I contenuti del Piano di attività 2013-2015 Inail: 36 programmi
con un forte interesse per l’innovazione tecnologica e i rischi
correlati; all’insegna della trasversalità e di una marcata concretezza
nell’applicazione pratica dei risultati.
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lunedì 28 gennaio 2013
lunedì 19 novembre 2012
Cellulari e malattie professionali. INAIL: "Nessun rischio certo"
Dopo la sentenza della Cassazione, l'Istituto puntualizza:
"Sbagliato attribuire alla decisione della Corte Suprema valore di
giudizio sulla cancerogenicità dei dispositivi". Intervista all'avvocato
generale, Luigi La Peccerella.
giovedì 18 ottobre 2012
DDL semplificazioni: novità per la sicurezza sul lavoro
Duvri, lavoratori assunti per meno di 50 giorni/anno, applicazione
del Titolo IV, certificazione della valutazione dei rischi: sono questi
alcuni degli obblighi previsti dal Decreto 81 modificati dal disegno di
legge approvato dal Consiglio dei Ministri.
giovedì 27 settembre 2012
Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione
Approvata una circolare per l’applicazione degli accordi sulla
formazione con riferimento alle recenti linee interpretative. Enti
bilaterali, repertorio degli organismi paritetici, formazione pregressa,
registro delle presenze e attestati di frequenza.
mercoledì 19 settembre 2012
lunedì 3 settembre 2012
Valutazione dei rischi: la bozza delle procedure standardizzate
In relazione al breve tempo che le imprese avranno per adeguarsi alle
procedure standardizzate in via di recepimento, PuntoSicuro pubblica
una bozza provvisoria del documento approvato a maggio. Schema delle
procedure e principi generali.
Facciamo brevemente il punto sul percorso delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi che moltissime
piccole imprese italiane potrebbero essere obbligate (imprese fino a 10
lavoratori) o potrebbero scegliere (imprese fino a 50 lavoratori) di applicare nei
prossimi mesi.
Partiamo
dall’ennesima proroga lasciata in
eredità dal Decreto Legge
12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e
delle microimprese”. L’obbligo per le
microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure
standardizzate non scatta più dal 1° luglio, ma dal 31 dicembre 2012.
Il16 maggio, qualche giorno dopo il
decreto legge, la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro approva le procedure
standardizzate, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.
Successivamente
l’accordo raggiunto sulle procedure standardizzate viene recepito all’interno
di un decreto ministeriale, ma il 25
luglio in sede di Conferenza Stato Regioni – come ricordato da Lorenzo
Fantini, dirigente del Ministero del lavoro - le Amministrazioni competenti,
probabilmente per la mancanza di tempo per discutere il provvedimento, non rilasciano
il parere preliminare positivo necessario.
Lo schema della procedura prevede quattro passi:
-descrizione dell'azienda, del ciclo
lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda,
delle lavorazioni e mansioni);
-individuazione dei pericoli presenti in
azienda;
-valutazione dei rischi associati ai
pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione
attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione
degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della
valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di
prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-definizione del programma di
miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure).
Il
documento riporta inoltre il campo di
applicazione: la procedura “si applica alle imprese che occupano fino a 10
lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori
(art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7).
Dopo
aver riportato uno schema riepilogativo
che entra nel dettaglio delle imprese che devono/possono usufruire delle
procedure standardizzate, il documento definisce compiti e responsabilità e
fornisce precise istruzioni operative
per operare i quattro “passi” che abbiamo già evidenziato.
Il
documento sottolinea e sintetizza i principi
generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi
(D.Lgs. 8120/08 s.m.i., art. 15):
-
“l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla
fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
-
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di
completezza della valutazione);
-
il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
-
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale
-
il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
-
l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;
-
la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
-
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
-
l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e
sicurezza);
-
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti;
-
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza”.
Infine
la modulistica comprende, a meno di
future variazioni:
-
l’intestazione/copertina del documento di valutazione realizzato secondo le
procedure standardizzate;
-
modulo per la descrizione generale dell'azienda;
-
modulo relativo alle lavorazioni aziendali e mansioni;
-
modulo relativo all’individuazione dei pericoli presenti in azienda;
-
modulo relativo alle misure di prevenzione e protezione attuate e al programma
di miglioramento.
Sottolineiamo
ancora che, quanto riportato nel nostro articolo, è la presentazione di un testo provvisorio, soggetto dunque a
variazioni.
Sperando
in un iter veloce del provvedimento, rimaniamo in attesa del testo definitivo, pronti
a evidenziare le eventuali differenze con quanto da noi segnalato.
Tiziano
Menduto
fonte: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/valutazione-dei-rischi-la-bozza-delle-procedure-standardizzate-art-12143/
venerdì 13 luglio 2012
Regione Lombardia: finanziamenti, organismi paritetici, e-learning
Intervista a Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. Collaborazione con gli Organismi Paritetici, creazione di un elenco di Organismi regionali, finanziamenti alle aziende e valorizzazione dell’e-learning.
PuntoSicuro nei giorni scorsi ha presentato relatori e temi trattati nel convegno “ Le novità su salute e sicurezza sul lavoro”, un convegno organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) che si è tenuto a Milano il 4 giugno 2012.
Convegno che non si è soffermato solo sui recenti documenti relativi alla formazione e ai formatori, ma che ha affrontato alcune politiche regionali in materia di sicurezza sul lavoro, materia che ricordiamo essere soggetta al regime di competenza della legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro) e componente del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, ha parlato del Piano regionale lombardo 2011/2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E ha sottolineato rilevanti futuri sviluppi delle politiche regionali che PuntoSicuro approfondisce oggi con un’intervista mirata.
Abbiamo parlato di tavoli di lavoro con le parti sociali, di collaborazione con gli Organismi Paritetici, di creazione di un elenco di Organismi regionali, di finanziamenti alle aziende e voucher, di valorizzazione dell’e-learning, di educazione ai rischi nella scuola, di tetto massimo per i partecipanti ai corsi di formazione e di nuovi format per gli attestati di formazione.
La Regione Lombardia si è dimostrata in questi anni sensibile alle tematiche relative alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, nel suo intervento, lei ha fatto specifico riferimento ad un tavolo di lavoro con le parti sociali su questi temi. Quando è nato questo tavolo di lavoro e quali sono le sue caratteristiche e obiettivi?
Nicoletta Cornaggia: Già con il Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, approvato con delibera della Giunta Regionale VIII/6918 il 2 aprile 2008, è stato individuato un modello organizzativo basato su una Cabina di regia e sul Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08.
