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martedì 4 dicembre 2012

Come fare in ogni azienda una formazione efficace ed effettiva

Un opuscolo riassume le indicazioni normative, gli accordi e i chiarimenti sulla formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro. Le quattro fasi di una formazione, le buone pratiche, il libretto formativo e le prescrizioni per ogni attore della sicurezza.



giovedì 27 settembre 2012

Regione Lombardia: indicazioni e chiarimenti sulla formazione

Approvata una circolare per l’applicazione degli accordi sulla formazione con riferimento alle recenti linee interpretative. Enti bilaterali, repertorio degli organismi paritetici, formazione pregressa, registro delle presenze e attestati di frequenza.


venerdì 13 luglio 2012

Regione Lombardia: finanziamenti, organismi paritetici, e-learning

Intervista a Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. Collaborazione con gli Organismi Paritetici, creazione di un elenco di Organismi regionali, finanziamenti alle aziende e valorizzazione dell’e-learning.

PuntoSicuro nei giorni scorsi ha presentato relatori e temi trattati nel convegno “ Le novità su salute e sicurezza sul lavoro”, un convegno organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP) che si è tenuto a Milano il 4 giugno 2012.
Convegno che non si è soffermato solo sui recenti documenti relativi alla formazione e ai formatori, ma che ha affrontato alcune politiche regionali in materia di sicurezza sul lavoro, materia che ricordiamo essere soggetta al regime di competenza della legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
Nicoletta Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (Struttura Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro) e componente del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, ha parlato del Piano regionale lombardo 2011/2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E ha sottolineato rilevanti futuri sviluppi delle politiche regionali che PuntoSicuro approfondisce oggi con un’intervista mirata.
Abbiamo parlato di tavoli di lavoro con le parti sociali, di collaborazione con gli Organismi Paritetici, di creazione di un elenco di Organismi regionali, di finanziamenti alle aziende e voucher, di valorizzazione dell’e-learning, di educazione ai rischi nella scuola, di tetto massimo per i partecipanti ai corsi di formazione e di nuovi format per gli attestati di formazione.

