martedì 4 dicembre 2012

Come fare in ogni azienda una formazione efficace ed effettiva

Un opuscolo riassume le indicazioni normative, gli accordi e i chiarimenti sulla formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro. Le quattro fasi di una formazione, le buone pratiche, il libretto formativo e le prescrizioni per ogni attore della sicurezza.



lunedì 19 novembre 2012

Cellulari e malattie professionali. INAIL: "Nessun rischio certo"

Dopo la sentenza della Cassazione, l'Istituto puntualizza: "Sbagliato attribuire alla decisione della Corte Suprema valore di giudizio sulla cancerogenicità dei dispositivi". Intervista all'avvocato generale, Luigi La Peccerella.



martedì 13 novembre 2012

La formazione obbligatoria per lavoratori con contratto di breve durata

Note sulla formazione obbligatoria per i lavoratori con contratto di breve durata, di somministrazione, distaccati, a distanza. A cura di Pietro Ferrari.



giovedì 18 ottobre 2012

DDL semplificazioni: novità per la sicurezza sul lavoro

Duvri, lavoratori assunti per meno di 50 giorni/anno, applicazione del Titolo IV, certificazione della valutazione dei rischi: sono questi alcuni degli obblighi previsti dal Decreto 81 modificati dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri.



giovedì 27 settembre 2012

Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione

Approvata una circolare per l’applicazione degli accordi sulla formazione con riferimento alle recenti linee interpretative. Enti bilaterali, repertorio degli organismi paritetici, formazione pregressa, registro delle presenze e attestati di frequenza.


lunedì 3 settembre 2012

Valutazione dei rischi: la bozza delle procedure standardizzate

In relazione al breve tempo che le imprese avranno per adeguarsi alle procedure standardizzate in via di recepimento, PuntoSicuro pubblica una bozza provvisoria del documento approvato a maggio. Schema delle procedure e principi generali.
Facciamo brevemente il punto sul percorso delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi che moltissime piccole imprese italiane potrebbero essere obbligate (imprese fino a 10 lavoratori) o potrebbero scegliere (imprese fino a 50 lavoratori) di applicare nei prossimi mesi.
Partiamo dall’ennesima proroga lasciata in eredità dal Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”.  L’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate non scatta più dal 1° luglio, ma dal 31 dicembre 2012.
Il16 maggio, qualche giorno dopo il decreto legge, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approva le procedure standardizzate, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.
Successivamente l’accordo raggiunto sulle procedure standardizzate viene recepito all’interno di un decreto ministeriale, ma il 25 luglio in sede di Conferenza Stato Regioni – come ricordato da Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro - le Amministrazioni competenti, probabilmente per la mancanza di tempo per discutere il provvedimento, non rilasciano il parere preliminare positivo necessario.
 
Lo schema della procedura prevede quattro passi:
-descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda, delle lavorazioni e mansioni);
-individuazione dei pericoli presenti in azienda;
-valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure).
 
Il documento riporta inoltre il campo di applicazione: la procedura “si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).
Dopo aver riportato uno schema riepilogativo che entra nel dettaglio delle imprese che devono/possono usufruire delle procedure standardizzate, il documento definisce compiti e responsabilità e fornisce precise istruzioni operative per operare i quattro “passi” che abbiamo già evidenziato.
 
Il documento sottolinea e sintetizza i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi (D.Lgs. 8120/08 s.m.i., art. 15):
- “l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza”.
 
Infine la modulistica comprende, a meno di future variazioni:
- l’intestazione/copertina del documento di valutazione realizzato secondo le procedure standardizzate;
- modulo per la descrizione generale dell'azienda;
- modulo relativo alle lavorazioni aziendali e mansioni;
- modulo relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- modulo relativo alle misure di prevenzione e protezione attuate e al programma di miglioramento.
 
Sottolineiamo ancora che, quanto riportato nel nostro articolo, è la presentazione di un testo provvisorio, soggetto dunque a variazioni.
Sperando in un iter veloce del provvedimento, rimaniamo in attesa del testo definitivo, pronti a evidenziare le eventuali differenze con quanto da noi segnalato.
 
Tiziano Menduto

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fonte:  http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/valutazione-dei-rischi-la-bozza-delle-procedure-standardizzate-art-12143/