Visualizzazione post con etichetta dvr. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta dvr. Mostra tutti i post
lunedì 3 giugno 2013
Al via dal primo giugno le procedure standardizzate per le PMI
Con il 31 maggio si conclude la possibilità per le PMI di
autocertificare la valutazione dei rischi. Le nuove procedure
standardizzate: campo di applicazione, individuazione dei pericoli,
valutazione dei rischi e programma di miglioramento.
giovedì 27 settembre 2012
Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione
Approvata una circolare per l’applicazione degli accordi sulla
formazione con riferimento alle recenti linee interpretative. Enti
bilaterali, repertorio degli organismi paritetici, formazione pregressa,
registro delle presenze e attestati di frequenza.
mercoledì 19 settembre 2012
lunedì 2 luglio 2012
Incentivi INAIL, entro il 6 luglio gli elenchi dei progetti finanziati
Conclusa regolarmente la procedura telematica che nell'arco di tre
giorni ha coinvolto oltre 20mila imprese per l'assegnazione di 205
milioni di euro
Con l'invio delle domande delle imprese della Lombardia, alle ore 18
del 28 giugno di oggi si sono concluse regolarmente le sessioni di invio
telematico dell'Operazione incentivi INAIL per l'accesso ai finanziamenti messi
a disposizione dall'Istituto per il miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro. A partire da martedì 26 giugno oltre
20mila aziende che avevano inserito i propri progetti sul sito INAIL
nel corso della prima fase dell'Operazione
incentivi, conclusa lo scorso marzo, si sono collegate nuovamente via web
per inviare il codice identificativo attribuito alla loro domanda, sulla base
di un calendario articolato a livello regionale.
I
fondi assegnati fino alla copertura del budget. I 205 milioni di
euro a fondo perduto stanziati dall'Istituto nel 2011 saranno assegnati
rispettando la priorità cronologica di arrivo del codice, fino alla copertura
del budget previsto per ogni regione. Gli oltre 20mila progetti, presentati
dalle aziende per la realizzazione di interventi di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (acquisto di macchinari e
attrezzature e adozione di modelli
organizzativi e gestionali), avevano già superato la fase di inserimento e
verifica, effettuata entro il 7 marzo sulla base di una griglia predeterminata
di punteggi. Le imprese ammesse dovranno inviare via posta elettronica
certificata la documentazione in formato digitale, che sarà oggetto di
controllo da parte dell'INAIL.
Per
il quadriennio 2011-2014 stanziati 850 milioni. Lo stanziamento
complessivo per il quadriennio 2011-2014 è di circa 850 milioni. I 205 milioni
assegnati rappresentano la somma più rilevante mai destinata alle imprese che
vogliono investire in sicurezza. L'INAIL, infatti, crede nella necessità di
innestare nel sistema, innanzitutto culturale, del Paese il messaggio che
conviene investire in sicurezza e aumentare tutte le iniziative di
informazione, formazione e assistenza alle imprese e ai lavoratori per elevare
i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Circa 80 milioni di euro, pari al
35% dello stanziamento relativo alla prossima operazione di finanziamento, sono
stati devoluti dal recente decreto "sviluppo" alla messa in sicurezza
dei capannoni e impianti dei territori dell'Emilia Romagna, della Lombardia
e del Veneto colpiti dai recenti eventi sismici.
Le
regioni suddivise in sei gruppi. La "procedura a sportello" -
definizione tecnica per questo tipo di accesso ai finanziamenti - si è svolta
nell'arco di tre giornate allo scopo di assicurare la massima velocità e
sicurezza delle operazioni. A causa dell'alto numero di imprese partecipanti,
infatti, l'invio telematico ha richiesto una particolare cura nella
predisposizione dell'infrastruttura tecnologica. Per consentire il migliore
svolgimento delle procedure, inoltre, le regioni italiane sono state suddivise
in sei gruppi. Ognuno dei tre appuntamenti in calendario ha coinvolto le
imprese di due gruppi di regioni, ciascuno dei quali ha avuto a disposizione
un'ora, in momenti diversi della giornata, per procedere all'inserimento dei
propri codici identificativi.
L'infrastruttura tecnologica a completa disposizione della procedura telematica. A ulteriore garanzia dell'efficienza e della trasparenza delle procedure, l'INAIL ha messo i propri sistemi informatici a completa disposizione dell'Operazione incentivi, utilizzando anche i propri canali su Facebook e Twitter per comunicare con l'utenza. Gli elenchi cronologici delle imprese di ogni singola regione che hanno partecipato all'invio telematico, con l'indicazione delle domande che hanno ottenuto l'accesso ai finanziamenti, fino alla copertura dei 205 milioni di euro stanziati, saranno pubblicati sul portale INAIL entro venerdì 6 luglio. Entro la stessa data, l'Istituto invierà alle imprese, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda, la ricevuta dell'invio telematico effettuato.
lunedì 28 maggio 2012
Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
PuntoSicuro intervista Cinzia Frascheri, responsabile nazionale della
Cisl sui temi della salute e sicurezza sul lavoro e componente della
Commissione Consultiva: caratteristiche, deroghe, problemi e storia
delle procedure standardizzate approvate.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato il 16 maggio le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato il 16 maggio le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008.
Procedure,
già citate nel decreto 626/1994 ma mai definite compiutamente, e che riguardano
sia le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, sia le aziende che ne
occupano fino a 50, benché, come vedremo, in “modalità” differenti.
Questo
importante e atteso documento non è ancora pubblico e per poter dare
indicazioni sui contenuti, sull’evoluzione del documento, sui motivi che hanno
portato alla proroga al 31
dicembre 2012 per l’autocertificazione per le aziende fino a 10 lavoratori,
parliamo con la D.ssa Cinzia Frascheri,
Responsabile nazionale Cisl salute
e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese.
Cinzia Frascheri ha partecipato
attivamente ai lavori del Comitato 2 (Elaborazione delle procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi) della Commissione
Consultiva e ci descrive non solo il documento, ma anche il clima in
cui il documento è stato approvato.
Senza
dimenticare qualche anticipazione sui futuri lavori della Commissione.
Parliamo con la
D.ssa Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul
lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese...
In relazione
all’approvazione della Commissione consultiva delle procedure standardizzate
per la valutazione dei rischi e in assenza di un documento da presentare, diamo
alcune indicazioni relative ai contenuti del documento...
Cinzia Frascheri: Sì, in realtà il
documento non c’è ancora perché, come giustamente veniva detto, è stato sì approvato
in Commissione Consultiva, però deve essere trasformato in decreto
interministeriale. È richiesto del tempo per questa trasformazione... Questa è
la differenza tra l’approvazione e l’essere messo già a disposizione in maniera
pubblica. Questo è il motivo per cui non si ha l’ufficialità del testo, pur
avendo l’approvazione a tutti gli effetti.
Intanto
bisogna sottolineare che è la prima volta che si arriva a questo risultato, un
risultato importante. Questo rimando alle procedure standardizzate era già nel decreto 626/94 e, se ricordiamo questa sorta
di deroga all’obbligo dello svolgimento del documento di valutazione dei rischi
per le aziende fino a 10 lavoratori in realtà era stata una deroga ponte per un
tempo limitato immediatamente dopo il 626. Poi questo tempo si è prolungato in
maniera fin troppo ampia e siamo arrivato ad oggi. Questo è già un cambiamento
importante: per la prima volta si hanno le procedure standardizzate...