Alla Cabina di regia partecipano i rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale. Sono gli stessi soggetti giuridici che hanno sottoscritto ex-ante – cioè prima della deliberazione della Giunta, sia nel 2008, che nel 2011 ( dgr IX/1821 del 8 giugno 2011) - l’Intesa per la promozione del Piano, impegnandosi a mettere in campo le sinergie necessarie al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. La Cabina si riunisce trimestralmente e svolge una costante azione di monitoraggio, confronto e verifica dello stato di avanzamento della programmazione strategica. Altresì lavora per la validazione di documenti – quali linee operative, guide, vademecum – che i Laboratori di approfondimento, dedicati a specifici rischi e/o settori, elaborano, con la doppia finalità di fornire strumenti di indirizzo sia agli organi di vigilanza che alle aziende virtuose.
Mentre la Cabina assolve ai compiti assegnati agli Uffici Operativi dal DPCM 21 dicembre 2007, il Comitato – cui partecipano anche le Aziende Sanitarie Locali - svolge, oltre alle funzioni previste dal DPCM, un’attività di ascolto e valorizzazione del livello provinciale.
Uno dei temi affrontati dalla Regione Lombardia e dal tavolo di lavoro è la formazione alla sicurezza, sia con riferimento alla formazione dei soggetti aziendali che alla formazione nelle scuole. La Regione ha stanziato recentemente 9 milioni di euro per la partecipazione a percorsi formativi, quante aziende ne beneficeranno?
N.C.: Grazie alla collaborazione e al coordinamento con la DG Occupazione e Lavoro – componente della Cabina di regia – è stato possibile aprire un Avviso “Dote sicurezza” alle micro e piccole imprese lombarde, consentendo ai datori di lavoro di prenotare dei voucher per l’”acquisto” di corsi di formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro individuati ed afferenti al D.Lgs. n. 81/08 e definiti dagli Accordi collegati, ed erogati dai soggetti formatori legittimati e accreditati. Sono stati prenotati 2595 voucher.
Riguardo alle scuole, invece, obiettivo del Piano è integrare l’educazione ai rischi nei curricula scolastici. Sempre grazie alla collaborazione con la DG Occupazione e Politiche del Lavoro, nel triennio di vigenza del precedente Piano è avvenuta l’approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi relativi alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema istruzione (dgr VIII/9568 del 11 giugno 2009), in base al quale la sicurezza sul lavoro è stata inserita tra le aree tematico/formative da sviluppare nei percorsi didattici di I° e II° ciclo. Ora, le iniziative da intraprendere sono rivolte a sostenere gli istituti.
La sicurezza e la salute sul lavoro sono competenze da acquisire nel programma di studi curricolari: non devono però essere intese come un soggetto autonomo, bensì devono essere incorporate negli obiettivi di apprendimento scolastici riferiti ad altre materie (ad esempio la scienza, l’educazione fisica, l’educazione sanitaria e la cittadinanza). Diventa, dunque, prioritario preparare il corpo docenti sulle modalità attraverso le quali offrire l’educazione al rischio. Per questo abbiamo avviato uno specifico progetto formativo, scorporato e distinto da quello realizzato per le aziende con l’Avviso Dote, cui partecipa l’Ufficio Scolastico Regionale ed Eupolis.
Il tema della collaborazione con gli Organismi Paritetici non è esente da criticità e necessita di chiarimenti. Durante il convegno lei ha anche parlato dell’elaborazione futura di un repertorio degli Organismi Paritetici lombardi...
N.C.: La Cabina di regia, come detto in precedenza, è il luogo in cui si creano e si esplicano le sinergie per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il che si attua anche attraverso un’azione di supporto alle aziende, o meglio fornendo loro strumenti che le supportino e le orientino nell’applicazione dei disposti normativi.
In questa logica è risultato evidente quanto fosse urgente e necessario rendere disponibile una sorta di repertorio degli Organismi lombardi, per consentire ai datori di lavoro (ddl) – aderenti o meno ad associazioni di categoria – di individuare quello cui “richiedere la collaborazione” [rif. Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21.12.2011): “… i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione …”].
Lo scenario che si delinea, dunque, è quello in cui il ddl lombardo disporrà di una semplice tabella in cui facilmente identificherà l’Organismo che ha le caratteristiche definite dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 20 del 29.07.2011, ovvero “l’essere costituiti da una o più associazioni dei ddl e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ambedue firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato all’azienda; l’operare nel settore di riferimento, e non in un diverso settore; l’essere presenti nel territorio di riferimento, e non in un diverso contesto geografico.” Il tavolo appositamente costituitosi sta conducendo un ampio dibattito su quali siano gli elementi – ad esempio, l’applicazione di uno specifico contratto collettivo - da valorizzare nella scelta dell’Organismo.
In questi ultimi mesi molti hanno sottolineato l’importanza di mettere un tetto al numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione, sia che si tratti di formazione di base, sia che si tratti di aggiornamento. Qual è la posizione della Regione?
N.C.: Regione Lombardia si è già espressa nel 2006, con le circolari di recepimento dell’Accordo per la formazione dei RSPP/ASPP, stabilendo che anche nei corsi di aggiornamento vi sia il rispetto di un numero massimo di partecipanti pari a 30 (rif. Circolare n. 32/SAN06 del 19.12.2006).
L’aggiornamento è un momento di formazione. Le ore di aggiornamento formativo sono ore di formazione. Dunque devono avere la stessa dignità; devono essere rispettose degli stessi requisiti.
Nel convegno lei ha affrontato anche alcune novità riguardo ai format riconosciuti per gli attestati di formazione. Sono novità già approvate o in via di approvazione? Come sarà il nuovo format?
N.C.: Il nuovo format andrà ad aggiornare quello già diffuso con la Circolare n. 21/SAN06 del 27.07.2006 di recepimento dell’Accordo per la formazione dei RSPP/ASPP, in coerenza ai modelli ed ai criteri applicati dalla DG Occupazione e Lavoro.
Infine diamo qualche informazione su quello che è emerso o sta emergendo dal tavolo di lavoro riguardo allo strumento dell’E-Learning, uno strumento valorizzato dagli stessi accordi sulla formazione del 21 dicembre 2012.
N.C.: Entrambi gli Accordi per la formazione consentono, per parti limitate di percorso, l’erogazione in modalità e-learning, cioè ammettono la possibilità di imparare sfruttando la rete internet e la diffusione di informazioni a distanza. Va chiarito che l’e-learning si distingue da altre versioni di formazione a distanza (FAD) per la componente Internet e/o web e per la presenza di una "piattaforma tecnologica" specifica. È una modalità, come pone la domanda, che richiede di essere valorizzata, perché - dove correttamente erogata - è certamente vantaggiosa. Dunque, ciò che occorre fare è individuare alcuni elementi il cui rispetto sia garanzia - per il soggetto formatore, per l’utente e per l’organo di vigilanza - di erogazione corretta del corso.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
lunedì 2 luglio 2012
Incentivi INAIL, entro il 6 luglio gli elenchi dei progetti finanziati
Conclusa regolarmente la procedura telematica che nell'arco di tre
giorni ha coinvolto oltre 20mila imprese per l'assegnazione di 205
milioni di euro
Con l'invio delle domande delle imprese della Lombardia, alle ore 18
del 28 giugno di oggi si sono concluse regolarmente le sessioni di invio
telematico dell'Operazione incentivi INAIL per l'accesso ai finanziamenti messi
a disposizione dall'Istituto per il miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro. A partire da martedì 26 giugno oltre
20mila aziende che avevano inserito i propri progetti sul sito INAIL
nel corso della prima fase dell'Operazione
incentivi, conclusa lo scorso marzo, si sono collegate nuovamente via web
per inviare il codice identificativo attribuito alla loro domanda, sulla base
di un calendario articolato a livello regionale.