La Regione Lombardia si è dimostrata in questi anni sensibile alle tematiche relative alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, nel suo intervento, lei ha fatto specifico riferimento ad un tavolo di lavoro con le parti sociali su questi temi. Quando è nato questo tavolo di lavoro e quali sono le sue caratteristiche e obiettivi?
Nicoletta Cornaggia: Già con il Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, approvato con delibera della Giunta Regionale VIII/6918 il 2 aprile 2008, è stato individuato un modello organizzativo basato su una Cabina di regia e sul Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 81/08.
Alla Cabina di regia partecipano i rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale. Sono gli stessi soggetti giuridici che hanno sottoscritto ex-ante – cioè prima della deliberazione della Giunta, sia nel 2008, che nel 2011 ( dgr IX/1821 del 8 giugno 2011) - l’Intesa per la promozione del Piano, impegnandosi a mettere in campo le sinergie necessarie al raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. La Cabina si riunisce trimestralmente e svolge una costante azione di monitoraggio, confronto e verifica dello stato di avanzamento della programmazione strategica. Altresì lavora per la validazione di documenti – quali linee operative, guide, vademecum – che i Laboratori di approfondimento, dedicati a specifici rischi e/o settori, elaborano, con la doppia finalità di fornire strumenti di indirizzo sia agli organi di vigilanza che alle aziende virtuose.
Mentre la Cabina assolve ai compiti assegnati agli Uffici Operativi dal DPCM 21 dicembre 2007, il Comitato – cui partecipano anche le Aziende Sanitarie Locali - svolge, oltre alle funzioni previste dal DPCM, un’attività  di ascolto e valorizzazione del livello provinciale.
Uno dei temi affrontati dalla Regione Lombardia e dal tavolo di lavoro è la formazione alla sicurezza, sia con riferimento alla formazione dei soggetti aziendali che alla formazione nelle scuole. La Regione ha stanziato recentemente 9 milioni di euro per la partecipazione a percorsi formativi, quante aziende ne beneficeranno?
N.C.: Grazie alla collaborazione e al coordinamento con la DG Occupazione e Lavoro – componente della Cabina di regia – è stato possibile aprire un Avviso “Dote sicurezza” alle micro e piccole imprese lombarde, consentendo ai datori di lavoro di prenotare dei voucher per l’”acquisto” di corsi di formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro individuati ed afferenti al D.Lgs. n. 81/08 e definiti dagli Accordi collegati, ed erogati dai soggetti formatori legittimati e accreditati. Sono stati prenotati 2595 voucher.
Riguardo alle scuole, invece, obiettivo del Piano è integrare l’educazione ai rischi nei curricula scolastici. Sempre grazie alla collaborazione con la DG Occupazione e Politiche del Lavoro, nel triennio di vigenza del precedente Piano è avvenuta l’approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi relativi alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema istruzione (dgr VIII/9568 del 11 giugno 2009), in base al quale la sicurezza sul lavoro è stata inserita tra le aree tematico/formative da sviluppare nei percorsi didattici di I° e II° ciclo. Ora, le iniziative da intraprendere sono rivolte a sostenere gli istituti.
La sicurezza e la salute sul lavoro sono competenze da acquisire nel programma di studi curricolari: non devono però essere intese come un soggetto autonomo, bensì devono essere incorporate negli obiettivi di apprendimento scolastici riferiti ad altre materie (ad esempio la scienza, l’educazione fisica, l’educazione sanitaria e la cittadinanza). Diventa, dunque, prioritario preparare il corpo docenti sulle modalità attraverso le quali offrire l’educazione al rischio. Per questo abbiamo avviato uno specifico progetto formativo, scorporato e distinto da quello realizzato per le aziende con l’Avviso Dote, cui partecipa l’Ufficio Scolastico Regionale ed Eupolis.
Il tema della collaborazione con gli Organismi Paritetici non è esente da criticità e necessita di chiarimenti. Durante il convegno lei ha anche parlato dell’elaborazione futura di un repertorio degli Organismi Paritetici lombardi...
N.C.: La Cabina di regia, come detto in precedenza, è il luogo in cui si creano e si esplicano le sinergie per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il che si attua anche attraverso un’azione di supporto alle aziende, o meglio fornendo loro strumenti che le supportino e le orientino nell’applicazione dei disposti normativi.
In questa logica è risultato evidente quanto fosse urgente e necessario rendere disponibile una sorta di repertorio degli Organismi lombardi, per consentire ai datori di lavoro (ddl) – aderenti o meno ad associazioni di categoria – di individuare quello cui “richiedere la collaborazione” [rif. Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08  (rep. Atti n. 221/esr del 21.12.2011): “… i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione …”].
Lo scenario che si delinea, dunque, è quello in cui il ddl lombardo disporrà di una semplice tabella in cui facilmente identificherà l’Organismo che ha le caratteristiche definite dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 20 del 29.07.2011, ovvero “l’essere costituiti da una o più associazioni dei ddl e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ambedue firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato all’azienda; l’operare nel settore di riferimento, e non in un diverso settore; l’essere presenti nel territorio di riferimento, e non in un diverso contesto geografico.” Il tavolo appositamente costituitosi sta conducendo un ampio dibattito su quali siano gli elementi – ad esempio, l’applicazione di uno specifico contratto collettivo - da valorizzare nella scelta dell’Organismo.
In questi ultimi mesi molti hanno sottolineato l’importanza di mettere un tetto al numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione, sia che si tratti di formazione di base, sia che si tratti di aggiornamento. Qual è la posizione della Regione?
N.C.: Regione Lombardia si è già espressa nel 2006, con le circolari di recepimento dell’Accordo per la formazione dei RSPP/ASPP, stabilendo che anche nei corsi di aggiornamento vi sia il rispetto di un numero massimo di partecipanti pari a 30 (rif. Circolare n. 32/SAN06 del 19.12.2006).
L’aggiornamento è un momento di formazione. Le ore di aggiornamento formativo sono ore di formazione. Dunque devono avere la stessa dignità; devono essere rispettose degli stessi requisiti.
Nel convegno lei ha affrontato anche alcune novità riguardo ai format riconosciuti per gli attestati di formazione. Sono novità già approvate o in via di approvazione? Come sarà il nuovo format?
N.C.: Il nuovo format andrà ad aggiornare quello già diffuso con la Circolare n. 21/SAN06 del 27.07.2006 di recepimento dell’Accordo per la formazione dei RSPP/ASPP, in coerenza ai modelli ed ai criteri applicati dalla DG Occupazione e Lavoro.
Infine diamo qualche informazione su quello che è emerso o sta emergendo dal tavolo di lavoro riguardo allo strumento dell’E-Learning, uno strumento valorizzato dagli stessi accordi sulla formazione del 21 dicembre 2012.
N.C.: Entrambi gli Accordi per la formazione consentono, per parti limitate di percorso, l’erogazione in modalità e-learning, cioè ammettono la possibilità di imparare sfruttando la rete  internet e la diffusione di informazioni a distanza. Va chiarito che l’e-learning si distingue da altre versioni di formazione a distanza (FAD) per la componente Internet e/o web e per la presenza di una "piattaforma tecnologica" specifica. È una modalità, come pone la domanda, che richiede di essere valorizzata, perché - dove correttamente erogata - è certamente vantaggiosa. Dunque, ciò che occorre fare è individuare alcuni elementi il cui rispetto sia garanzia - per il soggetto formatore,  per l’utente e per l’organo di vigilanza - di erogazione corretta del corso.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