Vediamo qualche
caratteristica delle procedure... In fondo dobbiamo anche capire se la logica
semplificatoria che c’è dietro la standardizzazione delle procedure non lede la
possibilità di fare una buona valutazione dei rischi...
C.F.: Di questo documento si parla già da
due anni (...). C’è voluto molto tempo, guardandolo dall’esterno, ma per chi
l’ha vissuto dall’interno, con tutti i lavori e le riunioni, questo era un
tempo che necessitava. In realtà l’errore iniziale e comunque la non attenzione
iniziale era data dal fatto che si pensava e si riteneva che queste procedure
standardizzate poi fossero solo una sorta di struttura, di modulo che
trasformasse l’autocertificazione in documento di valutazione dei rischi.
In
realtà se si va a leggere l’articolo 29, quinto comma, parla proprio di
procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Cioè sulla base di
queste procedure si deve fare la valutazione e poi di conseguenza il documento.
Quindi di per sé attenevano anche al contenuto, non solo a una struttura che
potesse essere sostitutiva, anche se più esaustiva, di una certificazione.
Andava dunque nel merito della valutazione del rischio.
(...)
Era necessario fare qualcosa che prendesse per mano i datori di lavoro che
devono svolgere questa valutazione dei rischi per le aziende fino a 10
lavoratori o gli RSPP che devono svolgere questa funzione e gli aiutasse a svolgere
una valutazione che fosse adeguata sia come dimensione, sia come specificità di
rischio, per queste realtà. Non ci dimentichiamo, sullo sfondo, che la
dimensionalità minima di queste aziende non è collegata alla percentuale o
comunque all’intensità di rischio. La battuta che si fa con il pennello e
l’imbiancatura, cioè “pareti grandi, pennello grande” o viceversa, non è in
questo caso valido per le aziende, in quanto di per sé le aziende piccole
possono avere veramente rischi alti e quindi occorre una valutazione dei rischi che sia assolutamente
puntuale. Tenuto conto comunque che le aziende che hanno una tipologia di
rischi, quelle che sono elencate all’articolo 31 comma 6 (quelle che hanno un
elemento di rischio alto tipo le aziende a rischio di incidente rilevante),
sono escluse comunque dall’applicazione di queste procedure. Però non ci
dimentichiamo che alcuni rischi che sono nelle piccole aziende sono rischi di
grande interesse, importanza e rilevanza anche per l’esposizione al rischio di
infortunio e malattie professionali.
È bene ricordare
che queste procedure standardizzate, come indicato dall’articolo 29 del Decreto
81, non valgono solo per le aziende che impiegano fino a 10 lavoratori, ma
anche per le aziende che impiegano fino a 50 lavoratori, con i limiti relativi
all’articolo 31...
C.F.: Però c’è una
differenza tra il comma 5 e il comma 6, cioè tra il fatto di poterle utilizzare
fino a 10 lavoratori e poterle utilizzare fino a 50. Nel caso dei 10 è
vincolante utilizzarle, nel caso del comma 6, cioè fino a 50, è una
possibilità. Qui c’è una differenza. Il testo nel caso del comma 5 dice
“effettuano la valutazione dei rischi sulla base...”, dall’altra parte dice
“possono effettuare..,”. Aspetto non secondario...
Veniamo al
documento. Il documento come è articolato? È articolato immagino con passaggi,
con delle fasi per le aziende...
C.F.: Il documento in
realtà si compone di due parti che sono assolutamente collegate e coerenti. Una
parte che è proprio modulistica, quindi richiama e traccia quelle che sono le
possibili schede e anche la “copertina” che potrà avere questo documento di
valutazione dei rischi. Dall’altra parte abbiamo invece una sorta di manuale
che aiuta a compilare non solo il documento, ma che ti aiuta quindi a fare la
valutazione dei rischi nell’azienda. Quindi abbiamo questa sorta di percorso
parallelo, dove abbiamo le spiegazioni, l’aiuto e anche le sottolineature su
alcuni passaggi nodali – tipo l’organigramma aziendale, tipo la valutazione dei
rischi tenendo conto del rapporto con la mansione svolta, con il tempo di
lavoro, con l’organizzazione di lavoro – e dall’altra parte abbiamo proprio una
sorta di facsimile di un documento di valutazione dei rischi semplificato per
queste realtà lavorative.
Ci sarà nel
documento anche una sorta di supporto, che si potrebbe definire una lista di
controllo, per l’analisi dei rischi?
C.F.: Sì, noi siamo
allergici a chiamarle check-list perché purtroppo abbiamo in questi anni avuto,
da parte del mercato, esperienze negative delle check-list. Sorta di elenchi in
cui basta apporre una crocetta e questo corrispondeva a l’aver fatto la
valutazione.
Se
guardiamo invece allo strumento in quanto tale, sì, è un elenco di rischi che
dovrebbe essere per il 90% dei casi esaustivo di tutti i rischi che si possono
incontrare nell’ambito della realtà lavorativa.
Una
cosa che va detta è che abbiamo fatto, anche se in tempo breve, una piccola
sperimentazione con alcune realtà, con alcuni RSPP, con alcuni datori, su tutto
il territorio nazionale e per diversi settori produttivi. Quindi abbiamo avuto
un feedback di adeguatezza e di efficacia dello strumento, anche in relazione
al linguaggio semplice, al linguaggio facile e accessibile. Questo già ci ha
aiutato... E abbiamo visto infatti che, ad esempio, dovevano essere inseriti
alcuni riferimenti un po’ più specifici al mondo dell’agricoltura, perché in
questo caso non c’erano elementi specifici...
Termino
col dire che comunque al di là della lista dei rischi, c’è uno strumento – a
mio parere molto utile – che associa a ogni rischio tutti i richiami normativi
e i richiami anche delle norme tecniche di riferimento. Quindi in realtà è
veramente è uno strumento e non un fine. Perché dice “per quel rischio vai
vedere quel punto normativo, quell’articolo, quella norma tecnica,
quell’allegato, ...”, cioè ti aiuta ad approfondire e a studiare.
Oltre
a questo è previsto espressamente che uno possa poi, a partire da queste
procedure standardizzate, integrare con tutte quelle che sono le banche dati, i
registri relativi all’infortunistica, ... Questo apre a tutta una serie di
riferimenti di documenti di cui ognuno può avvalersi,... Anche in relazione ai
dati dell’Inail/ex Ispesl o anche a livello di ASL regionali.
Veniamo a questo
punto al tema dell’evoluzione di questo documento che immagino sia frutto di diversi
compromessi. Ci sono state delle discussioni?