I
fondi assegnati fino alla copertura del budget. I 205 milioni di
euro a fondo perduto stanziati dall'Istituto nel 2011 saranno assegnati
rispettando la priorità cronologica di arrivo del codice, fino alla copertura
del budget previsto per ogni regione. Gli oltre 20mila progetti, presentati
dalle aziende per la realizzazione di interventi di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (acquisto di macchinari e
attrezzature e adozione di modelli
organizzativi e gestionali), avevano già superato la fase di inserimento e
verifica, effettuata entro il 7 marzo sulla base di una griglia predeterminata
di punteggi. Le imprese ammesse dovranno inviare via posta elettronica
certificata la documentazione in formato digitale, che sarà oggetto di
controllo da parte dell'INAIL.
Per
il quadriennio 2011-2014 stanziati 850 milioni. Lo stanziamento
complessivo per il quadriennio 2011-2014 è di circa 850 milioni. I 205 milioni
assegnati rappresentano la somma più rilevante mai destinata alle imprese che
vogliono investire in sicurezza. L'INAIL, infatti, crede nella necessità di
innestare nel sistema, innanzitutto culturale, del Paese il messaggio che
conviene investire in sicurezza e aumentare tutte le iniziative di
informazione, formazione e assistenza alle imprese e ai lavoratori per elevare
i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Circa 80 milioni di euro, pari al
35% dello stanziamento relativo alla prossima operazione di finanziamento, sono
stati devoluti dal recente decreto "sviluppo" alla messa in sicurezza
dei capannoni e impianti dei territori dell'Emilia Romagna, della Lombardia
e del Veneto colpiti dai recenti eventi sismici.
Le
regioni suddivise in sei gruppi. La "procedura a sportello" -
definizione tecnica per questo tipo di accesso ai finanziamenti - si è svolta
nell'arco di tre giornate allo scopo di assicurare la massima velocità e
sicurezza delle operazioni. A causa dell'alto numero di imprese partecipanti,
infatti, l'invio telematico ha richiesto una particolare cura nella
predisposizione dell'infrastruttura tecnologica. Per consentire il migliore
svolgimento delle procedure, inoltre, le regioni italiane sono state suddivise
in sei gruppi. Ognuno dei tre appuntamenti in calendario ha coinvolto le
imprese di due gruppi di regioni, ciascuno dei quali ha avuto a disposizione
un'ora, in momenti diversi della giornata, per procedere all'inserimento dei
propri codici identificativi.
L'infrastruttura tecnologica a completa disposizione della procedura telematica. A ulteriore garanzia dell'efficienza e della trasparenza delle procedure, l'INAIL ha messo i propri sistemi informatici a completa disposizione dell'Operazione incentivi, utilizzando anche i propri canali su Facebook e Twitter per comunicare con l'utenza. Gli elenchi cronologici delle imprese di ogni singola regione che hanno partecipato all'invio telematico, con l'indicazione delle domande che hanno ottenuto l'accesso ai finanziamenti, fino alla copertura dei 205 milioni di euro stanziati, saranno pubblicati sul portale INAIL entro venerdì 6 luglio. Entro la stessa data, l'Istituto invierà alle imprese, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda, la ricevuta dell'invio telematico effettuato.
mercoledì 16 maggio 2012
Valutazione dei rischi: ennesimo rinvio per il decreto 81
Rinviati l’obbligo per le microimprese fino a 10 dipendenti di
effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate
e l’applicazione del D.Lgs 81/08 ai settori ferroviario, marittimo e
portuale.
È stato pubblicato in Gazzetta
ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente
“Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.” che contiene
il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare
la valutazione dei rischi secondo le procedure
standardizzate.
Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure
standardizzate, il cui utilizzo per le aziende che occupano fino a 10
lavoratori è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono
ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. In assenza di
queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste
microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei
rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1°
luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di
valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L’avvicinarsi di questa
scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla
proroga prevista dal nuovo decreto legge.
Sottolineiamo come il termine previsto inizialmente dal
D.Lgs. 81/08 per l’elaborazione delle procedure standardizzate e del loro
recepimento tramite un decreto interministeriale fosse il 31 dicembre 2010!
Il decreto legge prevede inoltre un ulteriore rinvio per l’applicazione
del Decreto 81 ad alcuni ambiti
lavorativi indicati nell’articolo 3 comma 2 (settori ferroviario, marittimo e portuale).
Infatti, senza una ulteriore proroga del termine del 15
maggio 2012 (48 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) previsto dal
comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, si sarebbe venuto a creare un vuoto
normativo dovuto all'abrogazione della normativa speciale in materia di
sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.
Il nuovo decreto legge, eliminando la frase “decorso
inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al
presente decreto” sposta quindi l’applicazione del Decreto 81 a questi settori al futuro
recepimento dei decreti attuativi (il cui termine di emanazione, come appena
evidenziato, scadeva anch’esso ieri, 15 maggio…).
Un’eccezione a questo panorama di proroghe è invece
rappresentato dall’ambito degli uffici all’estero [1] di
cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, per i quali il decreto attuativo è uscito proprio in questi giorni e che
PuntoSicuro approfondirà con un articolo nei prossimi giorni:
Federica Gozzini
venerdì 27 aprile 2012
28 aprile: giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro
Posti di lavoro “verdi”: promuovere la sicurezza e la salute nella “green economy”.
I
posti di lavoro “verdi” coprono ambiti di attività quali il lavoro in siti di
produzione energetica senza carbonio, la produzione e l’installazione di
pannelli solari, il riciclaggio dei rifiuti o, ancora, il lavoro in siti
contaminati. I lavoratori possono essere esposti a una serie di rischi di vario
genere: da quelli di tipo tradizionale come il rischio di caduta, ad esempio,
durante l’installazione di turbine eoliche, fino a rischi ancora pressoché
sconosciuti, quali l’esposizione a materiali nuovi, solo di recente introdotti
nell’ambiente di lavoro. I rischi possono essere fisici, biologici, chimici e
psicosociali e, poiché alcuni ambiti di lavoro sono nuovi, non tutte le aziende
potrebbero disporre di sistemi adeguati di gestione della salute e della
sicurezza.
