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lunedì 3 giugno 2013

Al via dal primo giugno le procedure standardizzate per le PMI

Con il 31 maggio si conclude la possibilità per le PMI di autocertificare la valutazione dei rischi. Le nuove procedure standardizzate: campo di applicazione, individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma di miglioramento.

  

giovedì 27 settembre 2012

Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione

Approvata una circolare per l’applicazione degli accordi sulla formazione con riferimento alle recenti linee interpretative. Enti bilaterali, repertorio degli organismi paritetici, formazione pregressa, registro delle presenze e attestati di frequenza.


lunedì 2 luglio 2012

Incentivi INAIL, entro il 6 luglio gli elenchi dei progetti finanziati

Conclusa regolarmente la procedura telematica che nell'arco di tre giorni ha coinvolto oltre 20mila imprese per l'assegnazione di 205 milioni di euro


Con l'invio delle domande delle imprese della Lombardia, alle ore 18 del 28 giugno di oggi si sono concluse regolarmente le sessioni di invio telematico dell'Operazione incentivi INAIL per l'accesso ai finanziamenti messi a disposizione dall'Istituto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A partire da martedì 26 giugno oltre 20mila aziende che avevano inserito i propri progetti sul sito INAIL nel corso della prima fase dell'Operazione incentivi, conclusa lo scorso marzo, si sono collegate nuovamente via web per inviare il codice identificativo attribuito alla loro domanda, sulla base di un calendario articolato a livello regionale.

I fondi assegnati fino alla copertura del budget. I 205 milioni di euro a fondo perduto stanziati dall'Istituto nel 2011 saranno assegnati rispettando la priorità cronologica di arrivo del codice, fino alla copertura del budget previsto per ogni regione. Gli oltre 20mila progetti, presentati dalle aziende per la  realizzazione di interventi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (acquisto di macchinari e attrezzature e adozione di modelli organizzativi e gestionali), avevano già superato la fase di inserimento e verifica, effettuata entro il 7 marzo sulla base di una griglia predeterminata di punteggi. Le imprese ammesse dovranno inviare via posta elettronica certificata la documentazione in formato digitale, che sarà oggetto di controllo da parte dell'INAIL.
 
Per il quadriennio 2011-2014 stanziati 850 milioni. Lo stanziamento complessivo per il quadriennio 2011-2014 è di circa 850 milioni. I 205 milioni assegnati rappresentano la somma più rilevante mai destinata alle imprese che vogliono investire in sicurezza. L'INAIL, infatti, crede nella necessità di innestare nel sistema, innanzitutto culturale, del Paese il messaggio che conviene investire in sicurezza e aumentare tutte le iniziative di informazione, formazione e assistenza alle imprese e ai lavoratori per elevare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Circa 80 milioni di euro, pari al 35% dello stanziamento relativo alla prossima operazione di finanziamento, sono stati devoluti dal recente decreto "sviluppo" alla messa in sicurezza dei capannoni e impianti dei territori dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dai recenti eventi sismici.
 
Le regioni suddivise in sei gruppi. La "procedura a sportello" - definizione tecnica per questo tipo di accesso ai finanziamenti - si è svolta nell'arco di tre giornate allo scopo di assicurare la massima velocità e sicurezza delle operazioni. A causa dell'alto numero di imprese partecipanti, infatti, l'invio telematico ha richiesto una particolare cura nella predisposizione dell'infrastruttura tecnologica. Per consentire il migliore svolgimento delle procedure, inoltre, le regioni italiane sono state suddivise in sei gruppi. Ognuno dei tre appuntamenti in calendario ha coinvolto le imprese di due gruppi di regioni, ciascuno dei quali ha avuto a disposizione un'ora, in momenti diversi della giornata, per procedere all'inserimento dei propri codici identificativi.

L'infrastruttura tecnologica a completa disposizione della procedura telematica. A ulteriore garanzia dell'efficienza e della trasparenza delle procedure, l'INAIL ha messo i propri sistemi informatici a completa disposizione dell'Operazione incentivi, utilizzando anche i propri canali su Facebook e Twitter per comunicare con l'utenza. Gli elenchi cronologici delle imprese di ogni singola regione che hanno partecipato all'invio telematico, con l'indicazione delle domande che hanno ottenuto l'accesso ai finanziamenti, fino alla copertura dei 205 milioni di euro stanziati, saranno pubblicati sul portale INAIL entro venerdì 6 luglio.  Entro la stessa data, l'Istituto invierà alle imprese, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda, la ricevuta dell'invio telematico effettuato.
 


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lunedì 28 maggio 2012

Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

PuntoSicuro intervista Cinzia Frascheri, responsabile nazionale della Cisl sui temi della salute e sicurezza sul lavoro e componente della Commissione Consultiva: caratteristiche, deroghe, problemi e storia delle procedure standardizzate approvate.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato il 16 maggio le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo  81/2008.
Procedure, già citate nel decreto 626/1994 ma mai definite compiutamente, e che riguardano sia le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, sia le aziende che ne occupano fino a 50, benché, come vedremo, in “modalità” differenti.
Questo importante e atteso documento non è ancora pubblico e per poter dare indicazioni sui contenuti, sull’evoluzione del documento, sui motivi che hanno portato alla proroga al 31 dicembre 2012 per l’autocertificazione per le aziende fino a 10 lavoratori, parliamo con la D.ssa Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese.
Cinzia Frascheri ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato 2 (Elaborazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi) della Commissione Consultiva e ci descrive non solo il documento, ma anche il clima in cui il documento è stato approvato.
Senza dimenticare qualche anticipazione sui futuri lavori della Commissione.