C.F.: Diciamo sì, però
non c’è stata una discussione forte sul piano delle parti rappresentate, cioè
ad esempio le organizzazioni sindacali in contrasto con la parte datoriale o
con le Regioni o con altro. C’è sempre stato per tutto il tempo dei lavori una
grossa discussione, ma discussione di merito... Anche perché non dobbiamo
sottovalutare il fatto che era la prima volta che le procedure si facevano. E
quindi non era solo il fatto di approfondire aspetti tecnici del rischio in
quanto tale (ormai c’è una letteratura consolidata tecnica), ma di riuscire a
capire cosa vuol dire procedura standardizzata, qual è la procedura migliore,
quali sono gli elementi che devono essere centrali per queste aziende e quali
sullo sfondo. La discussione ha occupato molto tempo nel capire che cosa si
volesse fare e quale fosse lo strumento migliore. Torno a dire: una discussione
assolutamente con propri contributi di merito e non legati a schieramenti di
parti per criteri di appartenenza o di rappresentanza...
Quindi è stato più
facile trovare compromessi...
C.F.: È stato più
facile trovare terze vie, non li chiamerei compromessi. Nel senso di arrivare a
condividere il prodotto che stava uscendo.
Si riesce, secondo
lei, a riunire insieme in questo documento facilità ed efficacia?
C.F.: Sì, assolutamente
sì. E quindi, senz’altro, sarà uno strumento utile.
Da
parte datoriale è stato sollevato più volte il problema del fatto che l’impatto
sarà un impatto molto forte, sarà un impatto dirompente per queste aziende
l’arrivo di queste procedure.
Il
problema, lo sappiamo, sta nel fatto che purtroppo l’autocertificazione aveva
preso una piega sbagliata. Come sappiamo in molte situazioni, non dico tutte,
l’autocertificazione era poi concretamente il non fare la valutazione dei
rischi. Quindi non era solo una forma di non obbligo per il documento, ma
spesso era una forma molto blanda e leggera di valutazione dei rischi. E quindi
ecco che l’impatto che avranno queste procedure sarà piuttosto rilevante, ma
sarà rilevante perché si arriva in molte situazioni dal nulla. Perché se uno ad
oggi avesse fatto già la valutazione e avesse la documentazione, il problema
sarebbe solo quello di riportare, di ritradurre il tutto in queste procedure.
Il problema è che molte aziende si trovano a rispondere ad un obbligo che fino
a ieri avevano quasi archiviato o pensavano di non avere. Questo è il vero
impatto, è la vera problematicità.
E
questa proroga che è stata fatta – e
su cui come organizzazione sindacale ci siamo espressi in modo negativo - ci mette anche in difficoltà nei riguardi
dell’Europa. Non ci dimentichiamo che a ottobre scorso noi abbiamo avuto una
procedura d’infrazione da parte dell’Europa per il mancato rispetto della
direttiva europea 89/391 su otto punti. Al punto quattro era proprio richiamato
il fatto che non si rispettavano le regole introdotte dalla direttiva perché lì
era previsto che tutte le realtà lavorative devono fare la valutazione dei
rischi e in Italia era stata fatta questa deroga che stava durando
eccessivamente. Quindi in questo caso il far slittare l’obbligo da giugno a,
complessivamente, dicembre – se si legge dice “a tre mesi” dalla pubblicazione
delle procedure e “comunque, non oltre il 31 dicembre 2012” – ci mette ancor
più in difficoltà nei confronti dell’Europa. Comunque diciamo che per dicembre
la cosa si chiuderà.
E per
l’elaborazione delle procedure standardizzate questa volta – al di là delle
proroghe passate - la Commissione
Consultiva era nei tempi previsti...
C.F.: Sì, se posso fare
un’annotazione visto che mi riguarda da vicino, avendo partecipato a non solo
questo Comitato, non è solo “questa volta”. Anche nei riguardi dello stress
siamo arrivati assolutamente in tempo. In quel caso avevamo tempo fino al 31
dicembre, ma siamo usciti con le indicazioni il 17 novembre.
Ci
tengo a dirlo perché da quando è uscito il decreto 81 c’è veramente una
stagione nuova per il lavori della Commissione Consultiva. Io penso che tutti
ce ne possano dare atto, al di là del “si potrebbe fare meglio” o “si potrebbe
fare diversamente”. Si sta lavorando veramente tanto: c’è una produzione di
strumenti, di regolamentazioni, di decreti attuativi molto ampia... Questo
bisogna sottolinearlo, di solito si vede sempre tutto in negativo... Ad esempio
richiamo quanto è stato recentemente fatto e pubblicato come buona prassi nei lavori in ambiente
confinato o a rischio di inquinamento. È un manuale operativo, una procedura
operativa molto efficace. E anche questo è stato un lavoro che ha portato via tanto
tempo. Non è solo una procedura scritta, ma ci sono anche riferimenti, disegni,
... Un lavoro molto completo.
Manuale che abbiamo
già presentato ai nostri lettori. Come ultima domanda diamo qualche notizia dei
futuri provvedimenti in uscita dalla Commissione Consultiva...
C.F.: In realtà sono
già stati approvati i criteri della figura
del formatore, che saranno assolutamente a supporto di quello che poi è
l’accordo Stato-Regioni per quanto riguarda il contenuto della formazione.
Questi criteri sono stati approvati e adesso devono essere trasformati in
decreto interministeriale e poi ci dovrà essere un nuovo passaggio in
Conferenza Stato-Regioni, ma pensiamo che entro questo mese ci saranno e sarà emanato
il decreto.
E
poi ci sono in arrivo, ma con tempi più lunghi, i decreti che riguardano
l’articolo 30, quindi i modelli di organizzazione e gestione.
mercoledì 16 maggio 2012
Valutazione dei rischi: ennesimo rinvio per il decreto 81
Rinviati l’obbligo per le microimprese fino a 10 dipendenti di
effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate
e l’applicazione del D.Lgs 81/08 ai settori ferroviario, marittimo e
portuale.
È stato pubblicato in Gazzetta
ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente
“Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.” che contiene
il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare
la valutazione dei rischi secondo le procedure
standardizzate.
Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure
standardizzate, il cui utilizzo per le aziende che occupano fino a 10
lavoratori è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono
ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. In assenza di
queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste
microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei
rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1°
luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di
valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L’avvicinarsi di questa
scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla
proroga prevista dal nuovo decreto legge.
Sottolineiamo come il termine previsto inizialmente dal
D.Lgs. 81/08 per l’elaborazione delle procedure standardizzate e del loro
recepimento tramite un decreto interministeriale fosse il 31 dicembre 2010!
Il decreto legge prevede inoltre un ulteriore rinvio per l’applicazione
del Decreto 81 ad alcuni ambiti
lavorativi indicati nell’articolo 3 comma 2 (settori ferroviario, marittimo e portuale).
Infatti, senza una ulteriore proroga del termine del 15
maggio 2012 (48 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) previsto dal
comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, si sarebbe venuto a creare un vuoto
normativo dovuto all'abrogazione della normativa speciale in materia di
sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.
Il nuovo decreto legge, eliminando la frase “decorso
inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al
presente decreto” sposta quindi l’applicazione del Decreto 81 a questi settori al futuro
recepimento dei decreti attuativi (il cui termine di emanazione, come appena
evidenziato, scadeva anch’esso ieri, 15 maggio…).
