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martedì 4 dicembre 2012
Come fare in ogni azienda una formazione efficace ed effettiva
Un opuscolo riassume le indicazioni normative, gli accordi e i
chiarimenti sulla formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro. Le
quattro fasi di una formazione, le buone pratiche, il libretto formativo
e le prescrizioni per ogni attore della sicurezza.
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giovedì 27 settembre 2012
Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione
Approvata una circolare per l’applicazione degli accordi sulla
formazione con riferimento alle recenti linee interpretative. Enti
bilaterali, repertorio degli organismi paritetici, formazione pregressa,
registro delle presenze e attestati di frequenza.
mercoledì 19 settembre 2012
venerdì 13 luglio 2012
Regione Lombardia: finanziamenti, organismi paritetici, e-learning
Intervista a Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. Collaborazione con gli Organismi Paritetici, creazione di un elenco di Organismi regionali, finanziamenti alle aziende e valorizzazione dell’e-learning.
PuntoSicuro nei giorni scorsi ha presentato relatori e temi trattati nel convegno “ Le novità su salute e sicurezza sul lavoro”, un convegno organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) che si è tenuto a Milano il 4 giugno 2012.
Convegno che non si è soffermato solo sui recenti documenti relativi alla formazione e ai formatori, ma che ha affrontato alcune politiche regionali in materia di sicurezza sul lavoro, materia che ricordiamo essere soggetta al regime di competenza della legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro) e componente del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, ha parlato del Piano regionale lombardo 2011/2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E ha sottolineato rilevanti futuri sviluppi delle politiche regionali che PuntoSicuro approfondisce oggi con un’intervista mirata.
Abbiamo parlato di tavoli di lavoro con le parti sociali, di collaborazione con gli Organismi Paritetici, di creazione di un elenco di Organismi regionali, di finanziamenti alle aziende e voucher, di valorizzazione dell’e-learning, di educazione ai rischi nella scuola, di tetto massimo per i partecipanti ai corsi di formazione e di nuovi format per gli attestati di formazione.
La Regione Lombardia si è dimostrata in questi anni sensibile alle tematiche relative alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, nel suo intervento, lei ha fatto specifico riferimento ad un tavolo di lavoro con le parti sociali su questi temi. Quando è nato questo tavolo di lavoro e quali sono le sue caratteristiche e obiettivi?
Nicoletta Cornaggia: Già con il Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, approvato con delibera della Giunta Regionale VIII/6918 il 2 aprile 2008, è stato individuato un modello organizzativo basato su una Cabina di regia e sul Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08.
Alla Cabina di regia partecipano i rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale. Sono gli stessi soggetti giuridici che hanno sottoscritto ex-ante – cioè prima della deliberazione della Giunta, sia nel 2008, che nel 2011 ( dgr IX/1821 del 8 giugno 2011) - l’Intesa per la promozione del Piano, impegnandosi a mettere in campo le sinergie necessarie al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. La Cabina si riunisce trimestralmente e svolge una costante azione di monitoraggio, confronto e verifica dello stato di avanzamento della programmazione strategica. Altresì lavora per la validazione di documenti – quali linee operative, guide, vademecum – che i Laboratori di approfondimento, dedicati a specifici rischi e/o settori, elaborano, con la doppia finalità di fornire strumenti di indirizzo sia agli organi di vigilanza che alle aziende virtuose.
Mentre la Cabina assolve ai compiti assegnati agli Uffici Operativi dal DPCM 21 dicembre 2007, il Comitato – cui partecipano anche le Aziende Sanitarie Locali - svolge, oltre alle funzioni previste dal DPCM, un’attività di ascolto e valorizzazione del livello provinciale.
Uno dei temi affrontati dalla Regione Lombardia e dal tavolo di lavoro è la formazione alla sicurezza, sia con riferimento alla formazione dei soggetti aziendali che alla formazione nelle scuole. La Regione ha stanziato recentemente 9 milioni di euro per la partecipazione a percorsi formativi, quante aziende ne beneficeranno?