Parliamo con la D.ssa Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale Cisl salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese...
In relazione all’approvazione della Commissione consultiva delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e in assenza di un documento da presentare, diamo alcune indicazioni relative ai contenuti del documento...
Cinzia Frascheri: Sì, in realtà il documento non c’è ancora perché, come giustamente veniva detto, è stato sì approvato in Commissione Consultiva, però deve essere trasformato in decreto interministeriale. È richiesto del tempo per questa trasformazione... Questa è la differenza tra l’approvazione e l’essere messo già a disposizione in maniera pubblica. Questo è il motivo per cui non si ha l’ufficialità del testo, pur avendo l’approvazione a tutti gli effetti.
Intanto bisogna sottolineare che è la prima volta che si arriva a questo risultato, un risultato importante. Questo rimando alle procedure standardizzate era già nel decreto 626/94 e, se ricordiamo questa sorta di deroga all’obbligo dello svolgimento del documento di valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 lavoratori in realtà era stata una deroga ponte per un tempo limitato immediatamente dopo il 626. Poi questo tempo si è prolungato in maniera fin troppo ampia e siamo arrivato ad oggi. Questo è già un cambiamento importante: per la prima volta si hanno le procedure standardizzate...
Vediamo qualche caratteristica delle procedure... In fondo dobbiamo anche capire se la logica semplificatoria che c’è dietro la standardizzazione delle procedure non lede la possibilità di fare una buona valutazione dei rischi...
C.F.: Di questo documento si parla già da due anni (...). C’è voluto molto tempo, guardandolo dall’esterno, ma per chi l’ha vissuto dall’interno, con tutti i lavori e le riunioni, questo era un tempo che necessitava. In realtà l’errore iniziale e comunque la non attenzione iniziale era data dal fatto che si pensava e si riteneva che queste procedure standardizzate poi fossero solo una sorta di struttura, di modulo che trasformasse l’autocertificazione in documento di valutazione dei rischi.
In realtà se si va a leggere l’articolo 29, quinto comma, parla proprio di procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Cioè sulla base di queste procedure si deve fare la valutazione e poi di conseguenza il documento. Quindi di per sé attenevano anche al contenuto, non solo a una struttura che potesse essere sostitutiva, anche se più esaustiva, di una certificazione. Andava dunque nel merito della valutazione del rischio.
(...) Era necessario fare qualcosa che prendesse per mano i datori di lavoro che devono svolgere questa valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 lavoratori o gli RSPP che devono svolgere questa funzione e gli aiutasse a svolgere una valutazione che fosse adeguata sia come dimensione, sia come specificità di rischio, per queste realtà. Non ci dimentichiamo, sullo sfondo, che la dimensionalità minima di queste aziende non è collegata alla percentuale o comunque all’intensità di rischio. La battuta che si fa con il pennello e l’imbiancatura, cioè “pareti grandi, pennello grande” o viceversa, non è in questo caso valido per le aziende, in quanto di per sé le aziende piccole possono avere veramente rischi alti e quindi occorre una  valutazione dei rischi che sia assolutamente puntuale. Tenuto conto comunque che le aziende che hanno una tipologia di rischi, quelle che sono elencate all’articolo 31 comma 6 (quelle che hanno un elemento di rischio alto tipo le aziende a rischio di incidente rilevante), sono escluse comunque dall’applicazione di queste procedure. Però non ci dimentichiamo che alcuni rischi che sono nelle piccole aziende sono rischi di grande interesse, importanza e rilevanza anche per l’esposizione al rischio di infortunio e malattie professionali.
È bene ricordare che queste procedure standardizzate, come indicato dall’articolo 29 del Decreto 81, non valgono solo per le aziende che impiegano fino a 10 lavoratori, ma anche per le aziende che impiegano fino a 50 lavoratori, con i limiti relativi all’articolo 31...
C.F.: Però c’è una differenza tra il comma 5 e il comma 6, cioè tra il fatto di poterle utilizzare fino a 10 lavoratori e poterle utilizzare fino a 50. Nel caso dei 10 è vincolante utilizzarle, nel caso del comma 6, cioè fino a 50, è una possibilità. Qui c’è una differenza. Il testo nel caso del comma 5 dice “effettuano la valutazione dei rischi sulla base...”, dall’altra parte dice “possono effettuare..,”. Aspetto non secondario...
Veniamo al documento. Il documento come è articolato? È articolato immagino con passaggi, con delle fasi per le aziende...
C.F.: Il documento in realtà si compone di due parti che sono assolutamente collegate e coerenti. Una parte che è proprio modulistica, quindi richiama e traccia quelle che sono le possibili schede e anche la “copertina” che potrà avere questo documento di valutazione dei rischi. Dall’altra parte abbiamo invece una sorta di manuale che aiuta a compilare non solo il documento, ma che ti aiuta quindi a fare la valutazione dei rischi nell’azienda. Quindi abbiamo questa sorta di percorso parallelo, dove abbiamo le spiegazioni, l’aiuto e anche le sottolineature su alcuni passaggi nodali – tipo l’organigramma aziendale, tipo la valutazione dei rischi tenendo conto del rapporto con la mansione svolta, con il tempo di lavoro, con l’organizzazione di lavoro – e dall’altra parte abbiamo proprio una sorta di facsimile di un documento di valutazione dei rischi semplificato per queste realtà lavorative.
Ci sarà nel documento anche una sorta di supporto, che si potrebbe definire una lista di controllo, per l’analisi dei rischi?
C.F.: Sì, noi siamo allergici a chiamarle check-list perché purtroppo abbiamo in questi anni avuto, da parte del mercato, esperienze negative delle check-list. Sorta di elenchi in cui basta apporre una crocetta e questo corrispondeva a l’aver fatto la valutazione.
Se guardiamo invece allo strumento in quanto tale, sì, è un elenco di rischi che dovrebbe essere per il 90% dei casi esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell’ambito della realtà lavorativa.
Una cosa che va detta è che abbiamo fatto, anche se in tempo breve, una piccola sperimentazione con alcune realtà, con alcuni RSPP, con alcuni datori, su tutto il territorio nazionale e per diversi settori produttivi. Quindi abbiamo avuto un feedback di adeguatezza e di efficacia dello strumento, anche in relazione al linguaggio semplice, al linguaggio facile e accessibile. Questo già ci ha aiutato... E abbiamo visto infatti che, ad esempio, dovevano essere inseriti alcuni riferimenti un po’ più specifici al mondo dell’agricoltura, perché in questo caso non c’erano elementi specifici...