L’Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha avviato un progetto
pluriennale sui posti di lavoro verdi. L’anticipazione dei rischi costituisce
un importante compito dell’Agenzia ed essa, in consultazione con le parti
interessate nel dialogo tripartito, sta elaborando una serie di possibili
scenari per analizzare in che modo si svilupperà il lavoro nell’ambito dei
posti di lavoro verdi e quali sfide ne deriveranno dal punto di vista della
sicurezza e della salute sul lavoro (si vedano le relazioni di valutazione
intermedia Foresight
of New and Emerging Risks to OSH Associated with New Technologies in Green Jobs
by 2020 - Phase I: Key drivers of change, Phase
II: Key technologies). Verrà evidenziato il modo in cui le tecnologie
di prevenzione possono essere applicate ai processi decisionali e di
formulazione delle politiche nell’ambito della sicurezza e della salute sul
lavoro. Parallelamente saranno avviate attività di follow-up per analizzare più
approfonditamente i posti di lavoro, i settori e i gruppi di lavoratori “verdi”
considerati ad alto rischio e/o le tecnologie di particolare rilevanza nei
suddetti scenari.
L’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) celebra la Giornata mondiale per la sicurezza e
la salute sul lavoro il 28 aprile per promuovere la prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali a
livello globale. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione che mira a
focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale sulle tendenze
emergenti nel settore della sicurezza e della salute del lavoro e sull’entità
delle lesioni, malattie e infortuni mortali in tutto il mondo. La celebrazione
della Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro costituisce
parte integrante della Strategia globale sulla sicurezza e la salute sul lavoro
dell’OIL e promuove la creazione di una cultura globale di prevenzione
nell’ambito della sicurezza e della salute con la partecipazione di tutte le
parti interessate.
Leggi
il rapporto dell'ILO Promuovere la
sicurezza e la salute in una economia verde che mette in evidenza la SSL come
parte integrante della promozione di posti di lavoro verdi e un'economia più
verde per ottenere uno sviluppo economico e sociale che è anche ambientalmente
sostenibile.
Fonte:
Eu-osha.
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lunedì 23 aprile 2012
Sulla formazione dei lavoratori nel caso di una pluralità di mansioni
L’obbligo da parte del datore di lavoro di assicurare al lavoratore
una formazione adeguata in materia di sicurezza sul lavoro va riferito a
tutte le singole mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere e a tutti
i rischi che può correre. Di G.Porreca.
Il contenuto di questa sentenza della Corte di Cassazione penale si
riferisce ad uno degli obblighi più importanti che il legislatore ha voluto
porre a carico del datore di lavoro a tutela dei lavoratori dipendenti ed è
quello della formazione del lavoratore stesso che, secondo l’art. 37 del D.
Lgs. 9/4/2008 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, deve essere sufficiente ed idonea con particolare
riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione caratteristici del settore o del comparto di
appartenenza dell’azienda. Il caso particolare preso in esame in questa
sentenza riguarda la formazione di un lavoratore allorquando allo stesso vengono
affidate più mansioni da svolgere durante la sua attività lavorativa. L’obbligo
da parte del datore
di lavoro di assicurare al lavoratore una formazione sufficiente e adeguata
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo la suprema Corte, va
riferito a tutte le singole mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere in
maniera tale da renderlo edotto su tutti i rischi inerenti ai lavori ai quali è
addetto.
Il fatto,
il ricorso in Cassazione e le sue motivazioni
Il Tribunale ha assolto l’amministratore di una s.r.l. in qualità
di datore di lavoro ed un preposto della stessa società dal delitto di omicidio
colposo in danno di un operaio perché il fatto non sussiste. Agli imputati
veniva addebitato che, per negligenza, imprudenza ed imperizia e violazione di
specifiche norme di prevenzione infortuni (mancata informazione e formazione
del lavoratore sui rischi, omessa previsione del rischio nel documento di
valutazione, mancanza di adeguata manutenzione dell'autocarro, assenza di un
fermo automatico del cassone in caso di accesso agli organi in movimento; ecc),
avevano cagionato la morte di un dipendente il quale, per rimuovere del fango
dall'albero motore di un autocarro aziendale che stava utilizzando unitamente ad
un altro lavoratore, nel mentre era tra la scocca del camion ed il cassone ribaltabile,
a causa dell'abbassamento repentino di quest'ultimo, veniva travolto dallo
stesso subendo gravi lesioni al capo che portavano al suo immediato decesso.
La Corte di Appello ha confermata la pronuncia di assoluzione del
Tribunale e nel fare ciò ha formulato alcune osservazioni. La stessa, infatti, ha posto in evidenza che il
giorno dei fatti il lavoratore infortunato, assieme ad un altro lavoratore
della stessa azienda, doveva trasportare del terreno di scavo per cui si era allontanato
dal capannone per scaricare la terra allorquando il camion si era fermato per
un guasto all'albero motore che perdeva olio. A tal punto uno dei lavoratori si
era allontanato per andare a prendere un secchio ove raccogliere l'olio mentre
l’altro di sua iniziativa aveva cercato di riparare il guasto, rimanendo
schiacciato sotto il cassone improvvisamente abbassatosi.
Del fatto, secondo la Corte di merito, non doveva rispondere il lavoratore
che si era accompagnato all’infortunato in quanto non aveva la qualifica di
"preposto" e la sua autorevolezza gli derivava solo da essere uno dei
dipendenti più anziani. Lo stesso inoltre svolgeva la sua attività su un piano
paritario con la vittima, la quale aveva preso l'iniziativa dell'intervento di manutenzione
senza alcun ordine o consenso, e, non essendo presente al momento dell’accaduto,
non aveva pertanto potuto dissentire. Secondo
la Corte di Appello non doveva rispondere neanche il datore di lavoro
considerato che l'iniziativa dell’infortunato era stata improvvisa ed imprevedibile,
essendo l'azienda dotata di due persone specificamente addette alla
manutenzione dei mezzi e considerato ancora che il lavoratore aveva svolta un'attività al di fuori delle mansioni
attribuite allo stesso.