N.C.: Grazie alla collaborazione e al coordinamento con la DG Occupazione e Lavoro – componente della Cabina di regia – è stato possibile aprire un Avviso “Dote sicurezza” alle micro e piccole imprese lombarde, consentendo ai datori di lavoro di prenotare dei voucher per l’”acquisto” di corsi di formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro individuati ed afferenti al D.Lgs. n. 81/08 e definiti dagli Accordi collegati, ed erogati dai soggetti formatori legittimati e accreditati. Sono stati prenotati 2595 voucher.
Riguardo alle scuole, invece, obiettivo del Piano è integrare l’educazione ai rischi nei curricula scolastici. Sempre grazie alla collaborazione con la DG Occupazione e Politiche del Lavoro, nel triennio di vigenza del precedente Piano è avvenuta l’approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi relativi alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema istruzione (dgr VIII/9568 del 11 giugno 2009), in base al quale la sicurezza sul lavoro è stata inserita tra le aree tematico/formative da sviluppare nei percorsi didattici di I° e II° ciclo. Ora, le iniziative da intraprendere sono rivolte a sostenere gli istituti.
La sicurezza e la salute sul lavoro sono competenze da acquisire nel programma di studi curricolari: non devono però essere intese come un soggetto autonomo, bensì devono essere incorporate negli obiettivi di apprendimento scolastici riferiti ad altre materie (ad esempio la scienza, l’educazione fisica, l’educazione sanitaria e la cittadinanza). Diventa, dunque, prioritario preparare il corpo docenti sulle modalità attraverso le quali offrire l’educazione al rischio. Per questo abbiamo avviato uno specifico progetto formativo, scorporato e distinto da quello realizzato per le aziende con l’Avviso Dote, cui partecipa l’Ufficio Scolastico Regionale ed Eupolis.
Il tema della collaborazione con gli Organismi Paritetici non è esente da criticità e necessita di chiarimenti. Durante il convegno lei ha anche parlato dell’elaborazione futura di un repertorio degli Organismi Paritetici lombardi...
N.C.: La Cabina di regia, come detto in precedenza, è il luogo in cui si creano e si esplicano le sinergie per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il che si attua anche attraverso un’azione di supporto alle aziende, o meglio fornendo loro strumenti che le supportino e le orientino nell’applicazione dei disposti normativi.
In questa logica è risultato evidente quanto fosse urgente e necessario rendere disponibile una sorta di repertorio degli Organismi lombardi, per consentire ai datori di lavoro (ddl) – aderenti o meno ad associazioni di categoria – di individuare quello cui “richiedere la collaborazione” [rif. Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21.12.2011): “… i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione …”].
Lo scenario che si delinea, dunque, è quello in cui il ddl lombardo disporrà di una semplice tabella in cui facilmente identificherà l’Organismo che ha le caratteristiche definite dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 20 del 29.07.2011, ovvero “l’essere costituiti da una o più associazioni dei ddl e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ambedue firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato all’azienda; l’operare nel settore di riferimento, e non in un diverso settore; l’essere presenti nel territorio di riferimento, e non in un diverso contesto geografico.” Il tavolo appositamente costituitosi sta conducendo un ampio dibattito su quali siano gli elementi – ad esempio, l’applicazione di uno specifico contratto collettivo - da valorizzare nella scelta dell’Organismo.
In questi ultimi mesi molti hanno sottolineato l’importanza di mettere un tetto al numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione, sia che si tratti di formazione di base, sia che si tratti di aggiornamento. Qual è la posizione della Regione?
N.C.: Regione Lombardia si è già espressa nel 2006, con le circolari di recepimento dell’Accordo per la formazione dei RSPP/ASPP, stabilendo che anche nei corsi di aggiornamento vi sia il rispetto di un numero massimo di partecipanti pari a 30 (rif. Circolare n. 32/SAN06 del 19.12.2006).
L’aggiornamento è un momento di formazione. Le ore di aggiornamento formativo sono ore di formazione. Dunque devono avere la stessa dignità; devono essere rispettose degli stessi requisiti.