Termino col dire che comunque al di là della lista dei rischi, c’è uno strumento – a mio parere molto utile – che associa a ogni rischio tutti i richiami normativi e i richiami anche delle norme tecniche di riferimento. Quindi in realtà è veramente è uno strumento e non un fine. Perché dice “per quel rischio vai vedere quel punto normativo, quell’articolo, quella norma tecnica, quell’allegato, ...”, cioè ti aiuta ad approfondire e a studiare.
Oltre a questo è previsto espressamente che uno possa poi, a partire da queste procedure standardizzate, integrare con tutte quelle che sono le banche dati, i registri relativi all’infortunistica, ... Questo apre a tutta una serie di riferimenti di documenti di cui ognuno può avvalersi,... Anche in relazione ai dati dell’Inail/ex Ispesl o anche a livello di ASL regionali.
Veniamo a questo punto al tema dell’evoluzione di questo documento che immagino sia frutto di diversi compromessi. Ci sono state delle discussioni?
C.F.: Diciamo sì, però non c’è stata una discussione forte sul piano delle parti rappresentate, cioè ad esempio le organizzazioni sindacali in contrasto con la parte datoriale o con le Regioni o con altro. C’è sempre stato per tutto il tempo dei lavori una grossa discussione, ma discussione di merito... Anche perché non dobbiamo sottovalutare il fatto che era la prima volta che le procedure si facevano. E quindi non era solo il fatto di approfondire aspetti tecnici del rischio in quanto tale (ormai c’è una letteratura consolidata tecnica), ma di riuscire a capire cosa vuol dire procedura standardizzata, qual è la procedura migliore, quali sono gli elementi che devono essere centrali per queste aziende e quali sullo sfondo. La discussione ha occupato molto tempo nel capire che cosa si volesse fare e quale fosse lo strumento migliore. Torno a dire: una discussione assolutamente con propri contributi di merito e non legati a schieramenti di parti per criteri di appartenenza o di rappresentanza...
Quindi è stato più facile trovare compromessi...
C.F.: È stato più facile trovare terze vie, non li chiamerei compromessi. Nel senso di arrivare a condividere il prodotto che stava uscendo.
Si riesce, secondo lei, a riunire insieme in questo documento facilità ed efficacia?
C.F.: Sì, assolutamente sì. E quindi, senz’altro, sarà uno strumento utile.
Da parte datoriale è stato sollevato più volte il problema del fatto che l’impatto sarà un impatto molto forte, sarà un impatto dirompente per queste aziende l’arrivo di queste procedure.
Il problema, lo sappiamo, sta nel fatto che purtroppo l’autocertificazione aveva preso una piega sbagliata. Come sappiamo in molte situazioni, non dico tutte, l’autocertificazione era poi concretamente il non fare la valutazione dei rischi. Quindi non era solo una forma di non obbligo per il documento, ma spesso era una forma molto blanda e leggera di valutazione dei rischi. E quindi ecco che l’impatto che avranno queste procedure sarà piuttosto rilevante, ma sarà rilevante perché si arriva in molte situazioni dal nulla. Perché se uno ad oggi avesse fatto già la valutazione e avesse la documentazione, il problema sarebbe solo quello di riportare, di ritradurre il tutto in queste procedure. Il problema è che molte aziende si trovano a rispondere ad un obbligo che fino a ieri avevano quasi archiviato o pensavano di non avere. Questo è il vero impatto, è la vera problematicità.
E questa proroga che è stata fatta – e su cui come organizzazione sindacale ci siamo espressi in modo negativo  - ci mette anche in difficoltà nei riguardi dell’Europa. Non ci dimentichiamo che a ottobre scorso noi abbiamo avuto una procedura d’infrazione da parte dell’Europa per il mancato rispetto della direttiva europea 89/391 su otto punti. Al punto quattro era proprio richiamato il fatto che non si rispettavano le regole introdotte dalla direttiva perché lì era previsto che tutte le realtà lavorative devono fare la valutazione dei rischi e in Italia era stata fatta questa deroga che stava durando eccessivamente. Quindi in questo caso il far slittare l’obbligo da giugno a, complessivamente, dicembre – se si legge dice “a tre mesi” dalla pubblicazione delle procedure e “comunque, non oltre il 31 dicembre 2012” – ci mette ancor più in difficoltà nei confronti dell’Europa. Comunque diciamo che per dicembre la cosa si chiuderà.
E per l’elaborazione delle procedure standardizzate questa volta – al di là delle proroghe passate -  la Commissione Consultiva era nei tempi previsti...
C.F.: Sì, se posso fare un’annotazione visto che mi riguarda da vicino, avendo partecipato a non solo questo Comitato, non è solo “questa volta”. Anche nei riguardi dello stress siamo arrivati assolutamente in tempo. In quel caso avevamo tempo fino al 31 dicembre, ma siamo usciti con le indicazioni il 17 novembre.
Ci tengo a dirlo perché da quando è uscito il decreto 81 c’è veramente una stagione nuova per il lavori della Commissione Consultiva. Io penso che tutti ce ne possano dare atto, al di là del “si potrebbe fare meglio” o “si potrebbe fare diversamente”. Si sta lavorando veramente tanto: c’è una produzione di strumenti, di regolamentazioni, di decreti attuativi molto ampia... Questo bisogna sottolinearlo, di solito si vede sempre tutto in negativo... Ad esempio richiamo quanto è stato recentemente fatto e pubblicato come buona prassi nei lavori in ambiente confinato o a rischio di inquinamento.  È un manuale operativo, una procedura operativa molto efficace. E anche questo è stato un lavoro che ha portato via tanto tempo. Non è solo una procedura scritta, ma ci sono anche riferimenti, disegni, ... Un lavoro molto completo.
Manuale che abbiamo già presentato ai nostri lettori. Come ultima domanda diamo qualche notizia dei futuri provvedimenti in uscita dalla Commissione Consultiva...
C.F.: In realtà sono già stati approvati i criteri della figura del formatore, che saranno assolutamente a supporto di quello che poi è l’accordo Stato-Regioni per quanto riguarda il contenuto della formazione. Questi criteri sono stati approvati e adesso devono essere trasformati in decreto interministeriale e poi ci dovrà essere un nuovo passaggio in Conferenza Stato-Regioni, ma pensiamo che entro questo mese ci saranno e sarà emanato il decreto.
E poi ci sono in arrivo, ma con tempi più lunghi, i decreti che riguardano l’articolo 30, quindi i modelli di organizzazione e gestione.