La Corte distrettuale ha, pertanto, confermata l'assoluzione valutando
anomala ed abnorme la condotta della vittima la quale aveva agito di sua
iniziativa, al di fuori di ordini o prassi aziendali, pur potendo far ricorso,
per sopperire all'inconveniente, a personale specializzato presente in azienda.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione il
difensore delle parti civili il quale ha lamentato prioritariamente che la
Corte di Appello, dopo avere stabilito che la vittima era un
"tuttofare" sia presso l'abitazione del datore di lavoro che presso
l'azienda, aveva valutato privo di significato che il lavoratore infortunato
non avesse ricevuto informazioni e formazione in ordine all'attività da
svolgere, considerato che più volte aveva anche svolto lavori di manutenzione
meccanica, richiedendo in officina la fornitura di pezzi di ricambio. Dal
ricorrente è stato inoltre messo in evidenza il difetto di motivazione della
sentenza laddove quella della vittima era stata ritenuta una iniziativa anomala
ed imprevedibile e quindi causa sopravvenuta, da sola idonea a determinare
l'evento, a fronte del fatto che egli era stato effettivamente utilizzato in
azienda, senza avere una specifica mansione e, quindi conseguentemente, senza
un'adeguata formazione ed informazione sui rischi, per cui era prevedibile che
si adattasse a fare qualsiasi lavoro ritenesse rientrare nelle sue non definite
mansioni.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto fondato limitatamente all'affermata
esclusione di responsabilità del lavoratore che accompagnava l’infortunato. La
suprema Corte, nel premettere che l'incidente si era verificato in quanto il lavoratore
infortunato, allo scopo di rimuovere del fango che non consentiva all'albero
motore di funzionare regolarmente, si era messo all'interno del perimetro del
telaio dell'autocarro a cassone alzato e che smontando il raccordo del tubo
idraulico, aveva determinato la caduta immediata del cassone che l'ha travolto
determinandone il decesso, ha messo in evidenza che, al momento del fatto, l’infortunato
stava espletando delle mansioni non corrispondenti alla qualifica di assunzione
che era quella di "impiegato tecnico di cantiere".
Vero è che dal punto di vista del diritto civile, ha proseguito la
Sez. IV, il datore di lavoro può esercitare unilateralmente lo "ius
variandi" delle mansioni del dipendente, sebbene nei limiti consentiti
dall'articolo 2103 cod. civ., ma è anche vero che, dal punto di vista del
rispetto delle esigenze di prevenzione infortuni, al cambio delle mansioni deve
seguire un'adeguata formazione del lavoratore ed informazione sui rischi della
sua attività. Con consolidata giurisprudenza la Corte di Cassazione ha più
volte affermato, infatti, che “in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di
assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed
alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti
ai lavori a cui è addetto”. Inoltre, poiché il datore di lavoro è tenuto a
rendere edotti i lavoratori dei rischi
specifici cui sono esposti, ne consegue, ha proseguito la Sez, IV, che è
ascrivibile al datore di lavoro, in caso di violazione di tale obbligo, la
responsabilità del delitto di lesioni colpose allorché abbia destinato il
lavoratore, poi infortunatosi, all'improvviso ed occasionalmente, a mansioni
diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva senza fornirgli,
contestualmente, una informazione dettagliata e completa non solo sulle
mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni (Cass. Sez.
4, Sentenza n. 41707 del 23/09/2004 Ud. (dep. 26/10/2004), Rv. 2302579).
Nel caso di specie, la violazione di tali regole di prevenzione e
sicurezza, secondo la suprema Corte, si è palesata evidente se solo si ponga
mente alla attività svolta dal lavoratore che, qualificato appunto "impiegato
tecnico di cantiere", è stato invece in realtà adibito alle più svariate
mansioni, anche manuali, non solo nell'ambito aziendale, ma anche come
"tuttofare" rispetto alle esigenze personali del datore di lavoro. Pertanto
la peculiarità nell’accaduto non è stata tanto individuata nel fatto che il
lavoratore abbia svolto mansioni diverse da quelle di regola effettuate, bensì
nel fatto che allo stesso siano state attribuite mansioni
"indefinite", con conseguente deficit di formazione ed informazione.
“Ne consegue che”, ha sostenuto
ancora la suprema Corte, “una volta che
il lavoratore sia addetto a svolgere funzioni per le quali non ha ricevuto
adeguata formazione; soprattutto, come nel caso che ci occupa, quando la ‘fluidità’
di tali mansioni non consente di definire in modo preciso il suo profilo
professionale; quando questi ponga in essere comportamenti imprudenti (smontaggio
di un circuito idraulico a cassano alzato), non può dirsi che gli eventi letali
che ne conseguono sono il frutto di condotte anomale ed imprevedibili, in
quanto la imperizia del comportamento è direttamente ricollegabile alla sua
mancata formazione ed informazione”.
La Corte di Cassazione non ha pertanto condivisa la pronuncia del
giudice di merito che, nell'escludere la responsabilità del datore di lavoro,
ha ricondotto l'evento mortale alla negligenza della stessa vittima che con il
suo comportamento avrebbe posto in essere una condotta idonea da sola a
determinare l'evento. Il giudice di merito, invece, secondo la Sez. IV, alla
luce dei principi sopra indicati avrebbe dovuto valutare se, in ragione delle
concrete modalità di svolgimento del lavoro, poteva riconoscersi una
responsabilità in capo al datore di lavoro avendo questi tollerato che il lavoratore
non fosse investito di specifiche mansioni e avendo omesso di fornirgli,
personalmente o a mezzo della struttura aziendale, una adeguata formazione ed
informazione nonché avendo consentito che il lavoratore, titolare di mansioni
"indefinite", si cimentasse nelle più svariate attività di lavoro
manuale, senza che avesse in relazione ad esse una specifica formazione
professionale.
Per quanto sopra detto, quindi, la suprema Corte di Cassazione ha
annullata la sentenza agli effetti civili, limitatamente alla posizione del datore
di lavoro con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello. Circa
infine la posizione del preposto, la Sez. IV ha rigettato il ricorso proposto
nei suoi confronti ed ha confermata la sua assoluzione in quanto la stessa è
stata determinata dal fatto che non è risultata provata la sua qualifica di preposto
e quindi di sovraordinazione gerarchica rispetto alla vittima.
mercoledì 18 aprile 2012
Sicurezza sul lavoro: 9 milioni di Euro per Formazione
I Voucher - Dote Impresa – da utilizzare per la partecipazione a
percorsi formativi sicurezza nei luoghi di lavoro nelle piccole e medie
imprese lombarde. Le domande a partire dal 18 aprile.
Destinatari:
Caratteristiche della dote.
Presentazione della domanda.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Obiettivo
dell’intervento è sostenere il miglioramento e l’innalzamento del livello delle
conoscenze e competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’iniziativa
prevede l’attivazione di specifici percorsi formativi rivolti al personale
competente delle micro e piccole imprese lombarde.
Destinatari:
soggetti
ai quali è stata attribuita o si attribuisce una funzione in materia di
sicurezze e salute sui luoghi di lavoro, occupati nelle sedi operative di micro
e piccole imprese (0-49 dipendenti) ubicate in Lombardia.
Sono
escluse:
- le imprese che fanno riferimento a settori esclusi dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);
- le imprese che sono state sospese ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, per l’intera durata del provvedimento sospensivo.
Soggetti
coinvolti.