Nel convegno lei ha affrontato anche alcune novità riguardo ai format riconosciuti per gli attestati di formazione. Sono novità già approvate o in via di approvazione? Come sarà il nuovo format?
N.C.: Il nuovo format andrà ad aggiornare quello già diffuso con la Circolare n. 21/SAN06 del 27.07.2006 di recepimento dell’Accordo per la formazione dei RSPP/ASPP, in coerenza ai modelli ed ai criteri applicati dalla DG Occupazione e Lavoro.
Infine diamo qualche informazione su quello che è emerso o sta emergendo dal tavolo di lavoro riguardo allo strumento dell’E-Learning, uno strumento valorizzato dagli stessi accordi sulla formazione del 21 dicembre 2012.
N.C.: Entrambi gli Accordi per la formazione consentono, per parti limitate di percorso, l’erogazione in modalità e-learning, cioè ammettono la possibilità di imparare sfruttando la rete internet e la diffusione di informazioni a distanza. Va chiarito che l’e-learning si distingue da altre versioni di formazione a distanza (FAD) per la componente Internet e/o web e per la presenza di una "piattaforma tecnologica" specifica. È una modalità, come pone la domanda, che richiede di essere valorizzata, perché - dove correttamente erogata - è certamente vantaggiosa. Dunque, ciò che occorre fare è individuare alcuni elementi il cui rispetto sia garanzia - per il soggetto formatore, per l’utente e per l’organo di vigilanza - di erogazione corretta del corso.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
lunedì 19 marzo 2012
Nuovi Accordi: quale formazione pregressa è riconosciuta?
I punti poco chiari e di dubbia interpretazione dell’Accordo relativo
alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti commentati da
Cinzia Frascheri. Gli enti bilaterali, i docenti, le verifiche, le
disposizioni transitorie e la formazione pregressa.
L’ Accordo
tra lo Stato e le Regioni, approvato il 21 dicembre 2011, sulla formazione
di lavoratori, preposti, dirigenti, costituisce un adempimento sostanziale -
benché non puntuale - di quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008.
Un
adempimento che, tuttavia, se colma un
vuoto che ha generato in questi anni confusione e disomogeneità nella qualità
della formazione alla sicurezza erogata, non è tuttavia esente a sua volta da
piccole lacune e ambiguità.
Lacune
riconosciute dagli stessi estensori del testo, tanto da costringerli
all’elaborazione e alla futura pubblicazione di una nota esplicativa
dell’Accordo.
Per
approfondire i punti meno chiari dell’Accordo riprendiamo un articolo,
pubblicato sul sito Salute
& Sicurezza della CISL, scritto da Cinzia Frascheri (giuslavorista e responsabile
nazionale C.I.S.L. per la Salute e Sicurezza sul Lavoro), dirigente sindacale
che più volte PuntoSicuro ha consultato in passato, anche in relazione alla sua
partecipazione ai lavori della Commissione Consultiva Permanente.
In
“ I nodi interpretativi da
sciogliere in merito all’Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione dei
lavoratori ai sensi dell'art.37, c.2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 s.m.”,
la D.essa Frascheri sottolinea che il lavoro di regolazione svolto dall’Accordo
“è senz’altro da considerare complessivamente di rilevante valore e di grande
importanza”, tuttavia tale valore e l’urgenza di renderlo operativo, “non
cancella o vanifica (ma di più, forse, ne rafforza) la necessità di rilevare i
tanti punti disseminati nel testo che risultano, non solo alquanto poco chiari e di dubbia interpretazione
ma, ancor più problematicamente, di non univoca attuazione, alimentando così,
in modo esponenziale la determinazione di future prossime situazioni di
contenzioso, di disparità di trattamento e di garanzia di tutela, tenuto conto
della centralità della formazione nell’azione di prevenzione e protezione
nell’ambito lavorativo”.