lunedì 19 marzo 2012

Nuovi Accordi: quale formazione pregressa è riconosciuta?

I punti poco chiari e di dubbia interpretazione dell’Accordo relativo alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti commentati da Cinzia Frascheri. Gli enti bilaterali, i docenti, le verifiche, le disposizioni transitorie e la formazione pregressa.


L’ Accordo tra lo Stato e le Regioni, approvato il 21 dicembre 2011, sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, costituisce un adempimento sostanziale - benché non puntuale - di quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008.
Un adempimento che, tuttavia,  se colma un vuoto che ha generato in questi anni confusione e disomogeneità nella qualità della formazione alla sicurezza erogata, non è tuttavia esente a sua volta da piccole lacune e ambiguità.
Lacune riconosciute dagli stessi estensori del testo, tanto da costringerli all’elaborazione e alla futura pubblicazione di una nota esplicativa dell’Accordo.
Per approfondire i punti meno chiari dell’Accordo riprendiamo un articolo, pubblicato sul sito Salute & Sicurezza della CISL, scritto da Cinzia Frascheri (giuslavorista e responsabile nazionale C.I.S.L. per la Salute e Sicurezza sul Lavoro), dirigente sindacale che più volte PuntoSicuro ha consultato in passato, anche in relazione alla sua partecipazione ai lavori della Commissione Consultiva Permanente.

