mercoledì 18 aprile 2012

Sicurezza sul lavoro: 9 milioni di Euro per Formazione

I Voucher - Dote Impresa – da utilizzare per la partecipazione a percorsi formativi sicurezza nei luoghi di lavoro nelle piccole e medie imprese lombarde. Le domande a partire dal 18 aprile.


Obiettivo dell’intervento è sostenere il miglioramento e l’innalzamento del livello delle conoscenze e competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’iniziativa prevede l’attivazione di specifici percorsi formativi rivolti al personale competente delle micro e piccole imprese lombarde.

Destinatari:
soggetti ai quali è stata attribuita o si attribuisce una funzione in materia di sicurezze e salute sui luoghi di lavoro, occupati nelle sedi operative di micro e piccole imprese (0-49 dipendenti) ubicate in Lombardia.
Sono escluse:
  • le imprese che fanno riferimento a settori esclusi dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);
  • le imprese che sono state sospese ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, per l’intera durata del provvedimento sospensivo.
Soggetti coinvolti. La normativa vigente in materia di formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, individua tre tipologie di soggetti deputati alla realizzazione dei corsi di formazione:
  • Soggetti legittimati (direttamente dalla legge): Regioni e Province autonome; Università; INAIL; Istituto italiano di medicina sociale; Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Amministrazione della Difesa; Scuola superiore della pubblica amministrazione; altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; Organismi paritetici.
  • Soggetti assimilati (equiparati ai soggetti legittimati): Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute; Ministero delle attività produttive; Ministero dell’interno: Dipartimento degli affari territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza; Formez; Istituti tecnici industriali, aeronautici, nautici; Ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti.
  • Soggetti accreditati alla formazione, che operano in ambito regionale, in possesso di esperienza almeno biennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e presenza di docenti aventi esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

Caratteristiche della dote.
La dote si configura come un voucher che potrà essere utilizzato esclusivamente per la partecipazione ai percorsi formativi ammissibili (vedi Allegato A).Il voucher è riconosciuto alla singola impresa e non al singolo destinatario ed ha un valore massimo di:
  • € 5.000 per le micro e piccole imprese.
 L’IVA detraibile da parte dell’impresa non può essere rimborsata e non può rappresentare un costo ammissibile; il contributo è erogato in regime de minimis, ex Regolamento (CE) n. 1998/06.

Presentazione della domanda.
La domanda di dote può essere presentata, a partire dalle ore 12 del 18 aprile 2012 fino ad esaurimento delle risorse e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, mediante il sistema informativo Gefo  dall’imprenditore che:
  • dichiara il possesso dei requisiti previsti;
  • indica il valore della dote richiesta e la tipologia di corso cui è interessato;
  • effettua la propria dichiarazione sugli aiuti di stato;
  • dichiara di aver apposto marca da bollo di euro 14,62 su copia della domanda conservata agli atti.
A seguito della ricezione della comunicazione di accettazione della dote, l’imprenditore si attiva ad individuare si per individuare i destinatari dei percorsi formativi (che dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2012).
Liquidazione e pagamento della dote.
Ai fini del rimborso l’imprenditore deve presentare a Regione entro 60 giorni dalla chiusura delle attività e comunque entro il 31 dicembre 2012, mediante il sistema informativo Gefo:
domanda di liquidazione per l’importo della dote aziendale assegnata;
fatture quietanzate emesse dall’organismo di formazione e intestate all’azienda/istituto per i corsi fruiti;
copia di estratto conto o bonifico a prova dell’avvenuto pagamento (che potrà avvenire solo tramite bonifico);
attestati di partecipazione, rilasciati dall’ASL o dall’Ente formatore, che certifichino la frequenza, riportanti i dati identificativi del partecipante, il titolo del corso con la relativa durata, l’organismo di formazione, la sede e il periodo di svolgimento;
nel caso in cui l’organismo di formazione non sia un operatore accreditato ai servizi formativi, un’università oppure un consorzio universitario, dichiarazione certificante il possesso dei requisiti previsti.

Informazioni.
Per qualsiasi chiarimento o informazione sull’Avviso è possibile rivolgersi ai funzionari:
  • dell’U.O. Lavoro della DG Occupazione e Politiche del Lavoro, Pietro Di Lazzaro
  • dell’U.O Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria della D.G. Sanità, Agostina Panzeri;
che risponderanno esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:
Call Center 

lunedì 16 aprile 2012

Come rendere ergonomica la postazione di lavoro al videoterminale

Una lista di controllo propone raccomandazioni nell’acquisto di arredi e accessori vari per rendere la postazione di lavoro al videoterminale a misura d’uomo. La scrivania, la sedia, lo schermo, gli strumenti di lavoro e gli accessori.