Un’eccezione a questo panorama di proroghe è invece
rappresentato dall’ambito degli uffici all’estero [1] di
cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, per i quali il decreto attuativo è uscito proprio in questi giorni e che
PuntoSicuro approfondirà con un articolo nei prossimi giorni:
Federica Gozzini
lunedì 16 aprile 2012
Come rendere ergonomica la postazione di lavoro al videoterminale
Una lista di controllo propone raccomandazioni nell’acquisto di
arredi e accessori vari per rendere la postazione di lavoro al
videoterminale a misura d’uomo. La scrivania, la sedia, lo schermo, gli
strumenti di lavoro e gli accessori.
L’ergonomia è una scienza
che può favorire una reale tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. È in grado di affrontare le interazioni tra gli esseri umani e gli
altri componenti di un sistema - altre persone, macchine, prodotti, servizi,
ambienti e strumenti – ottimizzando il benessere psicofisico delle persone e le
prestazioni complessive del sistema.
Ad
esempio molto utile è lo studio e la progettazione
ergonomica in relazione all’attività
con videoterminali, anche in relazione all’aumento della frequenza di malesseri accusati
dai videoterminalisti; malesseri come mal di testa, bruciore agli occhi,
nervosismo e dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani.
Un
documento che affronta il tema dell’ergonomia
applicata ai videoterminali è una lista di controllo prodotta da Suva, istituto svizzero per
l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni.
Nel
documento, dal titolo “ Lista di controllo: acquisto di arredi e accessori per il
lavoro al videoterminale”, si sottolinea che l’ergonomia “inizia già al
momento dell’acquisto”!
E la lista di controllo propone una serie di
raccomandazioni nell’acquistare arredi e accessori vari che, se rispettate,
rendono la postazione di lavoro al
videoterminale il più possibile ergonomica, ossia a misura d’uomo.
Senza dimenticare che i problemi principali che
si riscontrano tra i videoterminalisti sono dovuti a:
- “piano di lavoro troppo alto e che non si può
adattare alla statura di chi vi lavora;
- sedie che non si possono regolare in altezza o
con piano di seduta troppo lungo o corto;
- schermi che non si possono abbassare a
sufficienza o con superficie riflettente”.
Cominciamo ad occuparci della scrivania.
Questi alcuni suggerimenti tratti dalle domande di verifica contenute nella
lista:
- il piano di lavoro deve essere “profondo 80 cm
e largo 120 cm come minimo”: infatti “deve avere una profondità sufficiente per
la tastiera, lo schermo e i documenti;
- “se si tratta di una scrivania per lavorare
solo da seduti”: il piano di lavoro deve potersi regolare in altezza “da un
minimo di 68 cm a un massimo di 82 cm”;
- chi utilizza la scrivania deve poterne regolare
l’altezza senza difficoltà e “per regolare l’altezza non si devono usare
attrezzi speciali”;
- “se si acquistano scrivanie per lavorare
esclusivamente da seduti: sono disponibili altri mobili che permettono di
lavorare in piedi”?
- una scrivania per lavorare da seduti /in piedi deve
potersi regolare “in altezza tra i 68 cm e i 125 cm”: un piano di lavoro così regolabile
“è adatto sia alle persone di bassa statura che lavorano sedute sia a quelle di
alta statura che lavorano in piedi”;
- il piano di lavoro
deve essere stabile “anche quando è regolato nella posizione massima in altezza”:
“non deve vibrare quando si scrive o ci si appoggia”;
- se alla scrivania lavorano persone di statura
alta, sotto il piano di lavoro deve esserci spazio sufficiente per gambe,
ginocchia e piedi: “la distanza tra il bordo anteriore del piano di lavoro e le
barre trasversali o canaline per i cavi non deve essere inferiore a 50 cm”;
- la superficie del piano di lavoro deve essere “opaca
e di colore neutrale” e il bordo della scrivania smussato”.
Senza dimenticare che è importante che i cavi dei
vari strumenti di lavoro si sistemino senza difficoltà negli appositi
alloggiamenti.
Altri suggerimenti riguardo alla sedia:
- è bene che sui pavimenti duri (parquet,
linoleum, cemento, …) si usino sedie con rotelle morbide e per quelli morbidi (moquette,
…) sedie con rotelle dure. Le rotelle devono potersi sostituire;
- la sedia deve essere dotata di uno schienale o di un supporto lombare
regolabile in altezza;
- è consigliabile rinunciare – “eccettuato in
casi particolari” - a utilizzare sedie con braccioli: “se la sedia è
dotata di braccioli questi devono essere regolabili in altezza, altrimenti
inducono ad assumere una posizione scorretta o impediscono di avvicinarsi al
piano di lavoro”. La lista sottolinea che i braccioli “facilitano il sedersi o
l’alzarsi a chi è sovrappeso o ha problemi alle ginocchia, ma non sono
necessari dal punto di vista
ergonomico”.
Vediamo ora alcune indicazioni per le sedie con
riferimento all’altezza dei lavoratori:
- le persone
di alta statura devono avere a disposizione sedie che si possono regolare
ad un’altezza superiore a quelle standard. Se “per la maggior parte delle
persone la sedia deve essere regolabile da 40 cm a 52 cm”, “per una persona di
statura elevata (oltre i 185 cm) si deve poter regolare l’altezza da 46 cm a 62
cm”;
- le persone
di bassa statura devono avere a disposizione “sedie con piano di seduta
abbastanza corto, cioè che può essere regolato a una lunghezza di circa 40 cm”.
Il bordo anteriore della seduta “non deve premere contro l’incavo del
ginocchio. Tra seduta e incavo del ginocchio vi deve essere spazio per due dita
traverse”.
In merito agli strumenti di lavoro e alle relative impostazioni, i primi
suggerimenti riguardano lo schermo.
Se lo schermo ha una dimensione superiore a 19
pollici deve essere possibile “abbassarlo in modo che la distanza tra il suo
bordo inferiore e il piano di lavoro non superi i 5 cm”.
Se infatti lo schermo “è troppo alto o regolato
in una posizione troppo elevata può provocare dolori alla nuca e disturbi
agli occhi”.
In particolare “il bordo superiore dello schermo
deve trovarsi 5–10 cm al di sotto dell’altezza degli occhi”.
Inoltre lo schermo deve avere una superficie antiriflessi: “le superfici
riflettenti possono abbagliare oppure riflettere uno sfondo chiaro e quindi
alterare la capacità visiva”. In particolare il documento indica che “gli
schermi in cui ci si può specchiare non sono adatti per la videoscrittura”.
Altri suggerimenti riguardo agli strumenti di
lavoro:
- quando si lavora con un portatile si devono avere “una tastiera, un mouse e uno schermo
aggiuntivi”. Se ad esempio “si lavora più di 1 ora al giorno con il portatile,
occorre usare la tastiera e il mouse esterni; a partire da 2 ore al giorno è
necessario anche uno schermo aggiuntivo”;
- deve essere possibile “regolare la velocità del mouse in modo che per
portare il puntatore dal bordo sinistro a quello destro dello schermo, il mouse
deve spostarsi non più di 5 cm”.
Infine alcune indicazioni riguardo agli accessori.