In “ I nodi interpretativi da sciogliere in merito all’Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, c.2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 s.m.”, la D.essa Frascheri sottolinea che il lavoro di regolazione svolto dall’Accordo “è senz’altro da considerare complessivamente di rilevante valore e di grande importanza”, tuttavia tale valore e l’urgenza di renderlo operativo, “non cancella o vanifica (ma di più, forse, ne rafforza) la necessità di rilevare i tanti punti disseminati nel testo che risultano, non solo alquanto poco chiari e di dubbia interpretazione ma, ancor più problematicamente, di non univoca attuazione, alimentando così, in modo esponenziale la determinazione di future prossime situazioni di contenzioso, di disparità di trattamento e di garanzia di tutela, tenuto conto della centralità della formazione nell’azione di prevenzione e protezione nell’ambito lavorativo”.
Rimandando i lettori ad una lettura diretta ed esaustiva del documento, riassumiamo brevemente alcuni dei nodi non chiari e di difficile applicazione citati:
-premessa: il datore di lavoro, a fronte dell’obbligo di formazione relativo alle figure del dirigente e del preposto (art.37, comma 7), non è tuttavia vincolato in questo caso a rispettare le disposizioni previste nell’ Accordo Stato-Regioni. Potendo programmare percorsi formativi “alternativi” dovrà dimostrare, comunque, “l’altrettanta adeguatezza e specificità di questi”. Il punto di debolezza qui rappresentato “è dato dalla mancanza di chiarezza e di regolazione relativa proprio alla dimostrazione da dare”: “non si chiarisce in maniera puntuale il datore di lavoro a chi deve dimostrare, in quale forma, con quale documento e in base a quali parametri di confronto, l’aver programmato dei percorsi formativi ‘alternativi’, ma comunque garanti di fornire una formazione ‘adeguata e specifica’ (concetti quest’ultimi anch’essi di non univoca interpretazione)”;
-enti bilaterali ed organismi paritetici: l’Accordo dispone che i corsi di formazione per i lavoratori debbano essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali (…) e agli organismi paritetici. Questa “e” determina così “l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di dover far pervenire la richiesta di collaborazione, non in modo alternativo - ad almeno uno dei due soggetti - ma inevitabilmente ad entrambi. Considerato poi che il datore di lavoro è chiamato obbligatoriamente a tenerne conto delle eventuali indicazioni espresse dall’ente bilaterale e dall’organismo paritetico, ancora più complicata si potrebbe venire a determinare la situazione nel caso in cui entrambi i soggetti (l’ente bilaterale e l’organismo paritetico) dovessero rispondere, sostenendo posizioni diverse od ancor peggio, contrastanti”;
-requisiti dei docenti: non ci soffermiamo su questa parte dell’accordo che fornisce alcune “regole-ponte in attesa dell’elaborazione, da parte della Commissione consultiva permanente dei criteri di qualificazione della figura del formatore-docente per la salute e sicurezza sul lavoro”. Tuttavia ricordiamo che l’autrice dell’articolo sottolinea che in relazione all’arco di tempo previsto, un triennio, per garantire il minimo dell’esperienza e della competenza necessarie, “è l’indeterminatezza delle modalità, nei modi e nei tempi per poter accertare tale requisito che crea non poche perplessità”;
-organizzazione della formazione: si riscontra nell’accordo “l’assenza per i lavoratori dell’obbligo della prova di verifica dell’apprendimento al termine del percorso formativo”, una scelta e non una mera dimenticanza degli estensori del testo, in quanto questa questione è “da sempre portatrice di contrasti e posizioni critiche, di natura diversa”. In realtà “l’inserimento della prova obbligatoria di verifica dell’apprendimento, al termine di ogni percorso formativo, dovrebbe essere un elemento essenziale (anche quale modalità indiretta per la verifica dell’efficacia dell’azione formativa svolta da un determinato docente)”. La D.essa Frascheri indica che si potrebbe prevedere “una prova di verifica svolta con modalità che possano esaltare le capacità del soggetto nello svolgimento del suo lavoro/mansione, evitando così sterili richiami a modalità scolastiche (spesso discriminanti)”;
-lavoratori stranieri: se per i lavoratori stranieri viene prevista obbligatoriamente una prova di verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare, “a mancare, sono le specifiche secondo le quali si debba svolgere tale verifica”. Il rischio è quello di creare, per questo e per altri aspetti non chiariti, una “condizione di totale difformità sul territorio nazionale”;
-e-Learning: “alcune non chiarezze emergono nell’ambito delle categorie e dei percorsi formativi per i quali ne è consentito l’utilizzo”. Ad esempio “prevedendo la possibilità di poter erogare in e-Learning la formazione dei preposti, nell’Accordo si precisa che solo le tematiche di natura ‘generale’ possano farne parte. Nella chiarezza dei punti previsti (dal numero 1 al numero 5, dell’elenco complessivo delle materie oggetto di formazione per i preposti), a mancare è l’attribuzione della quantità di ore ‘adeguata’ per poter svolgere tale parte del percorso formativo”.
