martedì 13 novembre 2012
La formazione obbligatoria per lavoratori con contratto di breve durata
Note sulla formazione obbligatoria per i lavoratori con
contratto di breve durata, di somministrazione, distaccati, a distanza. A
cura di Pietro Ferrari.
giovedì 18 ottobre 2012
DDL semplificazioni: novità per la sicurezza sul lavoro
Duvri, lavoratori assunti per meno di 50 giorni/anno, applicazione
del Titolo IV, certificazione della valutazione dei rischi: sono questi
alcuni degli obblighi previsti dal Decreto 81 modificati dal disegno di
legge approvato dal Consiglio dei Ministri.
giovedì 27 settembre 2012
Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione
Approvata una circolare per l’applicazione degli accordi sulla
formazione con riferimento alle recenti linee interpretative. Enti
bilaterali, repertorio degli organismi paritetici, formazione pregressa,
registro delle presenze e attestati di frequenza.
mercoledì 19 settembre 2012
lunedì 3 settembre 2012
Valutazione dei rischi: la bozza delle procedure standardizzate
In relazione al breve tempo che le imprese avranno per adeguarsi alle
procedure standardizzate in via di recepimento, PuntoSicuro pubblica
una bozza provvisoria del documento approvato a maggio. Schema delle
procedure e principi generali.
Facciamo brevemente il punto sul percorso delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi che moltissime
piccole imprese italiane potrebbero essere obbligate (imprese fino a 10
lavoratori) o potrebbero scegliere (imprese fino a 50 lavoratori) di applicare nei
prossimi mesi.
Partiamo
dall’ennesima proroga lasciata in
eredità dal Decreto Legge
12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e
delle microimprese”. L’obbligo per le
microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure
standardizzate non scatta più dal 1° luglio, ma dal 31 dicembre 2012.
Il16 maggio, qualche giorno dopo il
decreto legge, la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approva le procedure
standardizzate, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.
Successivamente
l’accordo raggiunto sulle procedure standardizzate viene recepito all’interno
di un decreto ministeriale, ma il 25
luglio in sede di Conferenza Stato Regioni – come ricordato da Lorenzo
Fantini, dirigente del Ministero del lavoro - le Amministrazioni competenti,
probabilmente per la mancanza di tempo per discutere il provvedimento, non rilasciano
il parere preliminare positivo necessario.
Lo schema della procedura prevede quattro passi:
-descrizione dell'azienda, del ciclo
lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda,
delle lavorazioni e mansioni);
-individuazione dei pericoli presenti in
azienda;
-valutazione dei rischi associati ai
pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione
attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione
degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della
valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di
prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-definizione del programma di
miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure).
Il
documento riporta inoltre il campo di
applicazione: la procedura “si applica alle imprese che occupano fino a 10
lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori
(art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).
Dopo
aver riportato uno schema riepilogativo
che entra nel dettaglio delle imprese che devono/possono usufruire delle
procedure standardizzate, il documento definisce compiti e responsabilità e
fornisce precise istruzioni operative
per operare i quattro “passi” che abbiamo già evidenziato.
Il
documento sottolinea e sintetizza i principi
generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi
(D.Lgs. 8120/08 s.m.i., art. 15):
-
“l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla
fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
-
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di
completezza della valutazione);
-
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
-
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale
-
il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
-
l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
-
la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
-
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
-
l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e
sicurezza);
-
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti;
-
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza”.
Infine
la modulistica comprende, a meno di
future variazioni:
-
l’intestazione/copertina del documento di valutazione realizzato secondo le
procedure standardizzate;
-
modulo per la descrizione generale dell'azienda;
-
modulo relativo alle lavorazioni aziendali e mansioni;
-
modulo relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda;
-
modulo relativo alle misure di prevenzione e protezione attuate e al programma
di miglioramento.
Sottolineiamo
ancora che, quanto riportato nel nostro articolo, è la presentazione di un testo provvisorio, soggetto dunque a
variazioni.
Sperando
in un iter veloce del provvedimento, rimaniamo in attesa del testo definitivo, pronti
a evidenziare le eventuali differenze con quanto da noi segnalato.