L’ergonomia è una scienza che può favorire una reale tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. È in grado di affrontare le interazioni tra gli esseri umani e gli altri componenti di un sistema - altre persone, macchine, prodotti, servizi, ambienti e strumenti – ottimizzando il benessere psicofisico delle persone e le prestazioni complessive del sistema.
Ad esempio molto utile è lo studio e la progettazione ergonomica in relazione all’attività con videoterminali, anche in relazione all’aumento della frequenza di malesseri accusati dai videoterminalisti; malesseri come mal di testa, bruciore agli occhi, nervosismo e dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani.
Un documento che affronta il tema dell’ergonomia applicata ai videoterminali è una lista di controllo prodotta da Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni.
Nel documento, dal titolo “ Lista di controllo: acquisto di arredi e accessori per il lavoro al videoterminale”, si sottolinea che l’ergonomia “inizia già al momento dell’acquisto”!
E la lista di controllo propone una serie di raccomandazioni nell’acquistare arredi e accessori vari che, se rispettate, rendono la postazione di lavoro al videoterminale il più possibile ergonomica, ossia a misura d’uomo. 
Senza dimenticare che i problemi principali che si riscontrano tra i videoterminalisti sono dovuti a:
- “piano di lavoro troppo alto e che non si può adattare alla statura di chi vi lavora;
- sedie che non si possono regolare in altezza o con piano di seduta troppo lungo o corto;
- schermi che non si possono abbassare a sufficienza o con superficie riflettente”.
Cominciamo ad occuparci della scrivania.
Questi alcuni suggerimenti tratti dalle domande di verifica contenute nella lista:
- il piano di lavoro deve essere “profondo 80 cm e largo 120 cm come minimo”: infatti “deve avere una profondità sufficiente per la tastiera, lo schermo e i documenti;
- “se si tratta di una scrivania per lavorare solo da seduti”: il piano di lavoro deve potersi regolare in altezza “da un minimo di 68 cm a un massimo di 82 cm”;
- chi utilizza la scrivania deve poterne regolare l’altezza senza difficoltà e “per regolare l’altezza non si devono usare attrezzi speciali”;
- “se si acquistano scrivanie per lavorare esclusivamente da seduti: sono disponibili altri mobili che permettono di lavorare in piedi”?
- una scrivania per lavorare da seduti /in piedi deve potersi regolare “in altezza tra i 68 cm e i 125 cm”: un piano di lavoro così regolabile “è adatto sia alle persone di bassa statura che lavorano sedute sia a quelle di alta statura che lavorano in piedi”;
- il piano di lavoro deve essere stabile “anche quando è regolato nella posizione massima in altezza”: “non deve vibrare quando si scrive o ci si appoggia”;
- se alla scrivania lavorano persone di statura alta, sotto il piano di lavoro deve esserci spazio sufficiente per gambe, ginocchia e piedi: “la distanza tra il bordo anteriore del piano di lavoro e le barre trasversali o canaline per i cavi non deve essere inferiore a 50 cm”;
- la superficie del piano di lavoro deve essere “opaca e di colore neutrale” e il bordo della scrivania smussato”.
Senza dimenticare che è importante che i cavi dei vari strumenti di lavoro si sistemino senza difficoltà negli appositi alloggiamenti. 

Altri suggerimenti riguardo alla sedia:
- è bene che sui pavimenti duri (parquet, linoleum, cemento, …) si usino sedie con rotelle morbide e per quelli morbidi (moquette, …) sedie con rotelle dure. Le rotelle devono potersi sostituire;
- la sedia deve essere dotata di uno schienale o di un supporto lombare regolabile in altezza;
- è consigliabile rinunciare – “eccettuato in casi particolari” -  a utilizzare sedie con braccioli: “se la sedia è dotata di braccioli questi devono essere regolabili in altezza, altrimenti inducono ad assumere una posizione scorretta o impediscono di avvicinarsi al piano di lavoro”. La lista sottolinea che i braccioli “facilitano il sedersi o l’alzarsi a chi è sovrappeso o ha problemi alle ginocchia, ma non sono necessari dal punto di vista ergonomico”.
Vediamo ora alcune indicazioni per le sedie con riferimento all’altezza dei lavoratori:
- le persone di alta statura devono avere a disposizione sedie che si possono regolare ad un’altezza superiore a quelle standard. Se “per la maggior parte delle persone la sedia deve essere regolabile da 40 cm a 52 cm”, “per una persona di statura elevata (oltre i 185 cm) si deve poter regolare l’altezza da 46 cm a 62 cm”;
- le persone di bassa statura devono avere a disposizione “sedie con piano di seduta abbastanza corto, cioè che può essere regolato a una lunghezza di circa 40 cm”. Il bordo anteriore della seduta “non deve premere contro l’incavo del ginocchio. Tra seduta e incavo del ginocchio vi deve essere spazio per due dita traverse”.
In merito agli strumenti di lavoro e alle relative impostazioni, i primi suggerimenti riguardano lo schermo.
Se lo schermo ha una dimensione superiore a 19 pollici deve essere possibile “abbassarlo in modo che la distanza tra il suo bordo inferiore e il piano di lavoro non superi i 5 cm”.
Se infatti lo schermo “è troppo alto o regolato in una posizione troppo elevata può provocare dolori alla nuca e disturbi agli occhi”.
In particolare “il bordo superiore dello schermo deve trovarsi 5–10 cm al di sotto dell’altezza degli occhi”.
Inoltre lo schermo deve avere una superficie antiriflessi: “le superfici riflettenti possono abbagliare oppure riflettere uno sfondo chiaro e quindi alterare la capacità visiva”. In particolare il documento indica che “gli schermi in cui ci si può specchiare non sono adatti per la videoscrittura”.
Altri suggerimenti riguardo agli strumenti di lavoro:
- quando si lavora con un portatile si devono avere “una tastiera, un mouse e uno schermo aggiuntivi”. Se ad esempio “si lavora più di 1 ora al giorno con il portatile, occorre usare la tastiera e il mouse esterni; a partire da 2 ore al giorno è necessario anche uno schermo aggiuntivo”;
- deve essere possibile “regolare la velocità del mouse in modo che per portare il puntatore dal bordo sinistro a quello destro dello schermo, il mouse deve spostarsi non più di 5 cm”.