-condizioni particolari: il “problema dell’indeterminatezza torna, nel testo dell’Accordo, anche in tema di crediti formativi”. In particolare “la linearità dell’indicazione, in merito ai crediti formativi permanenti, e ai soggetti autorizzati, non la si ritrova per quanto riguarda l’indicazione dei contenuti e della durata necessari affinché si possano ritenere ‘conformi’ ai percorsi formativi delineati dall’Accordo, lasciando ampi (e, pertanto, assoluti) margini di discrezionalità nella valutazione, in primis ai datori di lavoro e, comunque, agli organi di vigilanza, attivi su tutto il territorio nazionale e non così puntualmente coordinati e raccordati”;
-formazione dei preposti: riguardo alla previsione delle prove di verifica finale per dirigenti e preposti, la disposizione “risulta alquanto generica, ma soprattutto scarna (e pertanto di difficile concretizzazione) nella parte relativa alla documentazione necessaria per poter dare ufficialmente conto dell’avvenuta prova di verifica”;
-disposizioni transitorie e formazione dei dirigenti: - “anche in tema di durata dei percorsi formativi, la mancanza di chiare (puntuali e semplici) indicazioni, crea terreno fertile per un ulteriore ritardo nell’applicazione delle disposizioni, dal valore estremamente significativo (e inaccettabile, visto il già troppo tempo trascorso nell’attesa delle indicazioni fornite dall’Accordo, dopo circa quattro anni di attesa, dal mandato legislativo previsto dal d.lgs. n.81 del 2008 s.m.)”. In particolare “nella sezione dedicata al percorso formativo dei dirigenti si precisa in modo esplicito che la formazione dei dirigenti dovrà essere completata nell’arco temporale di dodici mesi. Nella sezione delle Disposizioni transitorie, però, si legge che i percorsi formativi dei dirigenti (e dei preposti) dovranno, unicamente in sede di prima applicazione, essere conclusi entro e non oltre il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione, con una ulteriore specifica (che modifica ancora i termini di realizzazione della formazione) che prevede, per i nuovi assunti, (dirigenti e preposti) nel caso il datore di lavoro non possa far completare il percorso prima dell’adibizione al ruolo o contestualmente ad essa, il termine di conclusione del percorso entro e non oltre i sessanta giorni dall’assunzione”. Se dalla lettura combinata del testo si evince (“o meglio, servirebbe una indicazione per essere certi di poter evincere”) che il tempo ritenuto di prima applicazione  “andrebbe individuato nei primi diciotto mesi di vigenza, considerandolo pertanto a regime solo a partire dalla data dell’11 giugno 2013 (tenuto conto che si fa riferimento alla data di pubblicazione e non di entrata in vigore)”, è necessaria una definizione chiara di questi tempi. La determinazione del periodo di tempo relativo alla fase di prima applicazione è importante anche in riferimento al “riconoscimento dei percorsi formativi per i lavoratori, preposti e dirigenti, formalmente e documentalmente approvati (in questo punto, almeno, la chiarezza sulle modalità di verifica è precisa) alla data di entrata in vigore dell’Accordo, se rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi”;
-riconoscimento formazione pregressa: anche in questo caso l’autrice riscontra una leggerezza nel confondere l’utilizzo della congiunzione «e» con l’espressione «e/o» tale da fornire ancora una volta “un motivo di scarsa chiarezza e di deleteria indeterminatezza applicativa”. Infatti quanto indicato in relazione all’obbligo a carico del datore di lavoro di “comprovare di aver svolto una formazione rispettosa, nella durata, contenuti e modalità, delle previsioni normative ‘e’ delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro” determina “l’obbligo di dover dimostrare il duplice rispetto (e, di contro, l’impossibilità a far valere la formazione pregressa ad oggi svolta, in caso di mancata indicazione specifica nel contratto; condizione attualmente piuttosto ancora frequente). Se di certo la formazione è uno strumento fondamentale nell’azione di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non consentire ai datori di lavoro di poter far valere la formazione fino ad oggi svolta (se adeguata e specifica), costringendoli a ripeterla totalmente a causa di un maldestro inserimento nel testo, in parola, di una ‘e’ al posto di una ‘o’, appare alquanto insostenibile e improduttivo, tenuto anche conto del non dover trascurare la pro-attività di questi in confronto a chi, in questi anni, si è limitato ad aspettare le regole”;
-aggiornamento: l’articolo si conclude ritenendo “estremamente dubbia” la quantità di ore previste per il percorso di aggiornamento del preposto. Malgrado quanto indicato nel testo in tema di Aggiornamento di un obbligo formativo (a cadenza quinquennale) di durata minima di sei ore, “la specificazione riferita al preposto (e al dirigente), sull’oggetto dell’aggiornamento (in relazione ai propri compiti in materia di salute sicurezza sul lavoro) crea incertezza interpretativa. Tenuto conto che il percorso formativo complessivo del preposto è formato da una parte relativa al percorso formativo dei lavoratori e ad una particolare sul ruolo del preposto, in tema di aggiornamento, emerge il dubbio se tale soggetto debba svolgere l’aggiornamento sia per la parte del suo ruolo riferita alla figura del lavoratore sia, in modo aggiuntivo, per la parte riferita espressamente al ruolo di preposto (determinandosi così, nel quinquennio, un obbligo di sei ore di formazione di aggiornamento, più altre sei ore, rispettivamente l’una per la parte relativa al ruolo del lavoratore e l’altra relativa al preposto)”.