La normativa vigente in materia di formazione alla sicurezza nei luoghi di
lavoro, individua tre tipologie di soggetti deputati alla realizzazione dei
corsi di formazione:
- Soggetti legittimati (direttamente dalla legge): Regioni e Province autonome; Università; INAIL; Istituto italiano di medicina sociale; Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Amministrazione della Difesa; Scuola superiore della pubblica amministrazione; altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; Organismi paritetici.
- Soggetti assimilati (equiparati ai soggetti legittimati): Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute; Ministero delle attività produttive; Ministero dell’interno: Dipartimento degli affari territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza; Formez; Istituti tecnici industriali, aeronautici, nautici; Ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti.
- Soggetti accreditati alla formazione, che operano in ambito regionale, in possesso di esperienza almeno biennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro e presenza di docenti aventi esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Caratteristiche della dote.
La
dote si configura come un voucher che potrà essere utilizzato esclusivamente
per la partecipazione ai percorsi formativi ammissibili (vedi Allegato A).Il
voucher è riconosciuto alla singola impresa e non al singolo destinatario ed ha
un valore massimo di:
- € 5.000 per le micro e piccole imprese.
Presentazione della domanda.
La
domanda di dote può essere presentata, a partire dalle ore 12 del 18 aprile
2012 fino ad esaurimento delle risorse e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, mediante il sistema informativo Gefo dall’imprenditore che:
- dichiara il possesso dei requisiti previsti;
- indica il valore della dote richiesta e la tipologia di corso cui è interessato;
- effettua la propria dichiarazione sugli aiuti di stato;
- dichiara di aver apposto marca da bollo di euro 14,62 su copia della domanda conservata agli atti.
A
seguito della ricezione della comunicazione di accettazione della dote,
l’imprenditore si attiva ad individuare si per individuare i destinatari dei
percorsi formativi (che dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2012).
Liquidazione
e pagamento della dote.
Ai
fini del rimborso l’imprenditore deve presentare a Regione entro 60 giorni
dalla chiusura delle attività e comunque entro il 31 dicembre 2012, mediante il
sistema informativo Gefo:
domanda
di liquidazione per l’importo della dote aziendale assegnata;
fatture
quietanzate emesse dall’organismo di formazione e intestate
all’azienda/istituto per i corsi fruiti;
copia
di estratto conto o bonifico a prova dell’avvenuto pagamento (che potrà
avvenire solo tramite bonifico);
attestati
di partecipazione, rilasciati dall’ASL o dall’Ente formatore, che certifichino
la frequenza, riportanti i dati identificativi del partecipante, il titolo del
corso con la relativa durata, l’organismo di formazione, la sede e il periodo
di svolgimento;
nel
caso in cui l’organismo di formazione non sia un operatore accreditato ai
servizi formativi, un’università oppure un consorzio universitario,
dichiarazione certificante il possesso dei requisiti previsti.
Informazioni.
Per
qualsiasi chiarimento o informazione sull’Avviso è possibile rivolgersi ai
funzionari:
- dell’U.O. Lavoro della DG Occupazione e Politiche del Lavoro, Pietro Di Lazzaro
- dell’U.O Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria della D.G. Sanità, Agostina Panzeri;
che
risponderanno esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:
Call
Center
800
318 318
Il
servizio del Call Center è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 18.00
Fonte:
Regione.lombardia.it
lunedì 16 aprile 2012
Come rendere ergonomica la postazione di lavoro al videoterminale
Una lista di controllo propone raccomandazioni nell’acquisto di
arredi e accessori vari per rendere la postazione di lavoro al
videoterminale a misura d’uomo. La scrivania, la sedia, lo schermo, gli
strumenti di lavoro e gli accessori.
L’ergonomia è una scienza
che può favorire una reale tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. È in grado di affrontare le interazioni tra gli esseri umani e gli
altri componenti di un sistema - altre persone, macchine, prodotti, servizi,
ambienti e strumenti – ottimizzando il benessere psicofisico delle persone e le
prestazioni complessive del sistema.
Ad
esempio molto utile è lo studio e la progettazione
ergonomica in relazione all’attività
con videoterminali, anche in relazione all’aumento della frequenza di malesseri accusati
dai videoterminalisti; malesseri come mal di testa, bruciore agli occhi,
nervosismo e dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani.
Un
documento che affronta il tema dell’ergonomia
applicata ai videoterminali è una lista di controllo prodotta da Suva, istituto svizzero per
l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni.
Nel
documento, dal titolo “ Lista di controllo: acquisto di arredi e accessori per il
lavoro al videoterminale”, si sottolinea che l’ergonomia “inizia già al
momento dell’acquisto”!
E la lista di controllo propone una serie di
raccomandazioni nell’acquistare arredi e accessori vari che, se rispettate,
rendono la postazione di lavoro al
videoterminale il più possibile ergonomica, ossia a misura d’uomo.
Senza dimenticare che i problemi principali che
si riscontrano tra i videoterminalisti sono dovuti a:
- “piano di lavoro troppo alto e che non si può
adattare alla statura di chi vi lavora;
- sedie che non si possono regolare in altezza o
con piano di seduta troppo lungo o corto;
- schermi che non si possono abbassare a
sufficienza o con superficie riflettente”.
Cominciamo ad occuparci della scrivania.
Questi alcuni suggerimenti tratti dalle domande di verifica contenute nella
lista:
- il piano di lavoro deve essere “profondo 80 cm
e largo 120 cm come minimo”: infatti “deve avere una profondità sufficiente per
la tastiera, lo schermo e i documenti;
- “se si tratta di una scrivania per lavorare
solo da seduti”: il piano di lavoro deve potersi regolare in altezza “da un
minimo di 68 cm a un massimo di 82 cm”;
- chi utilizza la scrivania deve poterne regolare
l’altezza senza difficoltà e “per regolare l’altezza non si devono usare
attrezzi speciali”;
- “se si acquistano scrivanie per lavorare
esclusivamente da seduti: sono disponibili altri mobili che permettono di
lavorare in piedi”?
- una scrivania per lavorare da seduti /in piedi deve
potersi regolare “in altezza tra i 68 cm e i 125 cm”: un piano di lavoro così regolabile
“è adatto sia alle persone di bassa statura che lavorano sedute sia a quelle di
alta statura che lavorano in piedi”;
- il piano di lavoro
deve essere stabile “anche quando è regolato nella posizione massima in altezza”:
“non deve vibrare quando si scrive o ci si appoggia”;
- se alla scrivania lavorano persone di statura
alta, sotto il piano di lavoro deve esserci spazio sufficiente per gambe,
ginocchia e piedi: “la distanza tra il bordo anteriore del piano di lavoro e le
barre trasversali o canaline per i cavi non deve essere inferiore a 50 cm”;
- la superficie del piano di lavoro deve essere “opaca
e di colore neutrale” e il bordo della scrivania smussato”.