Infine alcune indicazioni riguardo agli accessori.
Ad esempio il poggiapiedi: “le persone di piccola statura devono avere a disposizione un poggiapiedi se lavorano a una scrivania che non si può abbassare in modo sufficiente. Il poggiapiedi fornisce l’appoggio necessario se non si arriva a tenere i piedi a terra. Deve avere una dimensione minima di 45 x 35 cm e si deve poter regolare in altezza e inclinazione”.
Altro accessorio utile è il portadocumenti su cui appoggiare i fogli di carta.  
Tale portadocumenti “va posizionato tra schermo e tastiera” e si deve “poter inclinare in direzione dell’ utilizzatore. Per non coprire il bordo inferiore dello schermo, non deve essere sollevato a più di 6–8 cm”.
Concludiamo con il suggerimento – presente nella lista - di disporre di cuffie telefoniche “se occorre telefonare spesso mentre si usa la tastiera e il mouse”.
N.B.: I riferimenti legislativi contenuti nei documenti di Suva riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.
Tiziano Menduto

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martedì 10 aprile 2012

Incentivi INAIL alle imprese, presentati 25mila progetti per la sicurezza sul lavoro

28 marzo 2012. Conclusa la prima fase di inserimento online delle iniziative aziendali in materia di prevenzione degli infortuni per le quali l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto. Il calendario per l'invio telematico delle domande sarà pubblicato il 16 aprile.


Le imprese vogliono investire sulla sicurezza dei lavoratori. Questo il dato che emerge a conclusione della prima fase dell'operazione incentivi INAIL, partita lo scorso 28 dicembre. Ha superato quota 25mila, infatti, il numero delle aziende che hanno inserito, attraverso la procedura online sul portale dell'Istituto, i propri progetti per interventi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come l'acquisto di macchinari e attrezzature, e per l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla sicurezza.
Un miliardo di euro il valore complessivo degli interventi proposti. Nonostante la congiuntura economica negativa, le imprese che hanno aderito al bando INAIL hanno dimostrato la disponibilità a investire complessivamente circa un miliardo di euro per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro. Per sostenere e incentivare questi progetti, l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto, ripartiti in budget regionali che tengono conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio. Si tratta della seconda tranche dopo i 60 milioni di euro stanziati nel 2010, che nel corso del 2011 hanno finanziato 1.086 interventi, il 98% dei quali relativi a progetti di prevenzione realizzati da parte di piccole e medie imprese.
Priorità cronologica per l'attribuzione delle risorse disponibili. Da un'analisi preliminare dei progetti inseriti online entro la scadenza dello scorso 7 marzo, le richieste di incentivo, destinato a coprire il 50% dei costi, risultano essere cinque volte superiori alle risorse messe a disposizione dall'INAIL (lo scorso anno, per 60 milioni di euro disponibili, erano pervenute richieste di contributo per circa 800 milioni). Come già avvenuto nella precedente edizione, il criterio previsto dal bando per l'attribuzione del finanziamento è quello della priorità cronologica dell'arrivo delle domande nei giorni fissati, i cosiddetti "click day". L'Istituto ha confermato la scelta dell'ordine cronologico perché consente di velocizzare le procedure di selezione e di rendere più rapida la realizzazione degli interventi e l'erogazione dei finanziamenti. Quest'anno però, per finalizzare la presentazione della domanda, il giorno dell'invio sarà sufficiente inserire il codice identificativo già assegnato a ogni progetto al termine della prima fase.
La procedura adottata garanzia di velocità e obiettività. Per accedere alla fase conclusiva dell'invio telematico, tutti i progetti inseriti hanno superato una valutazione sulla base di una griglia di parametri predeterminati che premiano caratteristiche come la dimensione aziendale, le percentuali di lavoratori beneficiari, l'efficacia dell'intervento, il settore produttivo più rilevante a livello regionale, la maggiore gravità della causa di infortunio (o fattore di rischio per le malattie professionali) che mirano a eliminare o a prevenire. Questa valutazione è stata effettuata in maniera automatica dal sistema informatico in base a quanto dichiarato dalle imprese e successivamente sarà oggetto di verifica da parte dell'INAIL. Una procedura di questo tipo, oltre ad assicurare una maggiore velocità, garantisce anche l'obiettività della valutazione.
Il 16 aprile le date per i "click day" sul portale dell'Istituto. Una volta ultimate le procedure amministrative per la validazione del database che gestisce i progetti inseriti dalle imprese, a garanzia del corretto svolgimento dei "click day" saranno effettuate le prove di carico della piattaforma telematica, tenendo conto dei diversi carichi regionali. Valutando i diversi andamenti e il risultato dei test, sarà quindi possibile fissare il calendario per l'invio telematico delle domande, che sarà comunicato sul portale dell'Istituto il 16 aprile. Le aziende che non avranno la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal bando incentivi 2012 potranno presentare nuovamente il progetto nell'edizione successiva. Nell'ambito dei compiti attribuiti all'INAIL dal nuovo Testo unico sulla sicurezza - il decreto legislativo 81/2008 modificato dal decreto legislativo 106/2009 - per il quadriennio 2011-2014 l'INAIL prevede infatti di stanziare complessivamente circa 850 milioni di euro per sostenere progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle micro, piccole e medie imprese.
Per saperne di più:

lunedì 2 aprile 2012

Osha: previsto un aumento dello stress sul lavoro

Otto intervistati su 10 nell'ambito di un importante sondaggio d'opinione paneuropeo prevedono un aumento dello stress sul lavoro.