Tiziano
Menduto

fonte: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/valutazione-dei-rischi-la-bozza-delle-procedure-standardizzate-art-12143/
venerdì 13 luglio 2012
Regione Lombardia: finanziamenti, organismi paritetici, e-learning
Intervista a Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. Collaborazione con gli Organismi Paritetici, creazione di un elenco di Organismi regionali, finanziamenti alle aziende e valorizzazione dell’e-learning.
PuntoSicuro nei giorni scorsi ha presentato relatori e temi trattati nel convegno “ Le novità su salute e sicurezza sul lavoro”, un convegno organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) che si è tenuto a Milano il 4 giugno 2012.
Convegno che non si è soffermato solo sui recenti documenti relativi alla formazione e ai formatori, ma che ha affrontato alcune politiche regionali in materia di sicurezza sul lavoro, materia che ricordiamo essere soggetta al regime di competenza della legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro) e componente del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, ha parlato del Piano regionale lombardo 2011/2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E ha sottolineato rilevanti futuri sviluppi delle politiche regionali che PuntoSicuro approfondisce oggi con un’intervista mirata.
Abbiamo parlato di tavoli di lavoro con le parti sociali, di collaborazione con gli Organismi Paritetici, di creazione di un elenco di Organismi regionali, di finanziamenti alle aziende e voucher, di valorizzazione dell’e-learning, di educazione ai rischi nella scuola, di tetto massimo per i partecipanti ai corsi di formazione e di nuovi format per gli attestati di formazione.
La Regione Lombardia si è dimostrata in questi anni sensibile alle tematiche relative alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, nel suo intervento, lei ha fatto specifico riferimento ad un tavolo di lavoro con le parti sociali su questi temi. Quando è nato questo tavolo di lavoro e quali sono le sue caratteristiche e obiettivi?
Nicoletta Cornaggia: Già con il Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, approvato con delibera della Giunta Regionale VIII/6918 il 2 aprile 2008, è stato individuato un modello organizzativo basato su una Cabina di regia e sul Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08.
Alla Cabina di regia partecipano i rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale. Sono gli stessi soggetti giuridici che hanno sottoscritto ex-ante – cioè prima della deliberazione della Giunta, sia nel 2008, che nel 2011 ( dgr IX/1821 del 8 giugno 2011) - l’Intesa per la promozione del Piano, impegnandosi a mettere in campo le sinergie necessarie al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. La Cabina si riunisce trimestralmente e svolge una costante azione di monitoraggio, confronto e verifica dello stato di avanzamento della programmazione strategica. Altresì lavora per la validazione di documenti – quali linee operative, guide, vademecum – che i Laboratori di approfondimento, dedicati a specifici rischi e/o settori, elaborano, con la doppia finalità di fornire strumenti di indirizzo sia agli organi di vigilanza che alle aziende virtuose.
Mentre la Cabina assolve ai compiti assegnati agli Uffici Operativi dal DPCM 21 dicembre 2007, il Comitato – cui partecipano anche le Aziende Sanitarie Locali - svolge, oltre alle funzioni previste dal DPCM, un’attività di ascolto e valorizzazione del livello provinciale.
Uno dei temi affrontati dalla Regione Lombardia e dal tavolo di lavoro è la formazione alla sicurezza, sia con riferimento alla formazione dei soggetti aziendali che alla formazione nelle scuole. La Regione ha stanziato recentemente 9 milioni di euro per la partecipazione a percorsi formativi, quante aziende ne beneficeranno?
N.C.: Grazie alla collaborazione e al coordinamento con la DG Occupazione e Lavoro – componente della Cabina di regia – è stato possibile aprire un Avviso “Dote sicurezza” alle micro e piccole imprese lombarde, consentendo ai datori di lavoro di prenotare dei voucher per l’”acquisto” di corsi di formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro individuati ed afferenti al D.Lgs. n. 81/08 e definiti dagli Accordi collegati, ed erogati dai soggetti formatori legittimati e accreditati. Sono stati prenotati 2595 voucher.
Riguardo alle scuole, invece, obiettivo del Piano è integrare l’educazione ai rischi nei curricula scolastici. Sempre grazie alla collaborazione con la DG Occupazione e Politiche del Lavoro, nel triennio di vigenza del precedente Piano è avvenuta l’approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi relativi alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema istruzione (dgr VIII/9568 del 11 giugno 2009), in base al quale la sicurezza sul lavoro è stata inserita tra le aree tematico/formative da sviluppare nei percorsi didattici di I° e II° ciclo. Ora, le iniziative da intraprendere sono rivolte a sostenere gli istituti.