Ad esempio il poggiapiedi: “le persone di piccola statura devono avere a
disposizione un poggiapiedi se lavorano a una scrivania che non si può
abbassare in modo sufficiente. Il poggiapiedi fornisce l’appoggio necessario se
non si arriva a tenere i piedi a terra. Deve avere una dimensione minima di 45
x 35 cm e si deve poter regolare in altezza e inclinazione”.
Altro accessorio utile è il portadocumenti su cui appoggiare i fogli di carta.
Tale portadocumenti “va posizionato tra schermo e
tastiera” e si deve “poter inclinare in direzione dell’ utilizzatore. Per non
coprire il bordo inferiore dello schermo, non deve essere sollevato a più di
6–8 cm”.
Concludiamo con il suggerimento – presente nella
lista - di disporre di cuffie
telefoniche “se occorre telefonare spesso mentre si usa la tastiera
e il mouse”.
N.B.: I riferimenti
legislativi contenuti nei documenti di Suva riguardano la realtà svizzera, i
suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.
Suva,
“ Lista
di controllo: acquisto di arredi e accessori per il lavoro al videoterminale”,
(formato PDF, 1.015 kB).
Tiziano
Menduto
martedì 10 aprile 2012
Incentivi INAIL alle imprese, presentati 25mila progetti per la sicurezza sul lavoro
28 marzo 2012. Conclusa la prima fase di inserimento online delle
iniziative aziendali in materia di prevenzione degli infortuni per le
quali l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo
perduto. Il calendario per l'invio telematico delle domande sarà
pubblicato il 16 aprile.
Le imprese vogliono investire sulla sicurezza dei lavoratori. Questo il dato che emerge a conclusione della prima fase dell'operazione incentivi INAIL, partita lo scorso 28 dicembre. Ha superato quota 25mila, infatti, il numero delle aziende che hanno inserito, attraverso la procedura online sul portale dell'Istituto, i propri progetti per interventi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come l'acquisto di macchinari e attrezzature, e per l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla sicurezza.
Un miliardo di euro il valore complessivo degli interventi proposti. Nonostante
la congiuntura economica negativa, le imprese che hanno aderito al
bando INAIL hanno dimostrato la disponibilità a investire
complessivamente circa un miliardo di euro per migliorare la sicurezza
degli ambienti di lavoro. Per sostenere e incentivare questi progetti,
l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto,
ripartiti in budget regionali che tengono conto del numero degli addetti
e della gravità degli infortuni sul territorio. Si tratta della seconda
tranche dopo i 60 milioni di euro stanziati nel 2010, che nel corso del
2011 hanno finanziato 1.086 interventi, il 98% dei quali relativi a
progetti di prevenzione realizzati da parte di piccole e medie imprese.
Priorità cronologica per l'attribuzione delle risorse disponibili.
Da un'analisi preliminare dei progetti inseriti online entro la
scadenza dello scorso 7 marzo, le richieste di incentivo, destinato a
coprire il 50% dei costi, risultano essere cinque volte superiori alle
risorse messe a disposizione dall'INAIL (lo scorso anno, per 60 milioni
di euro disponibili, erano pervenute richieste di contributo per circa
800 milioni). Come già avvenuto nella precedente edizione, il criterio
previsto dal bando per l'attribuzione del finanziamento è quello della
priorità cronologica dell'arrivo delle domande nei giorni fissati, i
cosiddetti "click day". L'Istituto ha confermato la scelta dell'ordine
cronologico perché consente di velocizzare le procedure di selezione e
di rendere più rapida la realizzazione degli interventi e l'erogazione
dei finanziamenti. Quest'anno però, per finalizzare la presentazione
della domanda, il giorno dell'invio sarà sufficiente inserire il codice
identificativo già assegnato a ogni progetto al termine della prima
fase.
La procedura adottata garanzia di velocità e obiettività.
Per accedere alla fase conclusiva dell'invio telematico, tutti i
progetti inseriti hanno superato una valutazione sulla base di una
griglia di parametri predeterminati che premiano caratteristiche come la
dimensione aziendale, le percentuali di lavoratori beneficiari,
l'efficacia dell'intervento, il settore produttivo più rilevante a
livello regionale, la maggiore gravità della causa di infortunio (o
fattore di rischio per le malattie professionali) che mirano a eliminare
o a prevenire. Questa valutazione è stata effettuata in maniera
automatica dal sistema informatico in base a quanto dichiarato dalle
imprese e successivamente sarà oggetto di verifica da parte dell'INAIL.
Una procedura di questo tipo, oltre ad assicurare una maggiore velocità,
garantisce anche l'obiettività della valutazione.
Il 16 aprile le date per i "click day" sul portale dell'Istituto.
Una volta ultimate le procedure amministrative per la validazione del
database che gestisce i progetti inseriti dalle imprese, a garanzia del
corretto svolgimento dei "click day" saranno effettuate le prove di
carico della piattaforma telematica, tenendo conto dei diversi carichi
regionali. Valutando i diversi andamenti e il risultato dei test, sarà
quindi possibile fissare il calendario per l'invio telematico delle
domande, che sarà comunicato sul portale dell'Istituto il 16 aprile. Le
aziende che non avranno la possibilità di accedere ai finanziamenti
previsti dal bando incentivi 2012 potranno presentare nuovamente il
progetto nell'edizione successiva. Nell'ambito dei compiti attribuiti
all'INAIL dal nuovo Testo unico sulla sicurezza - il decreto legislativo
81/2008 modificato dal decreto legislativo 106/2009 - per il
quadriennio 2011-2014 l'INAIL prevede infatti di stanziare
complessivamente circa 850 milioni di euro per sostenere progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nelle micro, piccole e medie imprese.
Per saperne di più:
Etichette:
2012,
bando,
d.lgs 81/2008,
dvr,
finanziamenti,
gestione,
inail,
lavoro,
osha,
pavia,
salute,
sicurezza,
sistema
lunedì 2 aprile 2012
Osha: previsto un aumento dello stress sul lavoro
Otto intervistati su 10 nell'ambito di un importante sondaggio
d'opinione paneuropeo prevedono un aumento dello stress sul lavoro.
Lo stress legato all'attività lavorativa è motivo di preoccupazione per
una grande maggioranza della forza lavoro europea: questa è la conclusione del
secondo sondaggio d'opinione paneuropeo sulla sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro. L'indagine, condotta da Ipsos MORI per conto dell'Agenzia europea
per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), ha raccolto le opinioni di
oltre 35.000 cittadini di 36 paesi europei in relazione alle problematiche
attuali sul posto di lavoro, tra cui lo stress legato
all'attività lavorativa e l'importanza della sicurezza e della salute sul
lavoro per la competitività europea, anche nel contesto di un prolungamento
della vita lavorativa.
Su
dieci intervistati in età attiva in Europa, otto (80%) pensano che il numero di
persone sottoposte a stress sul lavoro aumenterà nei prossimi cinque anni; di
questi, il 52% è convinto che l'aumento sarà "marcato". Tali
risultati riflettono quelli del sondaggio ESENER dell'EU-OSHA sui
rischi nuovi ed emergenti sul posto di lavoro, dal quale era emerso che il 79%
dei dirigenti ritiene lo stress un aspetto problematico per la propria azienda.