Senza dimenticare che è importante che i cavi dei
vari strumenti di lavoro si sistemino senza difficoltà negli appositi
alloggiamenti.
Altri suggerimenti riguardo alla sedia:
- è bene che sui pavimenti duri (parquet,
linoleum, cemento, …) si usino sedie con rotelle morbide e per quelli morbidi (moquette,
…) sedie con rotelle dure. Le rotelle devono potersi sostituire;
- la sedia deve essere dotata di uno schienale o di un supporto lombare
regolabile in altezza;
- è consigliabile rinunciare – “eccettuato in
casi particolari” - a utilizzare sedie con braccioli: “se la sedia è
dotata di braccioli questi devono essere regolabili in altezza, altrimenti
inducono ad assumere una posizione scorretta o impediscono di avvicinarsi al
piano di lavoro”. La lista sottolinea che i braccioli “facilitano il sedersi o
l’alzarsi a chi è sovrappeso o ha problemi alle ginocchia, ma non sono
necessari dal punto di vista
ergonomico”.
Vediamo ora alcune indicazioni per le sedie con
riferimento all’altezza dei lavoratori:
- le persone
di alta statura devono avere a disposizione sedie che si possono regolare
ad un’altezza superiore a quelle standard. Se “per la maggior parte delle
persone la sedia deve essere regolabile da 40 cm a 52 cm”, “per una persona di
statura elevata (oltre i 185 cm) si deve poter regolare l’altezza da 46 cm a 62
cm”;
- le persone
di bassa statura devono avere a disposizione “sedie con piano di seduta
abbastanza corto, cioè che può essere regolato a una lunghezza di circa 40 cm”.
Il bordo anteriore della seduta “non deve premere contro l’incavo del
ginocchio. Tra seduta e incavo del ginocchio vi deve essere spazio per due dita
traverse”.
In merito agli strumenti di lavoro e alle relative impostazioni, i primi
suggerimenti riguardano lo schermo.
Se lo schermo ha una dimensione superiore a 19
pollici deve essere possibile “abbassarlo in modo che la distanza tra il suo
bordo inferiore e il piano di lavoro non superi i 5 cm”.
Se infatti lo schermo “è troppo alto o regolato
in una posizione troppo elevata può provocare dolori alla nuca e disturbi
agli occhi”.
In particolare “il bordo superiore dello schermo
deve trovarsi 5–10 cm al di sotto dell’altezza degli occhi”.
Inoltre lo schermo deve avere una superficie antiriflessi: “le superfici
riflettenti possono abbagliare oppure riflettere uno sfondo chiaro e quindi
alterare la capacità visiva”. In particolare il documento indica che “gli
schermi in cui ci si può specchiare non sono adatti per la videoscrittura”.
Altri suggerimenti riguardo agli strumenti di
lavoro:
- quando si lavora con un portatile si devono avere “una tastiera, un mouse e uno schermo
aggiuntivi”. Se ad esempio “si lavora più di 1 ora al giorno con il portatile,
occorre usare la tastiera e il mouse esterni; a partire da 2 ore al giorno è
necessario anche uno schermo aggiuntivo”;
- deve essere possibile “regolare la velocità del mouse in modo che per
portare il puntatore dal bordo sinistro a quello destro dello schermo, il mouse
deve spostarsi non più di 5 cm”.
Infine alcune indicazioni riguardo agli accessori.
Ad esempio il poggiapiedi: “le persone di piccola statura devono avere a
disposizione un poggiapiedi se lavorano a una scrivania che non si può
abbassare in modo sufficiente. Il poggiapiedi fornisce l’appoggio necessario se
non si arriva a tenere i piedi a terra. Deve avere una dimensione minima di 45
x 35 cm e si deve poter regolare in altezza e inclinazione”.
Altro accessorio utile è il portadocumenti su cui appoggiare i fogli di carta.
Tale portadocumenti “va posizionato tra schermo e
tastiera” e si deve “poter inclinare in direzione dell’ utilizzatore. Per non
coprire il bordo inferiore dello schermo, non deve essere sollevato a più di
6–8 cm”.
Concludiamo con il suggerimento – presente nella
lista - di disporre di cuffie
telefoniche “se occorre telefonare spesso mentre si usa la tastiera
e il mouse”.
N.B.: I riferimenti
legislativi contenuti nei documenti di Suva riguardano la realtà svizzera, i
suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.
Suva,
“ Lista
di controllo: acquisto di arredi e accessori per il lavoro al videoterminale”,
(formato PDF, 1.015 kB).
Tiziano
Menduto
martedì 10 aprile 2012
Incentivi INAIL alle imprese, presentati 25mila progetti per la sicurezza sul lavoro
28 marzo 2012. Conclusa la prima fase di inserimento online delle
iniziative aziendali in materia di prevenzione degli infortuni per le
quali l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo
perduto. Il calendario per l'invio telematico delle domande sarà
pubblicato il 16 aprile.
Le imprese vogliono investire sulla sicurezza dei lavoratori. Questo il dato che emerge a conclusione della prima fase dell'operazione incentivi INAIL, partita lo scorso 28 dicembre. Ha superato quota 25mila, infatti, il numero delle aziende che hanno inserito, attraverso la procedura online sul portale dell'Istituto, i propri progetti per interventi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come l'acquisto di macchinari e attrezzature, e per l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla sicurezza.
Un miliardo di euro il valore complessivo degli interventi proposti. Nonostante
la congiuntura economica negativa, le imprese che hanno aderito al
bando INAIL hanno dimostrato la disponibilità a investire
complessivamente circa un miliardo di euro per migliorare la sicurezza
degli ambienti di lavoro. Per sostenere e incentivare questi progetti,
l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto,
ripartiti in budget regionali che tengono conto del numero degli addetti
e della gravità degli infortuni sul territorio. Si tratta della seconda
tranche dopo i 60 milioni di euro stanziati nel 2010, che nel corso del
2011 hanno finanziato 1.086 interventi, il 98% dei quali relativi a
progetti di prevenzione realizzati da parte di piccole e medie imprese.
Priorità cronologica per l'attribuzione delle risorse disponibili.
Da un'analisi preliminare dei progetti inseriti online entro la
scadenza dello scorso 7 marzo, le richieste di incentivo, destinato a
coprire il 50% dei costi, risultano essere cinque volte superiori alle
risorse messe a disposizione dall'INAIL (lo scorso anno, per 60 milioni
di euro disponibili, erano pervenute richieste di contributo per circa
800 milioni). Come già avvenuto nella precedente edizione, il criterio
previsto dal bando per l'attribuzione del finanziamento è quello della
priorità cronologica dell'arrivo delle domande nei giorni fissati, i
cosiddetti "click day". L'Istituto ha confermato la scelta dell'ordine
cronologico perché consente di velocizzare le procedure di selezione e
di rendere più rapida la realizzazione degli interventi e l'erogazione
dei finanziamenti. Quest'anno però, per finalizzare la presentazione
della domanda, il giorno dell'invio sarà sufficiente inserire il codice
identificativo già assegnato a ogni progetto al termine della prima
fase.
