mercoledì 19 settembre 2012

I quesiti sul decreto 81: sull’integrazione della formazione

Sulle modalità di integrazione della formazione specifica dei lavoratori. A cura di G. Porreca.



Quesiti
Con riferimento alla formazione dei lavoratori in merito all’uso delle scale portatili, come ci si deve comportare nel caso che si debba provvedere a formare gli stessi sull'uso di tali scale portatili se essi hanno già svolto i corsi di formazione sia generale che specifica? E’ necessario ripetere il modulo specifico o basta integrarlo e per quante ore?

Risposta
L’oggetto del quesito riguarda la formazione specifica dei lavoratori che è regolamentata nel punto 4 del corrispondente Accordo del 21/12/2011 raggiunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In tale punto 4, così come è stato già indicato nella risposta al quesito al quale si fa riferimento pubblicato su Puntosicuro dell’1/8/2012 ( I quesiti sul decreto 81: formazione sull’uso delle scale portatili), fra i rischi che possono essere presenti in azienda e per i quali il datore di lavoro deve provvedere a formare i lavoratori viene indicato esplicitamente anche quello relativo all’uso di attrezzature di lavoro alle quali appartengono appunto le scale portatili di cui al quesito che si riscontra. Con lo stesso punto 4, inoltre, l’estensore dell’Accordo ha previsto per la formazione specifica una durata minima in base alla classificazione del settore di appartenenza dell’azienda indicato nell’Allegato 2 all’Accordo medesimo, durata individuata in 4 ore per i settori della classe di rischio basso, 8 ore per i settori della classe di rischio medio e 12 ore per i settori della classe a rischio alto.
E’ comunque opportuno evidenziare che l’Accordo del 21/12/2011, così come del resto già indicato dal legislatore nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevede che la formazione dei lavoratori sia in ogni caso conforme e corrispondente ai rischi effettivamente presenti in azienda, al di là del settore di appartenenza, ed inoltre che debba provvedere all’occorrenza ad aumentare il numero delle ore di formazione necessario e prevede altresì che la stessa formazione vada comunque integrata in relazione all’insorgenza ed alla evoluzione in azienda di nuovi rischi (art. 37 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008).
Alla luce di quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato, se il datore di lavoro constata che il lavoratore non è stato specificatamente formato per un rischio che è comunque presente nella sua azienda, così come si è verificato nel caso segnalato nel quesito, lo stesso deve provvedere ad integrare la formazione già impartita estendendola al rischio medesimo e, nel caso di affidamento ai lavoratori di attrezzature che richiedano particolari competenze e conoscenze in relazione ai loro rischi specifici (art. 71 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008), deve provvedere altresì ad integrare la formazione specifica con un idoneo ed adeguato addestramento.
Per quanto riguarda, infine, il numero delle ore da dedicare ad una eventuale formazione specifica aggiuntiva né il legislatore né l’estensore dell’Accordo in realtà hanno fornito delle precise indicazioni in merito ma è ovvio che la durata della formazione integrativa dipenderà dalla natura e dalla complessità del rischio per fronteggiare il quale questa formazione integrativa viene richiesta come è ovvio che la stessa debba essere comunque congrua per consentire una idonea ed adeguata formazione. Facendo in particolare riferimento alla formazione relativa all’utilizzo delle scale portatili di cui al quesito che si riscontra e che costituiscono delle attrezzature di uso comune si ritiene che una o due ore da dedicare alla relativa formazione integrativa possano essere più che sufficienti.
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