Lo stress rappresenta quindi per le imprese un fattore tanto rilevante quanto
gli infortuni sul lavoro.
Lo
stress legato all'attività lavorativa è una delle principali sfide con cui
l'Europa deve confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza. Comporta
costi enormi in termini di disagio umano e performance economica. Inoltre, in
base al sondaggio una grande maggioranza degli europei (86%) concorda sul fatto
che, per mantenere la propria competitività economica, un paese deve adottare
buone prassi di salute e sicurezza sul lavoro, un fattore della cui necessità il
56% di queste persone è fermamente convinto. I lavoratori e le persone non
occupate hanno espresso opinioni analoghe (rispettivamente, l'86% e l'85% degli
intervistati sono concordi su questo punto).
Ritiene che nei prossimi cinque anni il numero di persone
sottoposte a stress legato all'attività lavorativa nel suo paese...
52%
subirà un marcato incremento
28%
subirà un modesto incremento
12%
rimarrà pressoché invariato
4%
diminuirà leggermente
3%
diminuirà notevolmente
1%
non so
Base:
tutti i lavoratori (19.502)
“La
crisi finanziaria e i cambiamenti che si susseguono nel mondo del lavoro
esercitano pressioni sempre maggiori sui lavoratori; non deve stupire, quindi,
che lo stress legato all'attività lavorativa sia una delle principali
preoccupazioni della gente” spiega la dott.ssa Christa Sedlatschek, direttore
dell'EU-OSHA. “Indipendentemente dall'età, dal genere e dalle dimensioni
dell'organizzazione, una grande maggioranza della popolazione è del parere che
lo stress legato all'attività lavorativa andrà aumentando. Nonostante ciò, si
registrano interessanti variazioni a livello nazionale tra coloro che prevedono
un aumento "marcato": per esempio, i norvegesi sono i meno
preoccupati (16%), mentre i greci sono i più preoccupati (83%: "subirà un
marcato incremento"). Fare fronte ai rischi psicosociali è uno dei
principali aspetti delle attività dell'EU-OSHA per migliorare la vita dei
lavoratori in Europa”.
Infine,
nell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra
generazioni, il sondaggio rivela che l'87% della popolazione europea è convinta
che l'adozione di buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia
importante per aiutare le persone a lavorare più a lungo prima della pensione
(di questi, il 56% è del parere che si tratti di un intervento "molto
importante"). Un recente sondaggio di Eurobarometro mostra che molti europei
non respingono l'idea dell'invecchiamento attivo, ma che le attuali condizioni
di salute e sicurezza sul lavoro potrebbero non permettere loro di continuare a lavorare in
un'età più avanzata. Sebbene in Europa l'età pensionabile sia in generale
di 65 anni, secondo Eurostat nel 2009 l'età media di abbandono del mercato del
lavoro è stata di circa 61,5 anni. In base al sondaggio di Eurobarometro,
quattro europei su dieci (42%) sono convinti di potere continuare a svolgere la
propria attività lavorativa fino all'età di 65 anni e oltre, mentre il 17%
prevede di non essere in grado di proseguire oltre i 59 anni. L'EU-OSHA è
attivamente impegnata nella promozione dell'Anno europeo dell'invecchiamento
attivo 2012, al fine di promuovere la necessità di una buona salute e sicurezza
sul lavoro in tutte le fasi della vita lavorativa.
Etichette:
2012,
correlato,
d.lgs 81/2008,
dvr,
eu,
formazione,
lavoro,
osha,
salute,
sicurezza,
stress
mercoledì 28 marzo 2012
SGSL nelle piccole imprese: la fase di attuazione
Un supporto per le micro e piccole imprese nella fase di attuazione
relativa a un sistema di gestione. Le competenze, il piano annuale di
formazione, le comunicazioni, la partecipazione, le procedure di lavoro e
l’analisi di sicurezza delle attività.
Dopo aver affrontato più volte il tema della fase di
pianificazione relativa all’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) da
parte delle piccole
imprese, ci soffermiamo oggi sul alcuni aspetti della vera e propria fase
di attuazione.
Lo
facciamo facendoci guidare dal documento Inail dal titolo: “ Linee
di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la
Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese”, linee di
indirizzo redatte proprio per supportare le micro
e piccole imprese nell’implementazione di un SGSL attraverso la proposta di
modalità applicative semplificate, appropriate alle caratteristiche
dimensionali e strutturali.
Riguardo
all’attuazione di un Sistema di
gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro il documento prende in
considerazione diversi argomenti:
formazione, comunicazione, partecipazione, procedure di lavoro, manutenzione, sorveglianza
sanitaria, dispositivi di Protezione Individuale e emergenze. Rimandandovi ad
una lettura esaustiva delle linee di indirizzo, ne riprendiamo brevemente
alcuni.
Competenza,
formazione e consapevolezza
Le
linee di indirizzo sottolineano che è necessario “sviluppare una adeguata
consapevolezza tra i lavoratori in merito all’importanza della conformità delle
proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL, alle
conseguenze che la loro attività ha rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro
e alle possibili conseguenze causate da uno scostamento rispetto a quanto
previsto”.
Per
garantire tutto l’azienda deve dunque “definire le modalità informative, formative e di addestramento, tenendo
conto dell’esperienza maturata da ogni lavoratore, al fine di rendere il
proprio personale competente per garantire una efficace partecipazione al
funzionamento del SGSL”.
In
particolare il DL/RSPP “in base alle risultanze della Valutazione dei Rischi ed
in conformità con la legislazione vigente ed i contratti collettivi di lavoro
applicati, valutate le capacità e le condizioni dei lavoratori, pianifica le
necessità informative, formative e di addestramento sulla salute e la
sicurezza. Predispone il ‘Piano annuale
di informazione - formazione - addestramento per la sicurezza’ e lo
aggiorna in occasione della revisione ed eventuale rielaborazione della
valutazione dei rischi, coinvolgendo, secondo le rispettive attribuzioni e
competenze, il RLS/RLST ed il Medico Competente”. Tale piano contiene “l’articolazione
delle attività informative, formative e di addestramento: formazione e
aggiornamento per il RSPP, per eventuali ASPP, per il RLS, per gli addetti
alle emergenze e al primo soccorso, per i preposti, per i lavoratori e per il
DL nel caso in cui svolga direttamente i compiti del S.P.P.”.
Si
ricorda poi che “al termine degli interventi formativi deve essere verificato
il grado di apprendimento”.
Comunicazione,
consultazione, partecipazione, rapporto con l’esterno
Il
DL/RSPP “gestisce le comunicazioni interne ed esterne relativamente alle
tematiche di Salute e Sicurezza; consulta e coinvolge i lavoratori, anche
attraverso i loro RLS/RLST come previsto dalla legislazione vigente e dai
contratti collettivi di lavoro. Oltre a garantire la comunicazione in modo da
rendere partecipi tutti i lavoratori, assicura, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, a chiunque ne abbia titolo e ne faccia richiesta (enti
locali, cittadini, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.)
una risposta esauriente e comprensibile”.