Rimandando
i lettori ad una lettura diretta ed esaustiva del documento, riassumiamo
brevemente alcuni dei nodi non chiari e di difficile applicazione citati:
-premessa: il datore
di lavoro, a fronte dell’obbligo di formazione relativo alle figure del
dirigente e del preposto (art.37, comma 7), non è tuttavia vincolato in questo
caso a rispettare le disposizioni previste nell’ Accordo
Stato-Regioni. Potendo programmare percorsi formativi “alternativi” dovrà dimostrare, comunque,
“l’altrettanta adeguatezza e specificità di questi”. Il punto di debolezza qui
rappresentato “è dato dalla mancanza di chiarezza e di regolazione relativa
proprio alla dimostrazione da dare”: “non si chiarisce in maniera puntuale il
datore di lavoro a chi deve dimostrare, in quale forma, con quale documento e
in base a quali parametri di confronto, l’aver programmato dei percorsi
formativi ‘alternativi’, ma comunque garanti di fornire una formazione
‘adeguata e specifica’ (concetti quest’ultimi anch’essi di non univoca
interpretazione)”;
-requisiti dei docenti: non ci
soffermiamo su questa parte dell’accordo che fornisce alcune “regole-ponte in
attesa dell’elaborazione, da parte della Commissione consultiva permanente dei criteri
di qualificazione
della figura del formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro”.
Tuttavia ricordiamo che l’autrice dell’articolo sottolinea che in relazione
all’arco di tempo previsto, un triennio, per garantire il minimo
dell’esperienza e della competenza necessarie, “è l’indeterminatezza delle
modalità, nei modi e nei tempi per poter accertare tale requisito che crea non
poche perplessità”;
-organizzazione della formazione: si
riscontra nell’accordo “l’assenza per i lavoratori dell’obbligo della prova di verifica dell’apprendimento al
termine del percorso formativo”, una scelta e non una mera dimenticanza degli
estensori del testo, in quanto questa questione è “da sempre portatrice di
contrasti e posizioni critiche, di natura diversa”. In realtà “l’inserimento
della prova obbligatoria di verifica dell’apprendimento, al termine di ogni
percorso formativo, dovrebbe essere un elemento essenziale (anche quale
modalità indiretta per la verifica dell’efficacia dell’azione formativa svolta
da un determinato docente)”. La D.essa Frascheri indica che si potrebbe
prevedere “una prova di verifica svolta con modalità che possano esaltare le
capacità del soggetto nello svolgimento del suo lavoro/mansione, evitando così
sterili richiami a modalità scolastiche (spesso discriminanti)”;
-lavoratori stranieri: se per i
lavoratori stranieri viene prevista obbligatoriamente una prova di verifica della comprensione e conoscenza
della lingua veicolare, “a mancare, sono le specifiche secondo le quali si
debba svolgere tale verifica”. Il rischio è quello di creare, per questo e per
altri aspetti non chiariti, una “condizione di totale difformità sul territorio
nazionale”;
-e-Learning: “alcune non chiarezze
emergono nell’ambito delle categorie e dei percorsi formativi per i quali ne è
consentito l’utilizzo”. Ad esempio “prevedendo la possibilità di poter erogare
in e-Learning la formazione dei preposti, nell’Accordo si precisa che solo le
tematiche di natura ‘generale’ possano farne parte. Nella chiarezza dei punti
previsti (dal numero 1 al numero 5, dell’elenco complessivo delle materie
oggetto di formazione per i preposti), a mancare è l’attribuzione della
quantità di ore ‘adeguata’ per poter svolgere tale parte del percorso
formativo”.