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Fonte:  www.puntosicuro.it

mercoledì 16 maggio 2012

Valutazione dei rischi: ennesimo rinvio per il decreto 81

Rinviati l’obbligo per le microimprese fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e l’applicazione del D.Lgs 81/08 ai settori ferroviario, marittimo e portuale.


È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.” che contiene il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate.

Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure standardizzate, il cui utilizzo per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. In assenza di queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1° luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L’avvicinarsi di questa scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla proroga prevista dal nuovo decreto legge.
 
Sottolineiamo come il termine previsto inizialmente dal D.Lgs. 81/08 per l’elaborazione delle procedure standardizzate e del loro recepimento tramite un decreto interministeriale fosse il 31 dicembre 2010!
 
Il decreto legge prevede inoltre un ulteriore rinvio per l’applicazione del Decreto 81 ad alcuni ambiti lavorativi indicati nell’articolo 3 comma 2 (settori ferroviario, marittimo e portuale).
 
Infatti, senza una ulteriore proroga del termine del 15 maggio 2012 (48 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08) previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, si sarebbe venuto a creare un vuoto normativo dovuto all'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale.
 
Il nuovo decreto legge, eliminando la frase “decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto” sposta quindi l’applicazione del Decreto 81 a questi settori al futuro recepimento dei decreti attuativi (il cui termine di emanazione, come appena evidenziato, scadeva anch’esso ieri, 15 maggio…).
 
Un’eccezione a questo panorama di proroghe è invece rappresentato dall’ambito degli uffici all’estero [1] di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per i quali il decreto attuativo è uscito proprio in questi giorni e che PuntoSicuro approfondirà con un articolo nei prossimi giorni: 
 
 
 
Federica Gozzini
 
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lunedì 16 aprile 2012

Come rendere ergonomica la postazione di lavoro al videoterminale

Una lista di controllo propone raccomandazioni nell’acquisto di arredi e accessori vari per rendere la postazione di lavoro al videoterminale a misura d’uomo. La scrivania, la sedia, lo schermo, gli strumenti di lavoro e gli accessori.


L’ergonomia è una scienza che può favorire una reale tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. È in grado di affrontare le interazioni tra gli esseri umani e gli altri componenti di un sistema - altre persone, macchine, prodotti, servizi, ambienti e strumenti – ottimizzando il benessere psicofisico delle persone e le prestazioni complessive del sistema.
Ad esempio molto utile è lo studio e la progettazione ergonomica in relazione all’attività con videoterminali, anche in relazione all’aumento della frequenza di malesseri accusati dai videoterminalisti; malesseri come mal di testa, bruciore agli occhi, nervosismo e dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani.
Un documento che affronta il tema dell’ergonomia applicata ai videoterminali è una lista di controllo prodotta da Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni.
Nel documento, dal titolo “ Lista di controllo: acquisto di arredi e accessori per il lavoro al videoterminale”, si sottolinea che l’ergonomia “inizia già al momento dell’acquisto”!
E la lista di controllo propone una serie di raccomandazioni nell’acquistare arredi e accessori vari che, se rispettate, rendono la postazione di lavoro al videoterminale il più possibile ergonomica, ossia a misura d’uomo. 
Senza dimenticare che i problemi principali che si riscontrano tra i videoterminalisti sono dovuti a:
- “piano di lavoro troppo alto e che non si può adattare alla statura di chi vi lavora;
- sedie che non si possono regolare in altezza o con piano di seduta troppo lungo o corto;
- schermi che non si possono abbassare a sufficienza o con superficie riflettente”.
Cominciamo ad occuparci della scrivania.
Questi alcuni suggerimenti tratti dalle domande di verifica contenute nella lista:
- il piano di lavoro deve essere “profondo 80 cm e largo 120 cm come minimo”: infatti “deve avere una profondità sufficiente per la tastiera, lo schermo e i documenti;
- “se si tratta di una scrivania per lavorare solo da seduti”: il piano di lavoro deve potersi regolare in altezza “da un minimo di 68 cm a un massimo di 82 cm”;
- chi utilizza la scrivania deve poterne regolare l’altezza senza difficoltà e “per regolare l’altezza non si devono usare attrezzi speciali”;
- “se si acquistano scrivanie per lavorare esclusivamente da seduti: sono disponibili altri mobili che permettono di lavorare in piedi”?
- una scrivania per lavorare da seduti /in piedi deve potersi regolare “in altezza tra i 68 cm e i 125 cm”: un piano di lavoro così regolabile “è adatto sia alle persone di bassa statura che lavorano sedute sia a quelle di alta statura che lavorano in piedi”;
- il piano di lavoro deve essere stabile “anche quando è regolato nella posizione massima in altezza”: “non deve vibrare quando si scrive o ci si appoggia”;
- se alla scrivania lavorano persone di statura alta, sotto il piano di lavoro deve esserci spazio sufficiente per gambe, ginocchia e piedi: “la distanza tra il bordo anteriore del piano di lavoro e le barre trasversali o canaline per i cavi non deve essere inferiore a 50 cm”;
- la superficie del piano di lavoro deve essere “opaca e di colore neutrale” e il bordo della scrivania smussato”.
Senza dimenticare che è importante che i cavi dei vari strumenti di lavoro si sistemino senza difficoltà negli appositi alloggiamenti. 