La procedura adottata garanzia di velocità e obiettività.
Per accedere alla fase conclusiva dell'invio telematico, tutti i
progetti inseriti hanno superato una valutazione sulla base di una
griglia di parametri predeterminati che premiano caratteristiche come la
dimensione aziendale, le percentuali di lavoratori beneficiari,
l'efficacia dell'intervento, il settore produttivo più rilevante a
livello regionale, la maggiore gravità della causa di infortunio (o
fattore di rischio per le malattie professionali) che mirano a eliminare
o a prevenire. Questa valutazione è stata effettuata in maniera
automatica dal sistema informatico in base a quanto dichiarato dalle
imprese e successivamente sarà oggetto di verifica da parte dell'INAIL.
Una procedura di questo tipo, oltre ad assicurare una maggiore velocità,
garantisce anche l'obiettività della valutazione.
Il 16 aprile le date per i "click day" sul portale dell'Istituto.
Una volta ultimate le procedure amministrative per la validazione del
database che gestisce i progetti inseriti dalle imprese, a garanzia del
corretto svolgimento dei "click day" saranno effettuate le prove di
carico della piattaforma telematica, tenendo conto dei diversi carichi
regionali. Valutando i diversi andamenti e il risultato dei test, sarà
quindi possibile fissare il calendario per l'invio telematico delle
domande, che sarà comunicato sul portale dell'Istituto il 16 aprile. Le
aziende che non avranno la possibilità di accedere ai finanziamenti
previsti dal bando incentivi 2012 potranno presentare nuovamente il
progetto nell'edizione successiva. Nell'ambito dei compiti attribuiti
all'INAIL dal nuovo Testo unico sulla sicurezza - il decreto legislativo
81/2008 modificato dal decreto legislativo 106/2009 - per il
quadriennio 2011-2014 l'INAIL prevede infatti di stanziare
complessivamente circa 850 milioni di euro per sostenere progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nelle micro, piccole e medie imprese.
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lunedì 2 aprile 2012
Osha: previsto un aumento dello stress sul lavoro
Otto intervistati su 10 nell'ambito di un importante sondaggio
d'opinione paneuropeo prevedono un aumento dello stress sul lavoro.
Lo stress legato all'attività lavorativa è motivo di preoccupazione per
una grande maggioranza della forza lavoro europea: questa è la conclusione del
secondo sondaggio d'opinione paneuropeo sulla sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro. L'indagine, condotta da Ipsos MORI per conto dell'Agenzia europea
per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), ha raccolto le opinioni di
oltre 35.000 cittadini di 36 paesi europei in relazione alle problematiche
attuali sul posto di lavoro, tra cui lo stress legato
all'attività lavorativa e l'importanza della sicurezza e della salute sul
lavoro per la competitività europea, anche nel contesto di un prolungamento
della vita lavorativa.
Su
dieci intervistati in età attiva in Europa, otto (80%) pensano che il numero di
persone sottoposte a stress sul lavoro aumenterà nei prossimi cinque anni; di
questi, il 52% è convinto che l'aumento sarà "marcato". Tali
risultati riflettono quelli del sondaggio ESENER dell'EU-OSHA sui
rischi nuovi ed emergenti sul posto di lavoro, dal quale era emerso che il 79%
dei dirigenti ritiene lo stress un aspetto problematico per la propria azienda.
Lo stress rappresenta quindi per le imprese un fattore tanto rilevante quanto
gli infortuni sul lavoro.
Lo
stress legato all'attività lavorativa è una delle principali sfide con cui
l'Europa deve confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza. Comporta
costi enormi in termini di disagio umano e performance economica. Inoltre, in
base al sondaggio una grande maggioranza degli europei (86%) concorda sul fatto
che, per mantenere la propria competitività economica, un paese deve adottare
buone prassi di salute e sicurezza sul lavoro, un fattore della cui necessità il
56% di queste persone è fermamente convinto. I lavoratori e le persone non
occupate hanno espresso opinioni analoghe (rispettivamente, l'86% e l'85% degli
intervistati sono concordi su questo punto).
Ritiene che nei prossimi cinque anni il numero di persone
sottoposte a stress legato all'attività lavorativa nel suo paese...
52%
subirà un marcato incremento
28%
subirà un modesto incremento
12%
rimarrà pressoché invariato
4%
diminuirà leggermente
3%
diminuirà notevolmente
1%
non so
Base:
tutti i lavoratori (19.502)
“La
crisi finanziaria e i cambiamenti che si susseguono nel mondo del lavoro
esercitano pressioni sempre maggiori sui lavoratori; non deve stupire, quindi,
che lo stress legato all'attività lavorativa sia una delle principali
preoccupazioni della gente” spiega la dott.ssa Christa Sedlatschek, direttore
dell'EU-OSHA. “Indipendentemente dall'età, dal genere e dalle dimensioni
dell'organizzazione, una grande maggioranza della popolazione è del parere che
lo stress legato all'attività lavorativa andrà aumentando. Nonostante ciò, si
registrano interessanti variazioni a livello nazionale tra coloro che prevedono
un aumento "marcato": per esempio, i norvegesi sono i meno
preoccupati (16%), mentre i greci sono i più preoccupati (83%: "subirà un
marcato incremento"). Fare fronte ai rischi psicosociali è uno dei
principali aspetti delle attività dell'EU-OSHA per migliorare la vita dei
lavoratori in Europa”.
Infine,
nell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra
generazioni, il sondaggio rivela che l'87% della popolazione europea è convinta
che l'adozione di buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia
importante per aiutare le persone a lavorare più a lungo prima della pensione
(di questi, il 56% è del parere che si tratti di un intervento "molto
importante"). Un recente sondaggio di Eurobarometro mostra che molti europei
non respingono l'idea dell'invecchiamento attivo, ma che le attuali condizioni
di salute e sicurezza sul lavoro potrebbero non permettere loro di continuare a lavorare in
un'età più avanzata. Sebbene in Europa l'età pensionabile sia in generale
di 65 anni, secondo Eurostat nel 2009 l'età media di abbandono del mercato del
lavoro è stata di circa 61,5 anni. In base al sondaggio di Eurobarometro,
quattro europei su dieci (42%) sono convinti di potere continuare a svolgere la
propria attività lavorativa fino all'età di 65 anni e oltre, mentre il 17%
prevede di non essere in grado di proseguire oltre i 59 anni. L'EU-OSHA è
attivamente impegnata nella promozione dell'Anno europeo dell'invecchiamento
attivo 2012, al fine di promuovere la necessità di una buona salute e sicurezza
sul lavoro in tutte le fasi della vita lavorativa.
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