-condizioni particolari: il “problema
dell’indeterminatezza torna, nel testo dell’Accordo, anche in tema di crediti formativi”. In particolare “la
linearità dell’indicazione, in merito ai crediti formativi permanenti, e ai
soggetti autorizzati, non la si ritrova per quanto riguarda l’indicazione dei
contenuti e della durata necessari affinché si possano ritenere ‘conformi’ ai
percorsi formativi delineati dall’Accordo, lasciando ampi (e, pertanto,
assoluti) margini di discrezionalità nella valutazione, in primis ai datori di
lavoro e, comunque, agli organi di vigilanza, attivi su tutto il territorio
nazionale e non così puntualmente coordinati e raccordati”;
-formazione dei preposti: riguardo
alla previsione delle prove di verifica finale per dirigenti e preposti, la
disposizione “risulta alquanto generica, ma soprattutto scarna (e pertanto di
difficile concretizzazione) nella parte relativa alla documentazione necessaria
per poter dare ufficialmente conto dell’avvenuta prova di verifica”;
-disposizioni transitorie e formazione
dei dirigenti: - “anche in tema di durata dei percorsi formativi, la
mancanza di chiare (puntuali e semplici) indicazioni, crea terreno fertile per
un ulteriore ritardo nell’applicazione delle disposizioni, dal valore
estremamente significativo (e inaccettabile, visto il già troppo tempo
trascorso nell’attesa delle indicazioni fornite dall’Accordo, dopo circa
quattro anni di attesa, dal mandato legislativo previsto dal d.lgs. n.81 del
2008 s.m.)”. In particolare “nella sezione dedicata al percorso
formativo dei dirigenti si precisa in modo esplicito che la formazione dei
dirigenti dovrà essere completata
nell’arco temporale di dodici mesi. Nella sezione delle Disposizioni
transitorie, però, si legge che i percorsi formativi dei dirigenti (e dei
preposti) dovranno, unicamente in sede di
prima applicazione, essere conclusi
entro e non oltre il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione, con una
ulteriore specifica (che modifica ancora i termini di realizzazione della
formazione) che prevede, per i nuovi assunti, (dirigenti e preposti) nel caso
il datore di lavoro non possa far completare il percorso prima dell’adibizione
al ruolo o contestualmente ad essa, il termine di conclusione del percorso entro e non oltre i sessanta giorni
dall’assunzione”. Se dalla lettura combinata del testo si evince (“o
meglio, servirebbe una indicazione per essere certi di poter evincere”) che il
tempo ritenuto di prima applicazione “andrebbe individuato nei primi diciotto mesi
di vigenza, considerandolo pertanto a regime solo a partire dalla data dell’11
giugno 2013 (tenuto conto che si fa riferimento alla data di pubblicazione e non di entrata in vigore)”, è necessaria
una definizione chiara di questi tempi. La determinazione del periodo di tempo
relativo alla fase di prima applicazione
è importante anche in riferimento al “riconoscimento dei percorsi formativi per
i lavoratori, preposti e dirigenti, formalmente e documentalmente approvati (in
questo punto, almeno, la chiarezza sulle modalità di verifica è precisa) alla
data di entrata in vigore dell’Accordo, se rispettosi delle previsioni
normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi”;
-riconoscimento formazione pregressa:
anche in questo caso l’autrice riscontra una leggerezza nel confondere
l’utilizzo della congiunzione «e» con l’espressione «e/o» tale da fornire
ancora una volta “un motivo di scarsa chiarezza e di deleteria indeterminatezza
applicativa”. Infatti quanto indicato in relazione all’obbligo a carico del
datore di lavoro di “comprovare di aver svolto una formazione rispettosa, nella
durata, contenuti e modalità, delle previsioni normative ‘e’ delle indicazioni
previste nei contratti collettivi di lavoro” determina “l’obbligo di dover
dimostrare il duplice rispetto (e, di contro, l’impossibilità a far valere la formazione
pregressa ad oggi svolta, in caso di mancata indicazione specifica nel
contratto; condizione attualmente piuttosto ancora frequente). Se di certo la
formazione è uno strumento fondamentale nell’azione di prevenzione e di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, non consentire ai datori di lavoro di
poter far valere la formazione fino ad oggi svolta (se adeguata e specifica),
costringendoli a ripeterla totalmente a causa di un maldestro inserimento nel
testo, in parola, di una ‘e’ al posto di una ‘o’, appare alquanto insostenibile
e improduttivo, tenuto anche conto del non dover trascurare la pro-attività di
questi in confronto a chi, in questi anni, si è limitato ad aspettare le
regole”;
-aggiornamento: l’articolo si
conclude ritenendo “estremamente dubbia” la quantità di ore previste per il
percorso di aggiornamento del preposto. Malgrado quanto indicato nel testo in