I nodi interpretativi da sciogliere in merito all’Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, c.2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 s.m.”, a cura di Cinzia Frascheri, giuslavorista e responsabile nazionale C.I.S.L. per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, intervento pubblicato sul sito Salute & Sicurezza della CISL e sulla rivista “Ambiente & Sicurezza” de IlSole24Ore (formato PDF, 47 kB).

RTM


lunedì 23 gennaio 2012

Gli accordi Stato-Regioni sulla formazione e l’e-learning

Approvati da qualche settimana gli accordi su formazione di lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro con compiti di RSPP, proponiamo riflessioni in merito al testo approvato e alle potenzialità, compiti e limiti della formazione a distanza.

Passate le feste, sotto l’albero di Natale che abbiamo appena disfatto abbiamo trovato, oltre ai provvedimenti finalizzati al superamento della crisi economica italiana ed europea, l’approvazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, di alcuni importanti schemi di accordo sulla formazione.
 
Parliamo in particolare degli accordi sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e degli accordi per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, quest’ultimo, che disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
 
Ora la domanda che ci dobbiamo porre - al di là degli indubbi passi avanti nel tentativo di migliorare complessivamente la qualità della formazione - è questa: si è fatto tutto quello che si poteva per rendere più efficace la formazione e per incrementare il numero di lavoratori formati?
 
Per rispondere a questa domanda possiamo rileggere gli accordi approvati attraverso un taglio particolare, quello della formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
Nell’allegato I agli accordi si ammette che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning.
Dove con e-Learning “si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”. Un modello che non si deve limitare, tuttavia, “alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento”. Un modello che sfrutti la piattaforma informatica come “strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale”.
 
Questa è una modalità formativa in grado di “annullare di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online”.
In questo senso gli e-tutor, i formatori, devono essere in grado di “garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico”.
Senza dimenticare che nell’attività e-learning “va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata”.
 
L’allegato pone una serie di condizioni alla modalità e-Learning in relazione a:
- sede e strumentazione: ad esempio la formazione “può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione”;
- programma e materiale didattico formalizzato;
- tutor: “deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati”;
- valutazione: ad esempio “devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica”;
- durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-Learning;
- materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)”.
 
Dunque regole precise che possono finalmente garantire una qualità della formazione a distanza e far emergere i prodotti qualitativamente validi ed efficaci distinguendoli da quelli che non lo sono.
 
Tuttavia questa nuova tipologia di formazione è relegata dagli accordi approvati a certe specifiche aree formative. Vediamo quali.
 
L’accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi prevede la possibilità di erogazione delle modalità di apprendimento e-Learning (con le condizioni previste nell’allegato I) per il modulo 1 (normativo) ed il modulo 2 (gestionale), ma non per il modulo 3 (tecnico) e 4 (relazionale).
Al fine di “rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta
formativa” l’utilizzo della modalità e-Learning è prevista anche per l’aggiornamento (periodicità quinquennale) e per le verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite.
 
L’accordo relativo alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti prevede che “ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all’Allegato I”. 
In particolare l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning “è consentito per:
- la formazione generale per i lavoratori (4 ore per tutti i settori);
- la formazione dei dirigenti (16 ore);
- i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 (Aggiornamento, ndr) del presente accordo;
- la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5” (formazione particolare aggiuntiva per il preposto);
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti”.
 
È dunque esclusa la formazione e-Learning per la formazione specifica nei lavoratori (4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio) e la formazione del preposto su temi come la valutazione dei rischi dell’azienda con riferimento al contesto in cui il preposto opera, l’individuazione delle misure tecniche/organizzative/procedurali di prevenzione e protezione e le modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali e dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
 
Il dubbio che si pone è proprio a partire da quella frase più volte riportata nel testo degli accordi sulle potenzialità positive della formazione e-learning (una formazione “dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica”).
Se teniamo conto di queste potenzialità, se pensiamo che questi accordi debbano facilitare la formazione (diverse ricerche dimostrano come per la maggioranza dei lavoratori la formazione sia ancora basata solo sull’esperienza maturata sul posto di lavoro), se sono possibili regole per garantire la qualità della formazione erogata, perché non osare di più?
 
Certo questi accordi sono un punto di partenza.
Intanto si riconoscono ufficialmente le potenzialità della formazione a distanza, dimostrate dai tanti efficaci servizi e-learning, in Italia e in Europa, di formazione nel settore sia pubblico che privato.
Poi in futuro, anche attraverso una seria operazione di trasparenza nel settore, sarà possibile pensare una formazione e-learning in grado di incrociarsi con un lavoro in aula e un addestramento nei luoghi adeguati e correlati ai rischi che si vogliono evitare o ridurre.
 
Insomma una formazione a tutto campo e in tutti i campi, in grado di soddisfare ogni requisito di qualità ed efficienza e, specialmente, in grado di arrivare a tutti, proprio tutti, i lavoratori e gli attori della sicurezza.
 
 Tiziano Menduto