 Lo stress legato all'attività lavorativa è motivo di preoccupazione per una grande maggioranza della forza lavoro europea: questa è la conclusione del secondo sondaggio d'opinione paneuropeo sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'indagine, condotta da Ipsos MORI per conto dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), ha raccolto le opinioni di oltre 35.000 cittadini di 36 paesi europei in relazione alle problematiche attuali sul posto di lavoro, tra cui lo stress legato all'attività lavorativa e l'importanza della sicurezza e della salute sul lavoro per la competitività europea, anche nel contesto di un prolungamento della vita lavorativa.

Su dieci intervistati in età attiva in Europa, otto (80%) pensano che il numero di persone sottoposte a stress sul lavoro aumenterà nei prossimi cinque anni; di questi, il 52% è convinto che l'aumento sarà "marcato". Tali risultati riflettono quelli del sondaggio ESENER dell'EU-OSHA sui rischi nuovi ed emergenti sul posto di lavoro, dal quale era emerso che il 79% dei dirigenti ritiene lo stress un aspetto problematico per la propria azienda. Lo stress rappresenta quindi per le imprese un fattore tanto rilevante quanto gli infortuni sul lavoro.
 
Lo stress legato all'attività lavorativa è una delle principali sfide con cui l'Europa deve confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza. Comporta costi enormi in termini di disagio umano e performance economica. Inoltre, in base al sondaggio una grande maggioranza degli europei (86%) concorda sul fatto che, per mantenere la propria competitività economica, un paese deve adottare buone prassi di salute e sicurezza sul lavoro, un fattore della cui necessità il 56% di queste persone è fermamente convinto. I lavoratori e le persone non occupate hanno espresso opinioni analoghe (rispettivamente, l'86% e l'85% degli intervistati sono concordi su questo punto).
 
Ritiene che nei prossimi cinque anni il numero di persone sottoposte a stress legato all'attività lavorativa nel suo paese...
 
52% subirà un marcato incremento
28% subirà un modesto incremento
12% rimarrà pressoché invariato
4% diminuirà leggermente
3% diminuirà notevolmente
1% non so
 
Base: tutti i lavoratori (19.502)
 
“La crisi finanziaria e i cambiamenti che si susseguono nel mondo del lavoro esercitano pressioni sempre maggiori sui lavoratori; non deve stupire, quindi, che lo stress legato all'attività lavorativa sia una delle principali preoccupazioni della gente” spiega la dott.ssa Christa Sedlatschek, direttore dell'EU-OSHA. “Indipendentemente dall'età, dal genere e dalle dimensioni dell'organizzazione, una grande maggioranza della popolazione è del parere che lo stress legato all'attività lavorativa andrà aumentando. Nonostante ciò, si registrano interessanti variazioni a livello nazionale tra coloro che prevedono un aumento "marcato": per esempio, i norvegesi sono i meno preoccupati (16%), mentre i greci sono i più preoccupati (83%: "subirà un marcato incremento"). Fare fronte ai rischi psicosociali è uno dei principali aspetti delle attività dell'EU-OSHA per migliorare la vita dei lavoratori in Europa”.
 
Infine, nell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni, il sondaggio rivela che l'87% della popolazione europea è convinta che l'adozione di buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia importante per aiutare le persone a lavorare più a lungo prima della pensione (di questi, il 56% è del parere che si tratti di un intervento "molto importante"). Un recente sondaggio di Eurobarometro mostra che molti europei non respingono l'idea dell'invecchiamento attivo, ma che le attuali condizioni di salute e sicurezza sul lavoro potrebbero non permettere loro di continuare a lavorare in un'età più avanzata. Sebbene in Europa l'età pensionabile sia in generale di 65 anni, secondo Eurostat nel 2009 l'età media di abbandono del mercato del lavoro è stata di circa 61,5 anni. In base al sondaggio di Eurobarometro, quattro europei su dieci (42%) sono convinti di potere continuare a svolgere la propria attività lavorativa fino all'età di 65 anni e oltre, mentre il 17% prevede di non essere in grado di proseguire oltre i 59 anni. L'EU-OSHA è attivamente impegnata nella promozione dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012, al fine di promuovere la necessità di una buona salute e sicurezza sul lavoro in tutte le fasi della vita lavorativa.
 
 
 
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mercoledì 28 marzo 2012

SGSL nelle piccole imprese: la fase di attuazione

Un supporto per le micro e piccole imprese nella fase di attuazione relativa a un sistema di gestione. Le competenze, il piano annuale di formazione, le comunicazioni, la partecipazione, le procedure di lavoro e l’analisi di sicurezza delle attività.



