni attore della sicurezza.
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lunedì 19 novembre 2012
Cellulari e malattie professionali. INAIL: "Nessun rischio certo"
Dopo la sentenza della Cassazione, l'Istituto puntualizza:
"Sbagliato attribuire alla decisione della Corte Suprema valore di
giudizio sulla cancerogenicità dei dispositivi". Intervista all'avvocato
generale, Luigi La Peccerella.
martedì 13 novembre 2012
La formazione obbligatoria per lavoratori con contratto di breve durata
Note sulla formazione obbligatoria per i lavoratori con
contratto di breve durata, di somministrazione, distaccati, a distanza. A
cura di Pietro Ferrari.
giovedì 18 ottobre 2012
DDL semplificazioni: novità per la sicurezza sul lavoro
Duvri, lavoratori assunti per meno di 50 giorni/anno, applicazione
del Titolo IV, certificazione della valutazione dei rischi: sono questi
alcuni degli obblighi previsti dal Decreto 81 modificati dal disegno di
legge approvato dal Consiglio dei Ministri.
giovedì 27 settembre 2012
Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione
Approvata una circolare per l’applicazione degli accordi sulla
formazione con riferimento alle recenti linee interpretative. Enti
bilaterali, repertorio degli organismi paritetici, formazione pregressa,
registro delle presenze e attestati di frequenza.
mercoledì 19 settembre 2012
lunedì 3 settembre 2012
Valutazione dei rischi: la bozza delle procedure standardizzate
In relazione al breve tempo che le imprese avranno per adeguarsi alle
procedure standardizzate in via di recepimento, PuntoSicuro pubblica
una bozza provvisoria del documento approvato a maggio. Schema delle
procedure e principi generali.
Facciamo brevemente il punto sul percorso delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi che moltissime
piccole imprese italiane potrebbero essere obbligate (imprese fino a 10
lavoratori) o potrebbero scegliere (imprese fino a 50 lavoratori) di applicare nei
prossimi mesi.
Partiamo
dall’ennesima proroga lasciata in
eredità dal Decreto Legge
12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e
delle microimprese”. L’obbligo per le
microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure
standardizzate non scatta più dal 1° luglio, ma dal 31 dicembre 2012.
Il16 maggio, qualche giorno dopo il
decreto legge, la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approva le procedure
standardizzate, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.
Successivamente
l’accordo raggiunto sulle procedure standardizzate viene recepito all’interno
di un decreto ministeriale, ma il 25
luglio in sede di Conferenza Stato Regioni – come ricordato da Lorenzo
Fantini, dirigente del Ministero del lavoro - le Amministrazioni competenti,
probabilmente per la mancanza di tempo per discutere il provvedimento, non rilasciano
il parere preliminare positivo necessario.
Lo schema della procedura prevede quattro passi:
-descrizione dell'azienda, del ciclo
lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda,
delle lavorazioni e mansioni);
-individuazione dei pericoli presenti in
azienda;
-valutazione dei rischi associati ai
pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione
attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione
degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della
valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di
prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-definizione del programma di
miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure).
Il
documento riporta inoltre il campo di
applicazione: la procedura “si applica alle imprese che occupano fino a 10
lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori
(art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).
Dopo
aver riportato uno schema riepilogativo
che entra nel dettaglio delle imprese che devono/possono usufruire delle
procedure standardizzate, il documento definisce compiti e responsabilità e
fornisce precise istruzioni operative
per operare i quattro “passi” che abbiamo già evidenziato.
Il
documento sottolinea e sintetizza i principi
generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi
(D.Lgs. 8120/08 s.m.i., art. 15):
-
“l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla
fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
-
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di
completezza della valutazione);
-
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
-
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale
-
il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
-
l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
-
la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
-
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
-
l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e
sicurezza);
-
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti;
-
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza”.
Infine
la modulistica comprende, a meno di
future variazioni:
-
l’intestazione/copertina del documento di valutazione realizzato secondo le
procedure standardizzate;
-
modulo per la descrizione generale dell'azienda;
-
modulo relativo alle lavorazioni aziendali e mansioni;
-
modulo relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda;
-
modulo relativo alle misure di prevenzione e protezione attuate e al programma
di miglioramento.
Sottolineiamo
ancora che, quanto riportato nel nostro articolo, è la presentazione di un testo provvisorio, soggetto dunque a
variazioni.
Sperando
in un iter veloce del provvedimento, rimaniamo in attesa del testo definitivo, pronti
a evidenziare le eventuali differenze con quanto da noi segnalato.
Tiziano
Menduto

fonte: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/valutazione-dei-rischi-la-bozza-delle-procedure-standardizzate-art-12143/
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