Ad
esempio l’azienda:
-
“diffonde informazioni sulla organizzazione della sicurezza e su chi siano i
soggetti che hanno incarichi specifici in materia;
-
raccoglie osservazioni, commenti e proposte, dai lavoratori e dagli altri
soggetti interessati, sulle misure preventive e protettive adottate, sulle procedure
e sui metodi di lavoro adottati”. Le comunicazioni possono essere diffuse “per
mezzo di bacheche, posta interna, posta elettronica, ovvero tramite riunioni
specifiche, opuscoli”.
Inoltre
l’Azienda incoraggia la partecipazione di tutti
i lavoratori, promuove la “cooperazione in materia di sicurezza”, “assicura
il tempo necessario e la massima collaborazione al RLS/RLST”.
Vi
rimandiamo alla lettura del documento in merito ad un elenco esemplificativo di
temi per i quali è auspicabile consultare e coinvolgere i lavoratori.
Procedure di lavoro
Il
DL/RSPP “identifica le procedure, istruzioni e strumenti di programmazione che
regolano i processi aziendali che possono avere influenza sulla salute e la
sicurezza sul lavoro al fine di attuare quanto previsto dal sistema di
gestione, in conformità alla politica definita dall’azienda, alla valutazione
dei rischi e alle altre disposizioni di legislazione in materia”.
In
particolare dalla valutazione dei
rischi “connessa con l’analisi dei processi di lavoro e delle attività
svolte in azienda il DL/RSPP individua e definisce le caratteristiche e i punti
critici da controllare nei processi e nelle attività lavorative”. E una volta individuate
le criticità il DL/RSPP, “in
collaborazione con gli eventuali preposti, redige idonee procedure di lavoro
che individuano, in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le
corrette modalità lavorative specificando ruoli e responsabilità dei soggetti
coinvolti ed includono le relative attività di sorveglianza, misurazione e
controllo”.
E
se necessario “ulteriori dettagli operativi su elementi particolari che
necessitano di indicazioni dedicate (macchine, sostanze, operazioni, ecc.)
possono essere riportate in specifiche istruzioni
operative”. È evidente che tali procedure operative sono oggetto di
informazione, formazione e addestramento.
Alle
linee di indirizzo dell’Inail è allegato un “Modulo Analisi di Sicurezza delle Attività”.
L’analisi di sicurezza delle attività (ASA)
ipotizza in questo caso “la presenza di pochi o, addirittura, di un solo
addetto operativo nell'area interessata. Non sono considerate le possibili
interferenze fra persone, mezzi o macchine diverse, richiedendo la soluzione
dei problemi di coordinamento fra i diversi operatori alla messa a punto di
adeguate misure organizzative procedurali”.
Nel
modulo sono riportati i seguenti stadi:
-
“identificazione delle operazioni compiute dai vari lavoratori (la ripartizione
in mansioni - in quanto fatto formale - non appare spesso sufficientemente
dettagliata allo scopo);
-
scomposizione logica di ogni operazione
relativamente complessa in una serie di singole operazioni elementari (massimo
dieci, altrimenti è opportuno ripartirle in più attività)”.
Tutto
ciò consente di studiare i potenziali pericoli insiti in ciascuna di esse, “in
quanto per ogni situazione elementare è più facile:
-
individuare e valutare qualitativamente le condizioni di potenziale pericolo,
di probabilità e conseguentemente di rischio;
-
predisporre adeguate misure di contenimento - procedure, DPI, eccetera -
rendendo possibile il conseguimento della sicurezza preventiva;
-
valutare il rischio dopo l’applicazione delle misure”.
È
evidente che la tecnica “prevede una attiva collaborazione da parte dei
lavoratori”, ricordando che un loro coinvolgimento degli operatori nella fase
di identificazione dei potenziali pericoli e delle soluzioni “comporta anche di
riflesso un loro maggior impegno nel rispetto delle scelte procedurali (e
costituisce quindi una differente ed efficace forma di informazione
e formazione)”.
Si
ricorda infine che le ASA “possono essere predisposte in fase redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi per ognuna delle singole attività e aggiornate
dinamicamente per l’esecuzione di ogni singola commessa, anche su base
giornaliera”.
Inail
- Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione e Direzione Centrale
Prevenzione, “ Linee
di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la
Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese” (formato
PDF, 1.82 MB).
Tiziano
Menduto
Etichette:
2012,
bando,
d.lgs 81/2008,
dvr,
formazione,
gestione,
inail,
lavoro,
sgsl,
sicurezza,
sistema
lunedì 5 marzo 2012
Decreto semplificazioni: soppressi i controlli sulla sicurezza?
L’articolo 14 contenuto nel D. Legge 5/2012, relativo alle
semplificazioni dei controlli sulle imprese, contiene alcuni punti
critici che rischiano di ridurre o rendere meno efficaci i controlli
sulla sicurezza, sulla salute e sui temi ambientali.
In questi giorni organi di stampa, politici, esponenti sindacali e
associazioni stanno lanciando un allarme in merito al possibile depotenziamento relativo ai controlli ambientali e sulla
sicurezza sul lavoro in merito ai contenuti del Decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”.
E un primo segnale di ascolto di questo allarme è stato il parere favorevole
espresso ieri dalle Commissioni riunite I e X della Camera ad alcuni cambiamenti
al testo del decreto-legge che potrebbero, se approvati in aula (in relazione anche
al percorso che il governo sceglierà per la votazione del decreto), portare a
un cambiamento di impostazione al concetto di “Semplificazione dei controlli
sulle imprese".
Vediamo
comunque di fare un po’ di chiarezza e
approfondire nel merito queste “grida di allarme”, rimandando tuttavia una più
appropriata interpretazione della normativa a futuri articoli e approfondimenti
di PuntoSicuro.
Stiamo
parlando del decreto-legge n. 5 del 2012
che, nel solco dei precedenti decreti-legge n.112 e 200 del 2008, persegue l' obiettivo della
semplificazione, incidendo su un ampio spettro di settori normativi.
Il
decreto-legge, che è entrato in vigore il 10 febbraio 2012 e che in qualche
caso si intreccia con il decreto-legge che riguarda il tema contiguo delle
liberalizzazioni, si compone di 63
articoli che, come detto, incidono su un ampio spettro di settori
normativi.
Tuttavia
la norma che ha portato a queste denunce di depotenziamento e soppressione dei
controlli è contenuta nell’articolo 14
che tratta della “Semplificazione dei
controlli sulle imprese".
Dopo
aver ricordato, al comma 1, che la
disciplina dei controlli sulle imprese, comprese
le aziende agricole, è ispirata, fermo
quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della
semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei
relativi adempimenti
burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento
dell'azione svolta dalle
amministrazioni statali, regionali e locali, si arriva al comma 3 che recita: al fine di promuovere lo sviluppo del
sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore
tutela degli interessi pubblici, il Governo é autorizzato ad adottare (…) uno o più regolamenti (…) volti a razionalizzare, semplificare e
coordinare i controlli sulle imprese.