Dopo aver affrontato più volte il tema della fase di pianificazione relativa all’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) da parte delle piccole imprese, ci soffermiamo oggi sul alcuni aspetti della vera e propria fase di attuazione.
Lo facciamo facendoci guidare dal documento Inail dal titolo: “ Linee di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese”, linee di indirizzo redatte proprio per supportare le micro e piccole imprese nell’implementazione di un SGSL attraverso la proposta di modalità applicative semplificate, appropriate alle caratteristiche dimensionali e strutturali.
Riguardo all’attuazione di un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro il documento prende in considerazione diversi argomenti: formazione, comunicazione, partecipazione, procedure di lavoro, manutenzione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di Protezione Individuale e emergenze. Rimandandovi ad una lettura esaustiva delle linee di indirizzo, ne riprendiamo brevemente alcuni.
Competenza, formazione e consapevolezza
Le linee di indirizzo sottolineano che è necessario “sviluppare una adeguata consapevolezza tra i lavoratori in merito all’importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL, alle conseguenze che la loro attività ha rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro e alle possibili conseguenze causate da uno scostamento rispetto a quanto previsto”.
Per garantire tutto l’azienda deve dunque “definire le modalità informative, formative e di addestramento, tenendo conto dell’esperienza maturata da ogni lavoratore, al fine di rendere il proprio personale competente per garantire una efficace partecipazione al funzionamento del SGSL”.
In particolare il DL/RSPP “in base alle risultanze della Valutazione dei Rischi ed in conformità con la legislazione vigente ed i contratti collettivi di lavoro applicati, valutate le capacità e le condizioni dei lavoratori, pianifica le necessità informative, formative e di addestramento sulla salute e la sicurezza. Predispone il ‘Piano annuale di informazione - formazione - addestramento per la sicurezza’ e lo aggiorna in occasione della revisione ed eventuale rielaborazione della valutazione dei rischi, coinvolgendo, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, il RLS/RLST ed il Medico Competente”. Tale piano contiene “l’articolazione delle attività informative, formative e di addestramento: formazione e aggiornamento per il RSPP, per eventuali ASPP, per il RLS, per gli addetti alle emergenze e al primo soccorso, per i preposti, per i lavoratori e per il DL nel caso in cui svolga direttamente i compiti del S.P.P.”.
Si ricorda poi che “al termine degli interventi formativi deve essere verificato il grado di apprendimento”.
Comunicazione, consultazione, partecipazione, rapporto con l’esterno
Il DL/RSPP “gestisce le comunicazioni interne ed esterne relativamente alle tematiche di Salute e Sicurezza; consulta e coinvolge i lavoratori, anche attraverso i loro RLS/RLST come previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro. Oltre a garantire la comunicazione in modo da rendere partecipi tutti i lavoratori, assicura, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a chiunque ne abbia titolo e ne faccia richiesta (enti locali, cittadini, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.) una risposta esauriente e comprensibile”.
Ad esempio l’azienda:
- “diffonde informazioni sulla organizzazione della sicurezza e su chi siano i soggetti che hanno incarichi specifici in materia;
- raccoglie osservazioni, commenti e proposte, dai lavoratori e dagli altri soggetti interessati, sulle misure preventive e protettive adottate, sulle procedure e sui metodi di lavoro adottati”. Le comunicazioni possono essere diffuse “per mezzo di bacheche, posta interna, posta elettronica, ovvero tramite riunioni specifiche, opuscoli”.
Inoltre l’Azienda incoraggia la partecipazione di tutti i lavoratori, promuove la “cooperazione in materia di sicurezza”, “assicura il tempo necessario e la massima collaborazione al RLS/RLST”.
Vi rimandiamo alla lettura del documento in merito ad un elenco esemplificativo di temi per i quali è auspicabile consultare e coinvolgere i lavoratori.
Procedure di lavoro
Il DL/RSPP “identifica le procedure, istruzioni e strumenti di programmazione che regolano i processi aziendali che possono avere influenza sulla salute e la sicurezza sul lavoro al fine di attuare quanto previsto dal sistema di gestione, in conformità alla politica definita dall’azienda, alla valutazione dei rischi e alle altre disposizioni di legislazione in materia”.
In particolare dalla valutazione dei rischi “connessa con l’analisi dei processi di lavoro e delle attività svolte in azienda il DL/RSPP individua e definisce le caratteristiche e i punti critici da controllare nei processi e nelle attività lavorative”. E una volta individuate le criticità il DL/RSPP, “in collaborazione con gli eventuali preposti, redige idonee procedure di lavoro che individuano, in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le corrette modalità lavorative specificando ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti ed includono le relative attività di sorveglianza, misurazione e controllo”.
E se necessario “ulteriori dettagli operativi su elementi particolari che necessitano di indicazioni dedicate (macchine, sostanze, operazioni, ecc.) possono essere riportate in specifiche istruzioni operative”. È evidente che tali procedure operative sono oggetto di informazione, formazione e addestramento.
Alle linee di indirizzo dell’Inail è allegato un “Modulo Analisi di Sicurezza delle Attività”.   
L’analisi di sicurezza delle attività (ASA) ipotizza in questo caso “la presenza di pochi o, addirittura, di un solo addetto operativo nell'area interessata. Non sono considerate le possibili interferenze fra persone, mezzi o macchine diverse, richiedendo la soluzione dei problemi di coordinamento fra i diversi operatori alla messa a punto di adeguate misure organizzative procedurali”.
Nel modulo sono riportati i seguenti stadi:
- “identificazione delle operazioni compiute dai vari lavoratori (la ripartizione in mansioni - in quanto fatto formale - non appare spesso sufficientemente dettagliata allo scopo);
-  scomposizione logica di ogni operazione relativamente complessa in una serie di singole operazioni elementari (massimo dieci, altrimenti è opportuno ripartirle in più attività)”.
Tutto ciò consente di studiare i potenziali pericoli insiti in ciascuna di esse, “in quanto per ogni situazione elementare è più facile:
- individuare e valutare qualitativamente le condizioni di potenziale pericolo, di probabilità e conseguentemente di rischio;
- predisporre adeguate misure di contenimento - procedure, DPI, eccetera - rendendo possibile il conseguimento della sicurezza preventiva;
- valutare il rischio dopo l’applicazione delle misure”.
È evidente che la tecnica “prevede una attiva collaborazione da parte dei lavoratori”, ricordando che un loro coinvolgimento degli operatori nella fase di identificazione dei potenziali pericoli e delle soluzioni “comporta anche di riflesso un loro maggior impegno nel rispetto delle scelte procedurali (e costituisce quindi una differente ed efficace forma di informazione e formazione)”.
Si ricorda infine che le ASA “possono essere predisposte in fase redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per ognuna delle singole attività e aggiornate dinamicamente per l’esecuzione di ogni singola commessa, anche su base giornaliera”.
   