Altri suggerimenti riguardo alla sedia:
- è bene che sui pavimenti duri (parquet, linoleum, cemento, …) si usino sedie con rotelle morbide e per quelli morbidi (moquette, …) sedie con rotelle dure. Le rotelle devono potersi sostituire;
- la sedia deve essere dotata di uno schienale o di un supporto lombare regolabile in altezza;
- è consigliabile rinunciare – “eccettuato in casi particolari” -  a utilizzare sedie con braccioli: “se la sedia è dotata di braccioli questi devono essere regolabili in altezza, altrimenti inducono ad assumere una posizione scorretta o impediscono di avvicinarsi al piano di lavoro”. La lista sottolinea che i braccioli “facilitano il sedersi o l’alzarsi a chi è sovrappeso o ha problemi alle ginocchia, ma non sono necessari dal punto di vista ergonomico”.
Vediamo ora alcune indicazioni per le sedie con riferimento all’altezza dei lavoratori:
- le persone di alta statura devono avere a disposizione sedie che si possono regolare ad un’altezza superiore a quelle standard. Se “per la maggior parte delle persone la sedia deve essere regolabile da 40 cm a 52 cm”, “per una persona di statura elevata (oltre i 185 cm) si deve poter regolare l’altezza da 46 cm a 62 cm”;
- le persone di bassa statura devono avere a disposizione “sedie con piano di seduta abbastanza corto, cioè che può essere regolato a una lunghezza di circa 40 cm”. Il bordo anteriore della seduta “non deve premere contro l’incavo del ginocchio. Tra seduta e incavo del ginocchio vi deve essere spazio per due dita traverse”.
In merito agli strumenti di lavoro e alle relative impostazioni, i primi suggerimenti riguardano lo schermo.
Se lo schermo ha una dimensione superiore a 19 pollici deve essere possibile “abbassarlo in modo che la distanza tra il suo bordo inferiore e il piano di lavoro non superi i 5 cm”.
Se infatti lo schermo “è troppo alto o regolato in una posizione troppo elevata può provocare dolori alla nuca e disturbi agli occhi”.
In particolare “il bordo superiore dello schermo deve trovarsi 5–10 cm al di sotto dell’altezza degli occhi”.
Inoltre lo schermo deve avere una superficie antiriflessi: “le superfici riflettenti possono abbagliare oppure riflettere uno sfondo chiaro e quindi alterare la capacità visiva”. In particolare il documento indica che “gli schermi in cui ci si può specchiare non sono adatti per la videoscrittura”.
Altri suggerimenti riguardo agli strumenti di lavoro:
- quando si lavora con un portatile si devono avere “una tastiera, un mouse e uno schermo aggiuntivi”. Se ad esempio “si lavora più di 1 ora al giorno con il portatile, occorre usare la tastiera e il mouse esterni; a partire da 2 ore al giorno è necessario anche uno schermo aggiuntivo”;
- deve essere possibile “regolare la velocità del mouse in modo che per portare il puntatore dal bordo sinistro a quello destro dello schermo, il mouse deve spostarsi non più di 5 cm”.

Infine alcune indicazioni riguardo agli accessori.
Ad esempio il poggiapiedi: “le persone di piccola statura devono avere a disposizione un poggiapiedi se lavorano a una scrivania che non si può abbassare in modo sufficiente. Il poggiapiedi fornisce l’appoggio necessario se non si arriva a tenere i piedi a terra. Deve avere una dimensione minima di 45 x 35 cm e si deve poter regolare in altezza e inclinazione”.
Altro accessorio utile è il portadocumenti su cui appoggiare i fogli di carta.  
Tale portadocumenti “va posizionato tra schermo e tastiera” e si deve “poter inclinare in direzione dell’ utilizzatore. Per non coprire il bordo inferiore dello schermo, non deve essere sollevato a più di 6–8 cm”.
Concludiamo con il suggerimento – presente nella lista - di disporre di cuffie telefoniche “se occorre telefonare spesso mentre si usa la tastiera e il mouse”.
N.B.: I riferimenti legislativi contenuti nei documenti di Suva riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.
Tiziano Menduto

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martedì 10 aprile 2012

Incentivi INAIL alle imprese, presentati 25mila progetti per la sicurezza sul lavoro

28 marzo 2012. Conclusa la prima fase di inserimento online delle iniziative aziendali in materia di prevenzione degli infortuni per le quali l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto. Il calendario per l'invio telematico delle domande sarà pubblicato il 16 aprile.


Le imprese vogliono investire sulla sicurezza dei lavoratori. Questo il dato che emerge a conclusione della prima fase dell'operazione incentivi INAIL, partita lo scorso 28 dicembre. Ha superato quota 25mila, infatti, il numero delle aziende che hanno inserito, attraverso la procedura online sul portale dell'Istituto, i propri progetti per interventi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come l'acquisto di macchinari e attrezzature, e per l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla sicurezza.
Un miliardo di euro il valore complessivo degli interventi proposti. Nonostante la congiuntura economica negativa, le imprese che hanno aderito al bando INAIL hanno dimostrato la disponibilità a investire complessivamente circa un miliardo di euro per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro. Per sostenere e incentivare questi progetti, l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto, ripartiti in budget regionali che tengono conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio. Si tratta della seconda tranche dopo i 60 milioni di euro stanziati nel 2010, che nel corso del 2011 hanno finanziato 1.086 interventi, il 98% dei quali relativi a progetti di prevenzione realizzati da parte di piccole e medie imprese.
Priorità cronologica per l'attribuzione delle risorse disponibili. Da un'analisi preliminare dei progetti inseriti online entro la scadenza dello scorso 7 marzo, le richieste di incentivo, destinato a coprire il 50% dei costi, risultano essere cinque volte superiori alle risorse messe a disposizione dall'INAIL (lo scorso anno, per 60 milioni di euro disponibili, erano pervenute richieste di contributo per circa 800 milioni). Come già avvenuto nella precedente edizione, il criterio previsto dal bando per l'attribuzione del finanziamento è quello della priorità cronologica dell'arrivo delle domande nei giorni fissati, i cosiddetti "click day". L'Istituto ha confermato la scelta dell'ordine cronologico perché consente di velocizzare le procedure di selezione e di rendere più rapida la realizzazione degli interventi e l'erogazione dei finanziamenti. Quest'anno però, per finalizzare la presentazione della domanda, il giorno dell'invio sarà sufficiente inserire il codice identificativo già assegnato a ogni progetto al termine della prima fase.
La procedura adottata garanzia di velocità e obiettività. Per accedere alla fase conclusiva dell'invio telematico, tutti i progetti inseriti hanno superato una valutazione sulla base di una griglia di parametri predeterminati che premiano caratteristiche come la dimensione aziendale, le percentuali di lavoratori beneficiari, l'efficacia dell'intervento, il settore produttivo più rilevante a livello regionale, la maggiore gravità della causa di infortunio (o fattore di rischio per le malattie professionali) che mirano a eliminare o a prevenire. Questa valutazione è stata effettuata in maniera automatica dal sistema informatico in base a quanto dichiarato dalle imprese e successivamente sarà oggetto di verifica da parte dell'INAIL. Una procedura di questo tipo, oltre ad assicurare una maggiore velocità, garantisce anche l'obiettività della valutazione.
Il 16 aprile le date per i "click day" sul portale dell'Istituto. Una volta ultimate le procedure amministrative per la validazione del database che gestisce i progetti inseriti dalle imprese, a garanzia del corretto svolgimento dei "click day" saranno effettuate le prove di carico della piattaforma telematica, tenendo conto dei diversi carichi regionali. Valutando i diversi andamenti e il risultato dei test, sarà quindi possibile fissare il calendario per l'invio telematico delle domande, che sarà comunicato sul portale dell'Istituto il 16 aprile. Le aziende che non avranno la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal bando incentivi 2012 potranno presentare nuovamente il progetto nell'edizione successiva. Nell'ambito dei compiti attribuiti all'INAIL dal nuovo Testo unico sulla sicurezza - il decreto legislativo 81/2008 modificato dal decreto legislativo 106/2009 - per il quadriennio 2011-2014 l'INAIL prevede infatti di stanziare complessivamente circa 850 milioni di euro per sostenere progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle micro, piccole e medie imprese.
Per saperne di più:

lunedì 2 aprile 2012

Osha: previsto un aumento dello stress sul lavoro

Otto intervistati su 10 nell'ambito di un importante sondaggio d'opinione paneuropeo prevedono un aumento dello stress sul lavoro.