Alcomma 4 è previsto che tali regolamenti siano emanati su proposta
del Ministro per la P.A., dello sviluppo economico e dei Ministri competenti
(…) sentite le associazioni
imprenditoriali, ma senza riferimento, ad esempio alle associazioni dei prestatori di lavoro, ai sindacati.
Il
comma 4 riporta poi i principi e criteri
di tali regolamenti.
Si
parla di “proporzionalità dei controlli”,
di “eliminazione di attività di controllo non necessarie”, di “coordinamento e
programmazione dei controlli”, di “informatizzazione degli
adempimenti”. Fino ad arrivare al punto f) dove si legge: soppressione
o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della
certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o
altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un
organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato
da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
E
nel comma 5 si indica che le regioni
e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, devono confermare le attività di controllo di loro competenza
ai principi di cui al comma 4 (entro sei mesi dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida
mediante intesa in sede di Conferenza unificata).
Torniamo
alla lettera f) e rileviamo che la norma UNI EN ISO
9001:2008 indica in realtà i principi relativi alla qualità di processo per
produrre beni o erogare servizi mirando prioritariamente alla soddisfazione del
cliente. Un’azienda che adotta il sistema di gestione per la qualità (SGSQ),
UNI EN ISO 9001:2008, si assume degli obblighi relativi al proprio rapporto di
qualità con i clienti, obblighi che non hanno riferimento ai controlli in
relazione, ad esempio, a salute, ambiente e sicurezza.
Insomma
potrebbe bastare avere un certificato UNI ISO-9001 o altra appropriata certificazione emessa, per vedere ridotti o soppressi tutti i controlli della
pubblica amministrazione, tranne che in materia fiscale e finanziaria.
Inoltre
lo stesso comma 4, lettera d), riguardo ai controlli parla di collaborazione amichevole con i soggetti
controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di
irregolarità. E in tema di controlli, al fine di prevenire rischi e
situazioni di irregolarità cui corrispondono sanzioni penali, il termine “amichevole” potrebbe essere interpretato
in forma distorta. E le soluzioni “amichevoli” potrebbero fare riferimento a controlli
concordati e con preavviso.
In
riferimento a questi contenuti e al rischio che questo articolo si risolva in
un effettivo depotenziamento dei controlli, sono stati presentati diversi emendamenti dall’ onorevole Antonio
Boccuzzi.
Ad
esempio un emendamento presuppone la soppressione della lettera f) in quanto le
UNI EN ISO 9001:2008 non hanno a che fare con i controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio
artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e
possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
Un
altro emendamento non sopprime il punto f) ma ne cambia il testo facendo
riferimento a “programmazione e modulazione dei controlli sulle imprese tenendo
conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di
organizzazione e di gestione di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
I
pareri positivi espressi ieri dalle Commissioni della Camera citati all’inizio dell’articolo,
riguardano nello specifico l’ipotesi di cancellazione della Lettera f.
Inoltre,
il termine collaborazione “amichevole” sarebbe mutato in collaborazione “leale”.
Tiziano
Menduto
Etichette:
2012,
ambiente,
d. legge 5/2012,
dvr,
formazione,
lavoro,
salute,
sicurezza
lunedì 20 febbraio 2012
Privacy e decreto semplificazioni: eliminato l’obbligo del DPS
Le novità in materia di trattamento dei dati personali: eliminato
l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla
sicurezza (DPS). Inoltre i primi chiarimenti operativi in materia di
lavoro e il rinvio della PEC.
Brescia, 20 Feb - Con
la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Semplificazioni ( Decreto-Legge
9 febbraio 2012 , n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
di sviluppo) è stata introdotta
un’importante novità in materia di trattamento dei dati personali.
L’art.
45 - Semplificazioni in materia di dati personali - ha infatti eliminato
l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla
sicurezza (DPS); la scelta è dovuta al fatto che il documento in questione non è
previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, quindi è stato
ritenuto un adempimento meramente superfluo.
Ricordiamo
alle aziende che restano comunque ferme tutte
le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente ( Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e l’obbligo di aggiornare la documentazione
relativa alla Privacy quando necessario.
Vediamo
l’articolo 45 del D.L. 5/2012:
Art. 45 - Semplificazioni
in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari
e' altresi' consentito
quando e'
effettuato in attuazione di protocolli
d'intesa per la
prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di
criminalita' organizzata
stipulati con
il Ministero dell'interno
o con i
suoi uffici
periferici di cui
all'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo
30 luglio
1999, n.
300, che specificano
la tipologia dei
dati
trattati e delle
operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto,
in fine,
il seguente
periodo: "Si
applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera
g) del comma 1 ed e'
abrogato il comma
1-bis;
d) nel disciplinare tecnico
in materia di
misure minime di
sicurezza di cui
all'allegato B sono soppressi i paragrafi
da 19 a
19.8 e 26.
Ecco
come si presentano gli articoli modificati (in
corsivo le modifiche):
Art.
21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1.
Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
1-bis. Il
trattamento dei dati giudiziari e'
altresi' consentito quando e'
effettuato in attuazione di protocolli
d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni
di criminalita' organizzata stipulati con
il Ministero dell'interno
o con i
suoi uffici periferici di cui
all'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n.
300, che specificano
la tipologia dei
dati trattati e delle operazioni eseguibili.
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
Art.
27. Garanzie per i dati giudiziari
1.
Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili. Si applica quanto previsto
dall'articolo 21, comma 1-bis.
Art.
34. Trattamenti con strumenti elettronici
1.
Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a)
autenticazione informatica;
a)
autenticazione informatica;
b)
adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c)
utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e)
protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f)
adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino
della disponibilità dei dati e dei sistemi;
h)
adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.
d)
nel disciplinare tecnico in
materia di misure
minime di sicurezza di cui
all'allegato B sono soppressi i paragrafi
da 19 a 19.8 e 26.
a)
autenticazione informatica;
b)
adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c)
utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e)
protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f)
adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino
della disponibilità dei dati e dei sistemi;
h)
adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.
d)
nel disciplinare tecnico in
materia di misure
minime di sicurezza di cui
all'allegato B sono soppressi i paragrafi
da 19 a 19.8 e 26.
1-ter.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono
quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati
trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative
interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e
precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi,
alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia
fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza
sul lavoro.
Novità in materia di lavoro
Il
Decreto ha inoltre introdotto importanti novità in materia di interdizione
anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore
turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico
del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.
A
questo proposito il Ministero del lavoro si è espresso con la Circolare n. 2
del 16 febbraio 2012, dove la Direzione generale per l’attività ispettiva
fornisce i primi chiarimenti operativi in ordine alla applicabilità delle nuove
disposizioni.
Segnaliamo
anche alle imprese che il Decreto Semplificazioni ha anche prorogato al 30 giugno
2012 il termine ultimo entro il quale devono comunicare Registro Imprese il
proprio l'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).
Art.
37
Comunicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
1.
Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale
comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
entro il 30 giugno 2012.
Federiza
Gozzini
Etichette:
2012,
d.lgs 196/2003,
dps,
dvr,
formazione,
lavoro,
privacy,
sicurezza
Iscriviti a:
Post (Atom)