Inail - Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione e Direzione Centrale Prevenzione, “ Linee di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese” (formato PDF, 1.82 MB).
Tiziano Menduto

lunedì 19 marzo 2012

Nuovi Accordi: quale formazione pregressa è riconosciuta?

I punti poco chiari e di dubbia interpretazione dell’Accordo relativo alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti commentati da Cinzia Frascheri. Gli enti bilaterali, i docenti, le verifiche, le disposizioni transitorie e la formazione pregressa.


L’ Accordo tra lo Stato e le Regioni, approvato il 21 dicembre 2011, sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, costituisce un adempimento sostanziale - benché non puntuale - di quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008.
Un adempimento che, tuttavia,  se colma un vuoto che ha generato in questi anni confusione e disomogeneità nella qualità della formazione alla sicurezza erogata, non è tuttavia esente a sua volta da piccole lacune e ambiguità.
Lacune riconosciute dagli stessi estensori del testo, tanto da costringerli all’elaborazione e alla futura pubblicazione di una nota esplicativa dell’Accordo.
Per approfondire i punti meno chiari dell’Accordo riprendiamo un articolo, pubblicato sul sito Salute & Sicurezza della CISL, scritto da Cinzia Frascheri (giuslavorista e responsabile nazionale C.I.S.L. per la Salute e Sicurezza sul Lavoro), dirigente sindacale che più volte PuntoSicuro ha consultato in passato, anche in relazione alla sua partecipazione ai lavori della Commissione Consultiva Permanente.