tema di Aggiornamento di un obbligo formativo (a cadenza quinquennale) di durata minima di sei ore, “la
specificazione riferita al preposto (e al dirigente), sull’oggetto
dell’aggiornamento (in relazione ai
propri compiti in materia di salute sicurezza sul lavoro) crea incertezza
interpretativa. Tenuto conto che il percorso formativo complessivo del preposto
è formato da una parte relativa al percorso
formativo dei lavoratori e ad una particolare sul ruolo del preposto, in
tema di aggiornamento, emerge il dubbio se tale soggetto debba svolgere
l’aggiornamento sia per la parte del suo ruolo riferita alla figura del
lavoratore sia, in modo aggiuntivo, per la parte riferita espressamente al ruolo
di preposto (determinandosi così, nel quinquennio, un obbligo di sei ore di
formazione di aggiornamento, più altre sei ore, rispettivamente l’una per la
parte relativa al ruolo del lavoratore e l’altra relativa al preposto)”.
“ I
nodi interpretativi da sciogliere in merito all’Accordo Stato-Regioni relativo
alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, c.2, del d.lgs. 9 aprile
2008, n.81 s.m.”, a cura di Cinzia Frascheri, giuslavorista e responsabile
nazionale C.I.S.L. per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, intervento pubblicato
sul sito Salute & Sicurezza della CISL e sulla rivista “Ambiente &
Sicurezza” de IlSole24Ore (formato PDF, 47 kB).
RTM
lunedì 23 gennaio 2012
Gli accordi Stato-Regioni sulla formazione e l’e-learning
Approvati da qualche settimana gli accordi su formazione di
lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro con compiti di RSPP,
proponiamo riflessioni in merito al testo approvato e alle potenzialità,
compiti e limiti della formazione a distanza.
Passate le feste, sotto
l’albero di Natale che abbiamo appena disfatto abbiamo trovato, oltre ai provvedimenti
finalizzati al superamento della crisi economica italiana ed europea, l’approvazione,
da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e
le Province Autonome, di alcuni importanti schemi
di accordo sulla formazione.
Parliamo in particolare degli accordi sui corsi di formazione per
lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e degli accordi per
la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. Accordo, quest’ultimo, che disciplina la durata, i
contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei
lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la
formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del
medesimo D.Lgs. n. 81/08.
Ora la domanda che ci dobbiamo
porre - al di là degli indubbi passi avanti nel tentativo di migliorare complessivamente
la qualità della formazione - è questa: si
è fatto tutto quello che si poteva per rendere più efficace la formazione e per
incrementare il numero di lavoratori formati?
Per rispondere a questa domanda
possiamo rileggere gli accordi approvati attraverso un taglio particolare,
quello della formazione via e-Learning
sulla sicurezza e salute sul lavoro.
Nell’allegato I agli accordi si ammette che se la formazione alla
sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di
formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività,
l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della
stessa concezione della formazione hanno reso possibile l’affermazione di una
modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine
e-Learning.
Dove con e-Learning “si intende un modello formativo interattivo e
realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici
strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati
(forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che
consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”. Un modello
che non si deve limitare, tuttavia, “alla semplice fruizione di materiali
didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum
online dedicato ad un determinato argomento”. Un modello che sfrutti la
piattaforma informatica come “strumento di realizzazione di un percorso di
apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle
attività didattico-formative in una comunità virtuale”.
Questa è una modalità formativa
in grado di “annullare di fatto la distanza
fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una
prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza
contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online”.
In questo senso gli e-tutor, i formatori, devono essere in grado di “garantire la costante
raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso
un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico”.
Senza dimenticare che
nell’attività e-learning “va garantito che i discenti abbiano possibilità di
accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del personal computer
e buona conoscenza della lingua utilizzata”.