La sicurezza e la salute sul lavoro sono competenze da acquisire nel programma di studi curricolari: non devono però essere intese come un soggetto autonomo, bensì devono essere incorporate negli obiettivi di apprendimento scolastici riferiti ad altre materie (ad esempio la scienza, l’educazione fisica, l’educazione sanitaria e la cittadinanza). Diventa, dunque, prioritario preparare il corpo docenti sulle modalità attraverso le quali offrire l’educazione al rischio. Per questo abbiamo avviato uno specifico progetto formativo, scorporato e distinto da quello realizzato per le aziende con l’Avviso Dote, cui partecipa l’Ufficio Scolastico Regionale ed Eupolis.
Il tema della collaborazione con gli Organismi Paritetici non è esente da criticità e necessita di chiarimenti. Durante il convegno lei ha anche parlato dell’elaborazione futura di un repertorio degli Organismi Paritetici lombardi...
N.C.: La Cabina di regia, come detto in precedenza, è il luogo in cui si creano e si esplicano le sinergie per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il che si attua anche attraverso un’azione di supporto alle aziende, o meglio fornendo loro strumenti che le supportino e le orientino nell’applicazione dei disposti normativi.
In questa logica è risultato evidente quanto fosse urgente e necessario rendere disponibile una sorta di repertorio degli Organismi lombardi, per consentire ai datori di lavoro (ddl) – aderenti o meno ad associazioni di categoria – di individuare quello cui “richiedere la collaborazione” [rif. Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21.12.2011): “… i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione …”].
Lo scenario che si delinea, dunque, è quello in cui il ddl lombardo disporrà di una semplice tabella in cui facilmente identificherà l’Organismo che ha le caratteristiche definite dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 20 del 29.07.2011, ovvero “l’essere costituiti da una o più associazioni dei ddl e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ambedue firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato all’azienda; l’operare nel settore di riferimento, e non in un diverso settore; l’essere presenti nel territorio di riferimento, e non in un diverso contesto geografico.” Il tavolo appositamente costituitosi sta conducendo un ampio dibattito su quali siano gli elementi – ad esempio, l’applicazione di uno specifico contratto collettivo - da valorizzare nella scelta dell’Organismo.
In questi ultimi mesi molti hanno sottolineato l’importanza di mettere un tetto al numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione, sia che si tratti di formazione di base, sia che si tratti di aggiornamento. Qual è la posizione della Regione?
N.C.: Regione Lombardia si è già espressa nel 2006, con le circolari di recepimento dell’Accordo per la formazione dei RSPP/ASPP, stabilendo che anche nei corsi di aggiornamento vi sia il rispetto di un numero massimo di partecipanti pari a 30 (rif. Circolare n. 32/SAN06 del 19.12.2006).
L’aggiornamento è un momento di formazione. Le ore di aggiornamento formativo sono ore di formazione. Dunque devono avere la stessa dignità; devono essere rispettose degli stessi requisiti.
Nel convegno lei ha affrontato anche alcune novità riguardo ai format riconosciuti per gli attestati di formazione. Sono novità già approvate o in via di approvazione? Come sarà il nuovo format?
N.C.: Il nuovo format andrà ad aggiornare quello già diffuso con la Circolare n. 21/SAN06 del 27.07.2006 di recepimento dell’Accordo per la formazione dei RSPP/ASPP, in coerenza ai modelli ed ai criteri applicati dalla DG Occupazione e Lavoro.
Infine diamo qualche informazione su quello che è emerso o sta emergendo dal tavolo di lavoro riguardo allo strumento dell’E-Learning, uno strumento valorizzato dagli stessi accordi sulla formazione del 21 dicembre 2012.