In “ I nodi interpretativi da sciogliere in merito all’Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, c.2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 s.m.”, la D.essa Frascheri sottolinea che il lavoro di regolazione svolto dall’Accordo “è senz’altro da considerare complessivamente di rilevante valore e di grande importanza”, tuttavia tale valore e l’urgenza di renderlo operativo, “non cancella o vanifica (ma di più, forse, ne rafforza) la necessità di rilevare i tanti punti disseminati nel testo che risultano, non solo alquanto poco chiari e di dubbia interpretazione ma, ancor più problematicamente, di non univoca attuazione, alimentando così, in modo esponenziale la determinazione di future prossime situazioni di contenzioso, di disparità di trattamento e di garanzia di tutela, tenuto conto della centralità della formazione nell’azione di prevenzione e protezione nell’ambito lavorativo”.
Rimandando i lettori ad una lettura diretta ed esaustiva del documento, riassumiamo brevemente alcuni dei nodi non chiari e di difficile applicazione citati:
-premessa: il datore di lavoro, a fronte dell’obbligo di formazione relativo alle figure del dirigente e del preposto (art.37, comma 7), non è tuttavia vincolato in questo caso a rispettare le disposizioni previste nell’ Accordo Stato-Regioni. Potendo programmare percorsi formativi “alternativi” dovrà dimostrare, comunque, “l’altrettanta adeguatezza e specificità di questi”. Il punto di debolezza qui rappresentato “è dato dalla mancanza di chiarezza e di regolazione relativa proprio alla dimostrazione da dare”: “non si chiarisce in maniera puntuale il datore di lavoro a chi deve dimostrare, in quale forma, con quale documento e in base a quali parametri di confronto, l’aver programmato dei percorsi formativi ‘alternativi’, ma comunque garanti di fornire una formazione ‘adeguata e specifica’ (concetti quest’ultimi anch’essi di non univoca interpretazione)”;
-enti bilaterali ed organismi paritetici: l’Accordo dispone che i corsi di formazione per i lavoratori debbano essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali (…) e agli organismi paritetici. Questa “e” determina così “l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di dover far pervenire la richiesta di collaborazione, non in modo alternativo - ad almeno uno dei due soggetti - ma inevitabilmente ad entrambi. Considerato poi che il datore di lavoro è chiamato obbligatoriamente a tenerne conto delle eventuali indicazioni espresse dall’ente bilaterale e dall’organismo paritetico, ancora più complicata si potrebbe venire a determinare la situazione nel caso in cui entrambi i soggetti (l’ente bilaterale e l’organismo paritetico) dovessero rispondere, sostenendo posizioni diverse od ancor peggio, contrastanti”;
-requisiti dei docenti: non ci soffermiamo su questa parte dell’accordo che fornisce alcune “regole-ponte in attesa dell’elaborazione, da parte della Commissione consultiva permanente dei criteri di qualificazione della figura del formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro”. Tuttavia ricordiamo che l’autrice dell’articolo sottolinea che in relazione all’arco di tempo previsto, un triennio, per garantire il minimo dell’esperienza e della competenza necessarie, “è l’indeterminatezza delle modalità, nei modi e nei tempi per poter accertare tale requisito che crea non poche perplessità”;
-organizzazione della formazione: si riscontra nell’accordo “l’assenza per i lavoratori dell’obbligo della prova di verifica dell’apprendimento al termine del percorso formativo”, una scelta e non una mera dimenticanza degli estensori del testo, in quanto questa questione è “da sempre portatrice di contrasti e posizioni critiche, di natura diversa”. In realtà “l’inserimento della prova obbligatoria di verifica dell’apprendimento, al termine di ogni percorso formativo, dovrebbe essere un elemento essenziale (anche quale modalità indiretta per la verifica dell’efficacia dell’azione formativa svolta da un determinato docente)”. La D.essa Frascheri indica che si potrebbe prevedere “una prova di verifica svolta con modalità che possano esaltare le capacità del soggetto nello svolgimento del suo lavoro/mansione, evitando così sterili richiami a modalità scolastiche (spesso discriminanti)”;
-lavoratori stranieri: se per i lavoratori stranieri viene prevista obbligatoriamente una prova di verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare, “a mancare, sono le specifiche secondo le quali si debba svolgere tale verifica”. Il rischio è quello di creare, per questo e per altri aspetti non chiariti, una “condizione di totale difformità sul territorio nazionale”;
-e-Learning: “alcune non chiarezze emergono nell’ambito delle categorie e dei percorsi formativi per i quali ne è consentito l’utilizzo”. Ad esempio “prevedendo la possibilità di poter erogare in e-Learning la formazione dei preposti, nell’Accordo si precisa che solo le tematiche di natura ‘generale’ possano farne parte. Nella chiarezza dei punti previsti (dal numero 1 al numero 5, dell’elenco complessivo delle materie oggetto di formazione per i preposti), a mancare è l’attribuzione della quantità di ore ‘adeguata’ per poter svolgere tale parte del percorso formativo”.
-condizioni particolari: il “problema dell’indeterminatezza torna, nel testo dell’Accordo, anche in tema di crediti formativi”. In particolare “la linearità dell’indicazione, in merito ai crediti formativi permanenti, e ai soggetti autorizzati, non la si ritrova per quanto riguarda l’indicazione dei contenuti e della durata necessari affinché si possano ritenere ‘conformi’ ai percorsi formativi delineati dall’Accordo, lasciando ampi (e, pertanto, assoluti) margini di discrezionalità nella valutazione, in primis ai datori di lavoro e, comunque, agli organi di vigilanza, attivi su tutto il territorio nazionale e non così puntualmente coordinati e raccordati”;
-formazione dei preposti: riguardo alla previsione delle prove di verifica finale per dirigenti e preposti, la disposizione “risulta alquanto generica, ma soprattutto scarna (e pertanto di difficile concretizzazione) nella parte relativa alla documentazione necessaria per poter dare ufficialmente conto dell’avvenuta prova di verifica”;
-disposizioni transitorie e formazione dei dirigenti: - “anche in tema di durata dei percorsi formativi, la mancanza di chiare (puntuali e semplici) indicazioni, crea terreno fertile per un ulteriore ritardo nell’applicazione delle disposizioni, dal valore estremamente significativo (e inaccettabile, visto il già troppo tempo trascorso nell’attesa delle indicazioni fornite dall’Accordo, dopo circa quattro anni di attesa, dal mandato legislativo previsto dal d.lgs. n.81 del 2008 s.m.)”. In particolare “nella sezione dedicata al percorso formativo dei dirigenti si precisa in modo esplicito che la formazione dei dirigenti dovrà essere completata nell’arco temporale di dodici mesi. Nella sezione delle Disposizioni transitorie, però, si legge che i percorsi formativi dei dirigenti (e dei preposti) dovranno, unicamente in sede di prima applicazione, essere conclusi entro e non oltre il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione, con una ulteriore specifica (che modifica ancora i termini di realizzazione della formazione) che prevede, per i nuovi assunti, (dirigenti e preposti) nel caso il datore di lavoro non possa far completare il percorso prima dell’adibizione al ruolo o contestualmente ad essa, il termine di conclusione del percorso entro e non oltre i sessanta giorni dall’assunzione”. Se dalla lettura combinata del testo si evince (“o meglio, servirebbe una indicazione per essere certi di poter evincere”) che il tempo ritenuto di prima applicazione  “andrebbe individuato nei primi diciotto mesi di vigenza, considerandolo pertanto a regime solo a partire dalla data dell’11 giugno 2013 (tenuto conto che si fa riferimento alla data di pubblicazione e non di entrata in vigore)”, è necessaria una definizione chiara di questi tempi. La determinazione del periodo di tempo relativo alla fase di prima applicazione è importante anche in riferimento al “riconoscimento dei percorsi formativi per i lavoratori, preposti e dirigenti, formalmente e documentalmente approvati (in questo punto, almeno, la chiarezza sulle modalità di verifica è precisa) alla data di entrata in vigore dell’Accordo, se rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi”;
-riconoscimento formazione pregressa: anche in questo caso l’autrice riscontra una leggerezza nel confondere l’utilizzo della congiunzione «e» con l’espressione «e/o» tale da fornire ancora una volta “un motivo di scarsa chiarezza e di deleteria indeterminatezza applicativa”. Infatti quanto indicato in relazione all’obbligo a carico del datore di lavoro di “comprovare di aver svolto una formazione rispettosa, nella durata, contenuti e modalità, delle previsioni normative ‘e’ delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro” determina “l’obbligo di dover dimostrare il duplice rispetto (e, di contro, l’impossibilità a far valere la formazione pregressa ad oggi svolta, in caso di mancata indicazione specifica nel contratto; condizione attualmente piuttosto ancora frequente). Se di certo la formazione è uno strumento fondamentale nell’azione di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non consentire ai datori di lavoro di poter far valere la formazione fino ad oggi svolta (se adeguata e specifica), costringendoli a ripeterla totalmente a causa di un maldestro inserimento nel testo, in parola, di una ‘e’ al posto di una ‘o’, appare alquanto insostenibile e improduttivo, tenuto anche conto del non dover trascurare la pro-attività di questi in confronto a chi, in questi anni, si è limitato ad aspettare le regole”;
-aggiornamento: l’articolo si conclude ritenendo “estremamente dubbia” la quantità di ore previste per il percorso di aggiornamento del preposto. Malgrado quanto indicato nel testo in tema di Aggiornamento di un obbligo formativo (a cadenza quinquennale) di durata minima di sei ore, “la specificazione riferita al preposto (e al dirigente), sull’oggetto dell’aggiornamento (in relazione ai propri compiti in materia di salute sicurezza sul lavoro) crea incertezza interpretativa. Tenuto conto che il percorso formativo complessivo del preposto è formato da una parte relativa al percorso formativo dei lavoratori e ad una particolare sul ruolo del preposto, in tema di aggiornamento, emerge il dubbio se tale soggetto debba svolgere l’aggiornamento sia per la parte del suo ruolo riferita alla figura del lavoratore sia, in modo aggiuntivo, per la parte riferita espressamente al ruolo di preposto (determinandosi così, nel quinquennio, un obbligo di sei ore di formazione di aggiornamento, più altre sei ore, rispettivamente l’una per la parte relativa al ruolo del lavoratore e l’altra relativa al preposto)”.