 Lo stress legato all'attività lavorativa è motivo di preoccupazione per una grande maggioranza della forza lavoro europea: questa è la conclusione del secondo sondaggio d'opinione paneuropeo sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'indagine, condotta da Ipsos MORI per conto dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), ha raccolto le opinioni di oltre 35.000 cittadini di 36 paesi europei in relazione alle problematiche attuali sul posto di lavoro, tra cui lo stress legato all'attività lavorativa e l'importanza della sicurezza e della salute sul lavoro per la competitività europea, anche nel contesto di un prolungamento della vita lavorativa.

Su dieci intervistati in età attiva in Europa, otto (80%) pensano che il numero di persone sottoposte a stress sul lavoro aumenterà nei prossimi cinque anni; di questi, il 52% è convinto che l'aumento sarà "marcato". Tali risultati riflettono quelli del sondaggio ESENER dell'EU-OSHA sui rischi nuovi ed emergenti sul posto di lavoro, dal quale era emerso che il 79% dei dirigenti ritiene lo stress un aspetto problematico per la propria azienda. Lo stress rappresenta quindi per le imprese un fattore tanto rilevante quanto gli infortuni sul lavoro.
 
Lo stress legato all'attività lavorativa è una delle principali sfide con cui l'Europa deve confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza. Comporta costi enormi in termini di disagio umano e performance economica. Inoltre, in base al sondaggio una grande maggioranza degli europei (86%) concorda sul fatto che, per mantenere la propria competitività economica, un paese deve adottare buone prassi di salute e sicurezza sul lavoro, un fattore della cui necessità il 56% di queste persone è fermamente convinto. I lavoratori e le persone non occupate hanno espresso opinioni analoghe (rispettivamente, l'86% e l'85% degli intervistati sono concordi su questo punto).
 
Ritiene che nei prossimi cinque anni il numero di persone sottoposte a stress legato all'attività lavorativa nel suo paese...
 
52% subirà un marcato incremento
28% subirà un modesto incremento
12% rimarrà pressoché invariato
4% diminuirà leggermente
3% diminuirà notevolmente
1% non so
 
Base: tutti i lavoratori (19.502)
 
“La crisi finanziaria e i cambiamenti che si susseguono nel mondo del lavoro esercitano pressioni sempre maggiori sui lavoratori; non deve stupire, quindi, che lo stress legato all'attività lavorativa sia una delle principali preoccupazioni della gente” spiega la dott.ssa Christa Sedlatschek, direttore dell'EU-OSHA. “Indipendentemente dall'età, dal genere e dalle dimensioni dell'organizzazione, una grande maggioranza della popolazione è del parere che lo stress legato all'attività lavorativa andrà aumentando. Nonostante ciò, si registrano interessanti variazioni a livello nazionale tra coloro che prevedono un aumento "marcato": per esempio, i norvegesi sono i meno preoccupati (16%), mentre i greci sono i più preoccupati (83%: "subirà un marcato incremento"). Fare fronte ai rischi psicosociali è uno dei principali aspetti delle attività dell'EU-OSHA per migliorare la vita dei lavoratori in Europa”.
 
Infine, nell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni, il sondaggio rivela che l'87% della popolazione europea è convinta che l'adozione di buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia importante per aiutare le persone a lavorare più a lungo prima della pensione (di questi, il 56% è del parere che si tratti di un intervento "molto importante"). Un recente sondaggio di Eurobarometro mostra che molti europei non respingono l'idea dell'invecchiamento attivo, ma che le attuali condizioni di salute e sicurezza sul lavoro potrebbero non permettere loro di continuare a lavorare in un'età più avanzata. Sebbene in Europa l'età pensionabile sia in generale di 65 anni, secondo Eurostat nel 2009 l'età media di abbandono del mercato del lavoro è stata di circa 61,5 anni. In base al sondaggio di Eurobarometro, quattro europei su dieci (42%) sono convinti di potere continuare a svolgere la propria attività lavorativa fino all'età di 65 anni e oltre, mentre il 17% prevede di non essere in grado di proseguire oltre i 59 anni. L'EU-OSHA è attivamente impegnata nella promozione dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012, al fine di promuovere la necessità di una buona salute e sicurezza sul lavoro in tutte le fasi della vita lavorativa.
 
 
 
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mercoledì 28 marzo 2012

SGSL nelle piccole imprese: la fase di attuazione

Un supporto per le micro e piccole imprese nella fase di attuazione relativa a un sistema di gestione. Le competenze, il piano annuale di formazione, le comunicazioni, la partecipazione, le procedure di lavoro e l’analisi di sicurezza delle attività.