L’allegato pone una serie di condizioni alla modalità e-Learning in
relazione a:
- sede e strumentazione: ad esempio la formazione “può svolgersi
presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio
del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate
orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una
strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie
allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore
destinatario della formazione”;
- programma e materiale didattico formalizzato;
- tutor: “deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a
disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere
in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o
professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata
nei settori pubblici o privati”;
- valutazione: ad esempio “devono essere previste prove di
autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di
valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente
possibile) in presenza telematica”;
- durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio
previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere
possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare
prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione
deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della
piattaforma per l’e-Learning;
- materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai
destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del
percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di
tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di
effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso
ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non
consenta di evitare una parte del percorso)”.
Dunque regole precise che possono finalmente garantire una qualità della formazione a distanza e
far emergere i prodotti qualitativamente validi ed efficaci distinguendoli da
quelli che non lo sono.
Tuttavia questa nuova tipologia
di formazione è relegata dagli accordi approvati a certe specifiche aree formative. Vediamo quali.
L’accordo sui corsi di formazione
per lo svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi prevede la
possibilità di erogazione delle modalità di apprendimento e-Learning (con le condizioni
previste nell’allegato I) per il modulo
1 (normativo) ed il modulo 2 (gestionale), ma non per il modulo 3 (tecnico) e 4 (relazionale).
Al fine di “rendere dinamica e
adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta
formativa” l’utilizzo della
modalità e-Learning è prevista anche per l’aggiornamento
(periodicità quinquennale) e per le verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite.
L’accordo relativo alla formazione di lavoratori, preposti e
dirigenti prevede che “ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di
apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e
nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica
dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme
e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni
di cui all’Allegato I”.
In particolare l’utilizzo delle
modalità di apprendimento e-Learning “è consentito per:
- la formazione generale per i lavoratori (4 ore per tutti i settori);
- la formazione dei dirigenti (16 ore);
- i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 (Aggiornamento, ndr) del
presente accordo;
- la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del
punto 5” (formazione particolare aggiuntiva per il preposto);
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da
Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo,
che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento
e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti”.
È dunque esclusa la formazione
e-Learning per la formazione specifica nei lavoratori (4, 8 o 12 ore a
seconda della classe di rischio) e la formazione del preposto su temi come la
valutazione dei rischi dell’azienda con riferimento al contesto in cui il
preposto opera, l’individuazione delle misure tecniche/organizzative/procedurali
di prevenzione e protezione e le modalità di esercizio della funzione di
controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e
aziendali e dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a
loro disposizione.
Il dubbio che si pone è proprio a
partire da quella frase più volte riportata nel testo degli accordi sulle potenzialità positive della formazione
e-learning (una formazione “dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza
e della tecnica”).
Se teniamo conto di queste
potenzialità, se pensiamo che questi accordi debbano facilitare la formazione (diverse
ricerche dimostrano come per la maggioranza dei lavoratori la formazione sia
ancora basata solo sull’esperienza maturata sul posto di lavoro), se sono
possibili regole per garantire la qualità della formazione erogata, perché non osare di più?
Certo questi accordi sono un punto di partenza.
Intanto si riconoscono ufficialmente
le potenzialità della formazione a distanza, dimostrate
dai tanti efficaci servizi e-learning, in Italia e in Europa, di formazione nel
settore sia pubblico che privato.
Poi in futuro, anche attraverso
una seria operazione di trasparenza nel settore,
sarà possibile pensare una formazione e-learning in grado di incrociarsi con un
lavoro in aula e un addestramento nei luoghi adeguati e correlati ai rischi che
si vogliono evitare o ridurre.
Insomma una formazione a tutto
campo e in tutti i campi, in grado di soddisfare ogni requisito di qualità ed
efficienza e, specialmente, in grado di arrivare a tutti, proprio tutti, i
lavoratori e gli attori della sicurezza.
Tiziano Menduto
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