I nodi interpretativi da sciogliere in merito all’Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, c.2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 s.m.”, a cura di Cinzia Frascheri, giuslavorista e responsabile nazionale C.I.S.L. per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, intervento pubblicato sul sito Salute & Sicurezza della CISL e sulla rivista “Ambiente & Sicurezza” de IlSole24Ore (formato PDF, 47 kB).

RTM


martedì 13 marzo 2012

Sicurezza sul lavoro e ambiente, da Fondimpresa 22 milioni per la formazione

9 marzo 2012. L'associazione costituita da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil finanzia la realizzazione di azioni formative a vantaggio dei lavoratori delle imprese aderenti. Il 16 aprile il primo termine per la presentazione delle domande.

Ventidue milioni di euro per la realizzazione di piani formativi volti a migliorare le competenze sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle tematiche ambientali. A metterli a disposizione è Fondimpresa, associazione costituita da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle aziende aderenti.
Tre scadenze per le richieste di accesso ai finanziamenti. Dei 22 milioni messi a disposizione complessivamente, 16 sono destinati a progetti formativi per la salute e la sicurezza sul lavoro, suddivisi in due tranche da otto milioni di euro: la prima per il finanziamento dei piani presentati entro la scadenza del 16 aprile e la seconda per quelli per cui sarà fatta domanda tra il 17 settembre e il 16 ottobre 2012. Nel caso dei piani relativi alla formazione sui temi dell'ambiente, invece, le domande dovranno essere presentate nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 31 maggio e i fondi a disposizione sono pari a sei milioni di euro. La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo presentazione@avviso.fondimpresa.it.
Ogni attività deve coinvolgere almeno 80 lavoratori. La conclusione delle attività formative deve avvenire entro 11 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento. Le azioni formative devono avere una durata di norma non inferiore alle otto ore e non superiore alle 80 ore. Nel caso della formazione sulle tematiche ambientali, però, la durata può arrivare fino a un massimo di 400 ore, ma solo nell'ambito di percorsi che si concludono con l'acquisizione di competenze verificate e certificate. Ciascun piano deve prevedere la partecipazione di almeno cinque aziende aderenti a Fondimpresa beneficiarie della formazione e di un numero di lavoratori non inferiore a 80. Su richiesta di Fondimpresa, i soggetti attuatori del piano sono tenuti a mettere a disposizione il materiale realizzato nell'ambito delle attività, che il fondo può utilizzare per altre attività formative a vantaggio delle aziende aderenti.
A ogni piano un importo compreso tra 60mila e 180mila euro. Ogni piano formativo può riguardare un solo ambito, deve essere condiviso con accordo sottoscritto da rappresentanze delle parti sociali riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria, e sarà finanziato con un importo compreso tra i 60mila e i 180mila euro. L'erogazione avverrà con un anticipo fino al 70% dell'importo del finanziamento, da richiedere entro 120 giorni dalla data di comunicazione di ammissione, mentre il saldo sarà versato entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale da parte di Fondimpresa. Per i dettagli relativi alle modalità di partecipazione e alle procedure di erogazione dei fondi è possibile consultare il testo integrale dell'Avviso n. 1/2012 e gli allegati disponibili sul sito www.fondimpresa.it.