Dopo aver affrontato più volte il tema della fase di pianificazione relativa all’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) da parte delle piccole imprese, ci soffermiamo oggi sul alcuni aspetti della vera e propria fase di attuazione.
Lo facciamo facendoci guidare dal documento Inail dal titolo: “ Linee di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese”, linee di indirizzo redatte proprio per supportare le micro e piccole imprese nell’implementazione di un SGSL attraverso la proposta di modalità applicative semplificate, appropriate alle caratteristiche dimensionali e strutturali.
Riguardo all’attuazione di un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro il documento prende in considerazione diversi argomenti: formazione, comunicazione, partecipazione, procedure di lavoro, manutenzione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di Protezione Individuale e emergenze. Rimandandovi ad una lettura esaustiva delle linee di indirizzo, ne riprendiamo brevemente alcuni.
Competenza, formazione e consapevolezza
Le linee di indirizzo sottolineano che è necessario “sviluppare una adeguata consapevolezza tra i lavoratori in merito all’importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL, alle conseguenze che la loro attività ha rispetto alla salute e sicurezza sul lavoro e alle possibili conseguenze causate da uno scostamento rispetto a quanto previsto”.
Per garantire tutto l’azienda deve dunque “definire le modalità informative, formative e di addestramento, tenendo conto dell’esperienza maturata da ogni lavoratore, al fine di rendere il proprio personale competente per garantire una efficace partecipazione al funzionamento del SGSL”.
In particolare il DL/RSPP “in base alle risultanze della Valutazione dei Rischi ed in conformità con la legislazione vigente ed i contratti collettivi di lavoro applicati, valutate le capacità e le condizioni dei lavoratori, pianifica le necessità informative, formative e di addestramento sulla salute e la sicurezza. Predispone il ‘Piano annuale di informazione - formazione - addestramento per la sicurezza’ e lo aggiorna in occasione della revisione ed eventuale rielaborazione della valutazione dei rischi, coinvolgendo, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, il RLS/RLST ed il Medico Competente”. Tale piano contiene “l’articolazione delle attività informative, formative e di addestramento: formazione e aggiornamento per il RSPP, per eventuali ASPP, per il RLS, per gli addetti alle emergenze e al primo soccorso, per i preposti, per i lavoratori e per il DL nel caso in cui svolga direttamente i compiti del S.P.P.”.
Si ricorda poi che “al termine degli interventi formativi deve essere verificato il grado di apprendimento”.
Comunicazione, consultazione, partecipazione, rapporto con l’esterno
Il DL/RSPP “gestisce le comunicazioni interne ed esterne relativamente alle tematiche di Salute e Sicurezza; consulta e coinvolge i lavoratori, anche attraverso i loro RLS/RLST come previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro. Oltre a garantire la comunicazione in modo da rendere partecipi tutti i lavoratori, assicura, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a chiunque ne abbia titolo e ne faccia richiesta (enti locali, cittadini, dipendenti diretti e indiretti, clienti e fornitori, ecc.) una risposta esauriente e comprensibile”.
Ad esempio l’azienda:
- “diffonde informazioni sulla organizzazione della sicurezza e su chi siano i soggetti che hanno incarichi specifici in materia;
- raccoglie osservazioni, commenti e proposte, dai lavoratori e dagli altri soggetti interessati, sulle misure preventive e protettive adottate, sulle procedure e sui metodi di lavoro adottati”. Le comunicazioni possono essere diffuse “per mezzo di bacheche, posta interna, posta elettronica, ovvero tramite riunioni specifiche, opuscoli”.
Inoltre l’Azienda incoraggia la partecipazione di tutti i lavoratori, promuove la “cooperazione in materia di sicurezza”, “assicura il tempo necessario e la massima collaborazione al RLS/RLST”.
Vi rimandiamo alla lettura del documento in merito ad un elenco esemplificativo di temi per i quali è auspicabile consultare e coinvolgere i lavoratori.
Procedure di lavoro
Il DL/RSPP “identifica le procedure, istruzioni e strumenti di programmazione che regolano i processi aziendali che possono avere influenza sulla salute e la sicurezza sul lavoro al fine di attuare quanto previsto dal sistema di gestione, in conformità alla politica definita dall’azienda, alla valutazione dei rischi e alle altre disposizioni di legislazione in materia”.
In particolare dalla valutazione dei rischi “connessa con l’analisi dei processi di lavoro e delle attività svolte in azienda il DL/RSPP individua e definisce le caratteristiche e i punti critici da controllare nei processi e nelle attività lavorative”. E una volta individuate le criticità il DL/RSPP, “in collaborazione con gli eventuali preposti, redige idonee procedure di lavoro che individuano, in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le corrette modalità lavorative specificando ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti ed includono le relative attività di sorveglianza, misurazione e controllo”.
E se necessario “ulteriori dettagli operativi su elementi particolari che necessitano di indicazioni dedicate (macchine, sostanze, operazioni, ecc.) possono essere riportate in specifiche istruzioni operative”. È evidente che tali procedure operative sono oggetto di informazione, formazione e addestramento.
Alle linee di indirizzo dell’Inail è allegato un “Modulo Analisi di Sicurezza delle Attività”.   
L’analisi di sicurezza delle attività (ASA) ipotizza in questo caso “la presenza di pochi o, addirittura, di un solo addetto operativo nell'area interessata. Non sono considerate le possibili interferenze fra persone, mezzi o macchine diverse, richiedendo la soluzione dei problemi di coordinamento fra i diversi operatori alla messa a punto di adeguate misure organizzative procedurali”.
Nel modulo sono riportati i seguenti stadi:
- “identificazione delle operazioni compiute dai vari lavoratori (la ripartizione in mansioni - in quanto fatto formale - non appare spesso sufficientemente dettagliata allo scopo);
-  scomposizione logica di ogni operazione relativamente complessa in una serie di singole operazioni elementari (massimo dieci, altrimenti è opportuno ripartirle in più attività)”.
Tutto ciò consente di studiare i potenziali pericoli insiti in ciascuna di esse, “in quanto per ogni situazione elementare è più facile:
- individuare e valutare qualitativamente le condizioni di potenziale pericolo, di probabilità e conseguentemente di rischio;
- predisporre adeguate misure di contenimento - procedure, DPI, eccetera - rendendo possibile il conseguimento della sicurezza preventiva;
- valutare il rischio dopo l’applicazione delle misure”.
È evidente che la tecnica “prevede una attiva collaborazione da parte dei lavoratori”, ricordando che un loro coinvolgimento degli operatori nella fase di identificazione dei potenziali pericoli e delle soluzioni “comporta anche di riflesso un loro maggior impegno nel rispetto delle scelte procedurali (e costituisce quindi una differente ed efficace forma di informazione e formazione)”.
Si ricorda infine che le ASA “possono essere predisposte in fase redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per ognuna delle singole attività e aggiornate dinamicamente per l’esecuzione di ogni singola commessa, anche su base giornaliera”.
   
Inail - Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione e Direzione Centrale Prevenzione, “ Linee di indirizzo SGSL – MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese” (formato PDF, 1.82 MB).
Tiziano Menduto

lunedì 5 marzo 2012

Decreto semplificazioni: soppressi i controlli sulla sicurezza?