N.C.: Entrambi gli Accordi per la formazione consentono, per parti limitate di percorso, l’erogazione in modalità e-learning, cioè ammettono la possibilità di imparare sfruttando la rete internet e la diffusione di informazioni a distanza. Va chiarito che l’e-learning si distingue da altre versioni di formazione a distanza (FAD) per la componente Internet e/o web e per la presenza di una "piattaforma tecnologica" specifica. È una modalità, come pone la domanda, che richiede di essere valorizzata, perché - dove correttamente erogata - è certamente vantaggiosa. Dunque, ciò che occorre fare è individuare alcuni elementi il cui rispetto sia garanzia - per il soggetto formatore, per l’utente e per l’organo di vigilanza - di erogazione corretta del corso.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
lunedì 2 luglio 2012
Incentivi INAIL, entro il 6 luglio gli elenchi dei progetti finanziati
Conclusa regolarmente la procedura telematica che nell'arco di tre
giorni ha coinvolto oltre 20mila imprese per l'assegnazione di 205
milioni di euro
Con l'invio delle domande delle imprese della Lombardia, alle ore 18
del 28 giugno di oggi si sono concluse regolarmente le sessioni di invio
telematico dell'Operazione incentivi INAIL per l'accesso ai finanziamenti messi
a disposizione dall'Istituto per il miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro. A partire da martedì 26 giugno oltre
20mila aziende che avevano inserito i propri progetti sul sito INAIL
nel corso della prima fase dell'Operazione
incentivi, conclusa lo scorso marzo, si sono collegate nuovamente via web
per inviare il codice identificativo attribuito alla loro domanda, sulla base
di un calendario articolato a livello regionale.
I
fondi assegnati fino alla copertura del budget. I 205 milioni di
euro a fondo perduto stanziati dall'Istituto nel 2011 saranno assegnati
rispettando la priorità cronologica di arrivo del codice, fino alla copertura
del budget previsto per ogni regione. Gli oltre 20mila progetti, presentati
dalle aziende per la realizzazione di interventi di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (acquisto di macchinari e
attrezzature e adozione di modelli
organizzativi e gestionali), avevano già superato la fase di inserimento e
verifica, effettuata entro il 7 marzo sulla base di una griglia predeterminata
di punteggi. Le imprese ammesse dovranno inviare via posta elettronica
certificata la documentazione in formato digitale, che sarà oggetto di
controllo da parte dell'INAIL.
Per
il quadriennio 2011-2014 stanziati 850 milioni. Lo stanziamento
complessivo per il quadriennio 2011-2014 è di circa 850 milioni. I 205 milioni
assegnati rappresentano la somma più rilevante mai destinata alle imprese che
vogliono investire in sicurezza. L'INAIL, infatti, crede nella necessità di
innestare nel sistema, innanzitutto culturale, del Paese il messaggio che
conviene investire in sicurezza e aumentare tutte le iniziative di
informazione, formazione e assistenza alle imprese e ai lavoratori per elevare
i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Circa 80 milioni di euro, pari al
35% dello stanziamento relativo alla prossima operazione di finanziamento, sono
stati devoluti dal recente decreto "sviluppo" alla messa in sicurezza
dei capannoni e impianti dei territori dell'Emilia Romagna, della Lombardia
e del Veneto colpiti dai recenti eventi sismici.
Le
regioni suddivise in sei gruppi. La "procedura a sportello" -
definizione tecnica per questo tipo di accesso ai finanziamenti - si è svolta
nell'arco di tre giornate allo scopo di assicurare la massima velocità e
sicurezza delle operazioni. A causa dell'alto numero di imprese partecipanti,
infatti, l'invio telematico ha richiesto una particolare cura nella
predisposizione dell'infrastruttura tecnologica. Per consentire il migliore
svolgimento delle procedure, inoltre, le regioni italiane sono state suddivise
in sei gruppi. Ognuno dei tre appuntamenti in calendario ha coinvolto le
imprese di due gruppi di regioni, ciascuno dei quali ha avuto a disposizione
un'ora, in momenti diversi della giornata, per procedere all'inserimento dei
propri codici identificativi.
L'infrastruttura tecnologica a completa disposizione della procedura telematica. A ulteriore garanzia dell'efficienza e della trasparenza delle procedure, l'INAIL ha messo i propri sistemi informatici a completa disposizione dell'Operazione incentivi, utilizzando anche i propri canali su Facebook e Twitter per comunicare con l'utenza. Gli elenchi cronologici delle imprese di ogni singola regione che hanno partecipato all'invio telematico, con l'indicazione delle domande che hanno ottenuto l'accesso ai finanziamenti, fino alla copertura dei 205 milioni di euro stanziati, saranno pubblicati sul portale INAIL entro venerdì 6 luglio. Entro la stessa data, l'Istituto invierà alle imprese, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda, la ricevuta dell'invio telematico effettuato.

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