L’articolo 14 contenuto nel D. Legge 5/2012, relativo alle semplificazioni dei controlli sulle imprese, contiene alcuni punti critici che rischiano di ridurre o rendere meno efficaci i controlli sulla sicurezza, sulla salute e sui temi ambientali.



In questi giorni organi di stampa, politici, esponenti sindacali e associazioni stanno lanciando un allarme in merito al possibile depotenziamento relativo ai controlli ambientali e sulla sicurezza sul lavoro in merito ai contenuti del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
E un primo segnale di ascolto di questo allarme è stato il parere favorevole espresso ieri dalle Commissioni riunite I e X della Camera ad alcuni cambiamenti al testo del decreto-legge che potrebbero, se approvati in aula (in relazione anche al percorso che il governo sceglierà per la votazione del decreto), portare a un cambiamento di impostazione al concetto di “Semplificazione dei controlli sulle imprese".
Vediamo comunque di fare un po’ di chiarezza e approfondire nel merito queste “grida di allarme”, rimandando tuttavia una più appropriata interpretazione della normativa a futuri articoli e approfondimenti di PuntoSicuro.
Stiamo parlando del decreto-legge n. 5 del 2012 che, nel solco dei precedenti decreti-legge n.112 e 200 del 2008, persegue l' obiettivo della semplificazione, incidendo su un ampio spettro di settori normativi.
Il decreto-legge, che è entrato in vigore il 10 febbraio 2012 e che in qualche caso si intreccia con il decreto-legge che riguarda il tema contiguo delle liberalizzazioni, si compone di 63 articoli che, come detto, incidono su un ampio spettro di settori normativi.
Tuttavia la norma che ha portato a queste denunce di depotenziamento e soppressione dei controlli è contenuta nell’articolo 14 che tratta della “Semplificazione dei controlli sulle imprese".
Dopo aver ricordato, al comma 1, che la disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le  aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della  proporzionalità dei controlli stessi e  dei  relativi  adempimenti  burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del  coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali, si arriva al comma 3 che recita: al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo é autorizzato ad adottare (…) uno o più regolamenti (…) volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
Alcomma 4 è previsto che tali regolamenti siano emanati su proposta del Ministro per la P.A., dello sviluppo economico e dei Ministri competenti (…) sentite le associazioni imprenditoriali, ma senza riferimento, ad esempio alle associazioni dei prestatori di lavoro, ai sindacati.
Il comma 4 riporta poi i principi e criteri di tali regolamenti.
Si parla di “proporzionalità dei  controlli”, di “eliminazione di attività di controllo non necessarie”, di “coordinamento e programmazione dei controlli”, di “informatizzazione  degli  adempimenti”. Fino ad arrivare al punto f) dove si legge: soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
E nel comma 5 si indica che le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, devono confermare le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4 (entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata).
Torniamo alla lettera f) e rileviamo che la norma UNI EN ISO 9001:2008 indica in realtà i principi relativi alla qualità di processo per produrre beni o erogare servizi mirando prioritariamente alla soddisfazione del cliente. Un’azienda che adotta il sistema di gestione per la qualità (SGSQ), UNI EN ISO 9001:2008, si assume degli obblighi relativi al proprio rapporto di qualità con i clienti, obblighi che non hanno riferimento ai controlli in relazione, ad esempio, a salute, ambiente e sicurezza.
Insomma potrebbe bastare avere un certificato UNI ISO-9001 o altra appropriata certificazione emessa, per vedere ridotti o soppressi tutti i controlli della pubblica amministrazione, tranne che in materia fiscale e finanziaria.
Inoltre lo stesso comma 4, lettera d), riguardo ai controlli parla di collaborazione amichevole con i soggetti controllati  al  fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità. E in tema di controlli, al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità cui corrispondono sanzioni penali, il termine “amichevole” potrebbe essere interpretato in forma distorta. E le soluzioni “amichevoli” potrebbero fare riferimento a controlli concordati e con preavviso.
In riferimento a questi contenuti e al rischio che questo articolo si risolva in un effettivo depotenziamento dei controlli, sono stati presentati diversi emendamenti dall’ onorevole Antonio Boccuzzi.
Ad esempio un emendamento presuppone la soppressione della lettera f) in quanto le UNI EN ISO 9001:2008 non hanno a che fare con i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
Un altro emendamento non sopprime il punto f) ma ne cambia il testo facendo riferimento a “programmazione e modulazione dei controlli sulle imprese tenendo conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
I pareri positivi espressi ieri dalle Commissioni della Camera citati all’inizio dell’articolo, riguardano nello specifico l’ipotesi di cancellazione della Lettera f.
Inoltre, il termine collaborazione “amichevole” sarebbe mutato in collaborazione “leale”.
 
Tiziano Menduto

lunedì 20 febbraio 2012

Privacy e decreto semplificazioni: eliminato l’obbligo del DPS

Le novità in materia di trattamento dei dati personali: eliminato l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Inoltre i primi chiarimenti operativi in materia di lavoro e il rinvio della PEC.


Brescia, 20 Feb - Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Semplificazioni ( Decreto-Legge 9 febbraio 2012 , n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo) è stata introdotta un’importante novità in materia di trattamento dei dati personali.
L’art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali - ha infatti eliminato l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS); la scelta è dovuta al fatto che il documento in questione non è previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, quindi è stato ritenuto un adempimento meramente superfluo.
Ricordiamo alle aziende che restano comunque ferme tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente ( Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e l’obbligo di aggiornare la documentazione relativa alla Privacy quando necessario.
Vediamo l’articolo 45 del D.L. 5/2012:

Art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»;
    b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
    c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
abrogato il comma 1-bis;
    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
19.8 e 26.
 Ecco come si presentano gli articoli modificati (in corsivo le modifiche):

Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati trattati e delle operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;

a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; (soppressa)
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a 19.8 e 26.

a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza; (soppressa)
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a 19.8 e 26.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Novità in materia di lavoro
Il Decreto ha inoltre introdotto importanti novità in materia di interdizione anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.
A questo proposito il Ministero del lavoro si è espresso con la Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012, dove la Direzione generale per l’attività ispettiva fornisce i primi chiarimenti operativi in ordine alla applicabilità delle nuove disposizioni.
Segnaliamo anche alle imprese che il Decreto Semplificazioni ha anche prorogato al 30 giugno 2012 il termine ultimo entro il quale devono comunicare Registro Imprese il proprio l'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 37
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.